COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale: - copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; - eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; - copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; - verbale di consegna dei lavori; - disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; - eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; - certificato di ultimazione lavori; - originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato II.14 del codice; - verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; - conto finale dei lavori; - relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 50 del presente Capitolato; - relazione del RUP sul conto finale; - relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera; - certificati di cui all'art. 18 comma 22 dell’allegato II.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A; - capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato I.9 del codice; L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo. Il direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti: - i rilievi fatti dall'organo di collaudo; - le singole operazioni e le verifiche compiute; - il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni: - una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione; - i principali estremi dell'appalto; - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; - il giorno della visita di collaudo; - le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta: - se il lavoro è collaudabile; - a quali condizioni e restrizioni si può collaudare; - i provvedimenti da prendere se non è collaudabile; - le modificazioni da introdursi nel conto finale; - il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore. Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate5, e trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Al termine delle verifiche, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudocollaudo(2), in formato cartaceo o digitale: - • copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; - • eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; - • copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; - • verbale di consegna dei lavori; - • disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; - • eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; - • certificato di ultimazione lavori; - • originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato II.14 del codice; - • verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; - • conto finale dei lavori; - • relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 50 del presente CapitolatoConto finale - Avviso ai creditori; - • relazione del RUP sul conto finale; - • relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera; - • certificati di cui all'art. 18 comma c. 22 dell’allegato II.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A; - • capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato I.9 del codice; L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo. Il direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti: - • i rilievi fatti dall'organo di collaudo; - • le singole operazioni e le verifiche compiute; - • il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni: - • una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione; - • i principali estremi dell'appalto; - • gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; - • il giorno della visita di collaudo; - • le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta: - • se il lavoro è collaudabile; - • a quali condizioni e restrizioni si può collaudare; - • i provvedimenti da prendere se non è collaudabile; - • le modificazioni da introdursi nel conto finale; - • il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore. Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate5approvate (3), e trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Al termine delle verifiche, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.
Appears in 1 contract
Samples: www.provincia.lucca.it
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudocollaudo(2), in formato cartaceo o digitale: - • copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; - • eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; - • copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; - • verbale di consegna dei lavori; - • disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; - • eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; - • certificato di ultimazione lavori; - • originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato II.14 del codice; - • verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; - • conto finale dei lavori; - • relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 50 del presente CapitolatoConto finale - Avviso ai creditori; - • relazione del RUP sul conto finale; - • relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera; - • certificati di cui all'art. 18 comma c. 22 dell’allegato II.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A; - • capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato I.9 del codice; L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo. Il direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti: - • i rilievi fatti dall'organo di collaudo; - • le singole operazioni e le verifiche compiute; - • il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. Il processo verbale riporta le seguenti indicazioni: - • una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione; - • i principali estremi dell'appalto; - • gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; - • il giorno della visita di collaudo; - • le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta: - • se il lavoro è collaudabile; - • a quali condizioni e restrizioni si può collaudare; - • i provvedimenti da prendere se non è collaudabile; - • le modificazioni da introdursi nel conto finale; - • il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore. Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, l'organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole entità, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo. Può capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate5approvate(3), e trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l’iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Al termine delle verifiche, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entità tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, l'organo di collaudo informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.catania.it