Collaudo. Il Collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori mediante visite in corso d’Opera con la cadenza che il Concedente ritiene adeguata. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività di collaudo con un’attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progetto. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Opera. Il collaudo finale, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102, comma 3, del Codice, è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per le opere di particolare complessità, come definite nell’ambito del Regolamento di esecuzione del Codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, il termine per l’effettuazione del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesi.
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Collaudo. Il Collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo La consegna e la messa in funzione di tutti gli ecografi, incluso il collaudo degli stessi nei diversi siti d’utilizzo, deve avvenire entro e non oltre un periodo massimo complessivo di 60 (sessanta) giornate solari consecutive dall'invio d’ordine formale di fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui all’Art. 10 del presente documento. L’Aggiudicatario dovrà provvedere a notificare formalmente, con e-mail, ai riferimenti della regolare esecuzione dei lavori mediante visite S.S. Ingegneria Clinica, l'avvenuta l'installazione in corso d’Opera con la cadenza che condizioni operative delle apparecchiature ordinate da ASL2, entro e non oltre il Concedente ritiene adeguatalimite temporale massimo previsto dalla Committenza (60 giornate solari consecutive dall'invio d’ordine formale). In particolarecaso di assenza della notifica sopra citata e nel caso in cui l’intera fornitura non sia stata completata e/o non risulti perfettamente funzionante, è necessario la S.S. Ingegneria Clinica provvederà a redigere un verbale di constatazione dello stato di avanzamento, anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’Art.10, che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività di collaudo con un’attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progetto. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Operaverrà inviato alla Ditta. Il collaudo finaleè compiuto dall’Aggiudicatario in contraddittorio con l’Azienda e deve riguardare la totalità delle Apparecchiature, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102, comma 3, del Codice, è compresi gli accessori (HW e SW). Il collaudo sarà effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per le opere nel rispetto delle vigenti normative di particolare complessitàsettore. Il collaudo che, come definite nell’ambito del Regolamento già detto, sarà effettuato in unica soluzione e non per stati di esecuzione del Codiceavanzamento, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, il termine per l’effettuazione del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesi.consisterà:
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Collaudo. Il Collaudo certificato di collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo della regolare esecuzione emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori mediante visite in corso d’Opera con ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due anni. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la cadenza difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il Concedente ritiene adeguatacertificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e Si potrà procedere anche a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzionecollaudi parziali in funzione di consegne parziali ai sensi dell’art. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 230 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività di collaudo con un’attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione)DPR 207/2010, al fine di riuscire a determinare garantire l’utilizzo degli ambienti e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati la continuità dell’attività scolastica. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di fatto, documenti contabili e dati di progetto. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Opera. Il collaudo finale, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102, comma 3, del Codice, è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di particolare complessità, come definite nell’ambito collaudo; resta nella facoltà del Regolamento Comune richiedere la consegna anticipata di esecuzione del Codice, parte o di cui all’articolo 216, comma 27-octies, il termine per l’effettuazione del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesitutte le opere ultimate.
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Collaudo. Il Collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo Comune effettuerà il collaudo tecnico - amministrativo delle opere oggetto del presente accordo di programma, ai sensi della normativa vigente. All’occorrenza, il collaudatore sottoporrà le opere a visita ed accertamenti anche in corso d’opera. Le opere saranno sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora ne sussistano i presupposti, sarà facoltà del comune sostituire il certificato di collaudo col certificato di regolare esecuzione dal direttore dei lavori mediante visite in corso d’Opera con la cadenza che il Concedente ritiene adeguata. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzionelavori. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività certificato di collaudo con un’attività regolare esecuzione dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progetto. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzioneultimazione dei lavori. Gli oneri per lo svolgimento delle attività la redazione del certificato di regolare esecuzione saranno compensati a parte rispetto al rimborso spesecompenso pattuito all’art.3. Intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Opera. Il collaudo finale, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102, comma 3, o del Codice, è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per le opere certificato di particolare complessità, come definite nell’ambito del Regolamento di esecuzione del Codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octiesregolare esecuzione, il termine per l’effettuazione del Comune ne darà comunicazione all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, certificando sotto la sua responsabilità che l’oggetto dell’accordo di programma è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesistesso, accompagnata dall’atto di approvazione.
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Collaudo. Il Collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo della I singoli interventi saranno verificati e provvisoriamente collaudati con verbale di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori mediante visite in corso d’Opera con la cadenza che il Concedente ritiene adeguatae controfirmato dal RUP. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività La visita di collaudo con un’attività dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progettoultimazione dei lavori. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività Le operazioni di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Operaconcluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione. Il certificato di collaudo finale, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi (art. 141, comma 3, Dlg 163/06). L’Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato. L’Istituto Xxxxxxx delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla scadenza per l’ultimazione del Codicecollaudo, è effettuato provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro sei mesi dall’ultimazione 90 giorni dalla data del certificato stesso. Il Collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all’esecuzione dell’opera, e che siano di ammontare tale che l’importo totale dell’opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate. L’Istituto Xxxxxxx si riserva di nominare il Collaudatore anche all’inizio dei lavori; solo per le opere di particolare complessità, come definite nell’ambito del Regolamento di esecuzione del Codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, il termine per l’effettuazione del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesio in corso d’opera.
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Collaudo. Il Collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo collaudo avrà per oggetto la funzionalità degli arredi forniti e dei loro accessori e, del suo esito, verrà fatto circostanziato resoconto in un apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti contraenti. L’Ateneo s’impegna a collaudare quanto fornito entro 30 giorni dalla sua disponibilità o consegna. Nel caso di esito negativo del collaudo, la Xxxxx s’impegna ad eliminare i vizi immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla redazione del verbale di collaudo con esito negativo. L’Ateneo provvederà ad effettuare il secondo collaudo entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della regolare esecuzione dei lavori mediante visite in corso d’Opera con la cadenza che il Concedente ritiene adeguataDitta delle necessarie sostituzioni. In particolarecaso di ulteriore esito negativo del collaudo, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori l’Ateneo si riserva di risolvere, ex art. 1456 c.c., in tutto o in parte il contratto, procedendo alla restituzione della fornitura con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo conseguente azione di esecuzione in danno a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività di collaudo con un’attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progettoDitta inadempiente. In tal modocaso di esito positivo del collaudo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza si procederà alla liquidazione del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi)corrispettivo entro i termini perentori di cui al successivo art. Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Opera. Il collaudo finale, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 1025, comma 32, “Pagamento e fatturazione – Penali” del Codicepresente contratto. Sarà cura della Direzione Area Tecnica, è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per le opere di particolare complessità, come definite nell’ambito del Regolamento di esecuzione del Codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, il termine per l’effettuazione del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesiOpere e Patrimonio collaudare gli arredi.
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Collaudo. Il Collaudo collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo della regolare esecuzione teso a verificare che tutte le macchine riscuotitrici fornite risultino in possesso dei lavori mediante visite requisiti e delle caratteristiche tecnico-funzionali richiesti nel capitolato oltre quelli offerti in corso d’Opera con la cadenza sede di gara dal Fornitore e che il Concedente ritiene adeguata. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali siano regolarmente funzionanti (ivi comprese le prove delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzionevarie fasi sistemistiche). Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 collaudo, che dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna e con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, verrà effettuato da parte degli incaricati dell’Azienda in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice per verificare la funzionalità, le prestazioni e l'affidabilità delle macchine installate e del Codicesoftware fornito. L’Amministrazione concedenteIl Fornitore predisporrà, laddove sia previsto almeno 10 giorni prima della data di esecuzione del collaudo un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività piano di collaudo con un’attività la descrizione puntuale delle varie attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione)da effettuare, al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progettoche l’Azienda potrà eventualmente integrare. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in La fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività si potrà ritenere conclusa con successo solo quando tutti i punti elencati nel piano di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Operasiano eseguiti sequenzialmente con successo. Il L’avvenuto accertamento dell’esito favorevole delle prove di collaudo finaledovrà risultare da apposito verbale. In caso di esito negativo del collaudo, verrà concesso al Fornitore un termine pari a 15 (quindici) giorni solari per provvedere all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102modo tale da poter procedere, comma 3entro lo stesso termine, alla ripetizione del Codice, è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per le opere di particolare complessità, come definite nell’ambito del Regolamento di esecuzione del Codice, collaudo. Qualora il ritardo si protragga oltre tale termine verrà applicata la penale di cui all’articolo 216al §8.2), comma 27-octiesavendo, il termine per l’effettuazione del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesil’Azienda Sanitaria, altresì la facoltà di richiedere la sostituzione dell’apparecchiatura stessa.
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Collaudo. Il Collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori mediante visite in corso d’Opera con la cadenza collaudo deve accertare che il Concedente ritiene adeguata. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività di collaudo con un’attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progetto. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Operai beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto. Il collaudo finaleverrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o, in aderenza eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all'impresa a quanto previsto dall’articolo 102mezzo di lettera raccomandata. Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e della risoluzione n. 71/E del 25.03.2003 dell’Agenzia delle Entrate, comma 3, del Codice, i verbali di collaudo che contengano contestualmente la sottoscrizione dell’altra parte contraente sono sottoposti a imposta di bollo il cui assolvimento è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per le opere dal fornitore con apposita marca da bollo di particolare complessità, come definite nell’ambito Euro 14,62. Pertanto al momento della sottoscrizione del Regolamento verbale di esecuzione del Codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octiescollaudo, il termine per l’effettuazione del collaudo finale può fornitore o il proprio rappresentante dovrà essere elevato fino munito della suddetta marca. I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna. I collaudatori sottopongono ad esame, a 12 mesiloro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese. I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali dei prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.
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Collaudo. Il Collaudo prevede che l’intera camera climatica ed i suoi sistemi ausiliari, compreso il sistema di controllo e monitoraggio, siano previamente smontati e reinstallati presso i laboratori della Committenza. Una volta effettuata questa operazione e reso operativo l’intero impianto, il Fornitore deve ripetere le stesse attività di calibrazione e collaudo specificate nell’ Art - 10.1. Il fine è finalizzato all’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori mediante visite in corso d’Opera quello di verificare la calibrazione, la messa appunto ed il corretto funzionamento ottenuti nel precedente collaudo. Durante il Collaudo, la Committenza si riserva la possibilità di effettuare prove aggiuntive rispetto a quelle eseguite nel pre-collaudo. La procedura definitiva di collaudo sarà concordata con la cadenza che il Concedente ritiene adeguataCommittenza . In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali Al termine delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività di collaudo con un’attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progetto. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesaprove, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno Fornitore deve produrre un opportuno e dettagliato verbale attestante il rischio di costruzione. Gli oneri per lo corretto svolgimento delle attività di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Operaprove e la conformità della camera climatica ai requisiti della fornitura. Il collaudo finale, Nel caso in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102, comma 3, del Codice, è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per le opere di particolare complessità, come definite nell’ambito del Regolamento di esecuzione del Codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octiesuna o più prove diano risultati non soddisfacenti, il Fornitore deve provvedere a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle prove previste entro il termine concordato con la Committenza altrimenti potrà essere applicata una penale di 0,2% (zerovirgoladue per l’effettuazione cento) del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesivalore della fornitura per ciascuna prova fallita oltre la prima così come previsto nell’Art 18 - . Nell'ipotesi di inadempienza della fornitura tale da determinarne tre collaudi negativi consecutivi, la Committenza potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. così come previsto nell’Art 19 - .
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Collaudo. Il Collaudo è finalizzato all’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori mediante visite in corso d’Opera con la cadenza che il Concedente ritiene adeguata. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione dei lavori con riferimento alle caratteristiche strutturali delle opere e a quelle lavorazioni particolarmente significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Il Contratto richiama espressamente l’Articolo 102 del Codice. L’Amministrazione concedente, laddove sia previsto un contributo a carico della P.A., dovrebbe affiancare l’attività Le operazioni di collaudo con un’attività di contestuale verifica contabile degli investimenti (costo di costruzione), al fine di riuscire a determinare e liquidare l’effettivo credito dell’esecutore sulla base avranno inizio entro 2 mesi dalla sottoscri- zione del raffronto tra dati di fatto, documenti contabili e dati di progetto. In tal modo, potrebbe verificare sia l’esecuzione a regola d’arte dell’Opera sia la corrispondenza del costo a consuntivo della stessa rispetto a quanto previsto nel PEF (e nei computi metrici estimativi). Peraltro, qualora la verifica contabile effettuata in fase di collaudo dovesse palesare risparmi di spesa, il relativo beneficio spetterebbe comunque al Concessionario che sostiene in pieno il rischio di costruzione. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di collaudo devono essere indicati nel quadro economico dell’Operaconto finale. Il collaudo finaleverrà eseguito da un tecnico prescelto dalla Kupit t ra i suoi dipendenti o t ra professionisti esterni. Durante le operazioni di collaudo l ’ Appaltatore dovrà prestare la più ampia assistenza tecnica fornendo, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 102sua cura e spese, comma 3tutte le attrezzature ed i l personale necessario. Qualora venissero riscontrati difetti o manchevolezze nelle opere ese- xxxxx, del Codice, è effettuato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori; solo per l’Appaltatore verrà invitato ad eseguire le necessarie modifiche o a completare le opere di particolare complessità, come definite nell’ambito del Regolamento di esecuzione del Codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, medesime entro il termine per l’effettuazione xxx xxxxx indicato dal tecni- co incaricato del collaudo. In difetto, la Kupit farà eseguire i lavori da altre imprese addebitando i relativi costi all’ Appaltatore. In sede di collaudo, la Kupit procederà alla verifica della contabilità dei lavori ed all’esame delle eccezioni e/o riserve non ancora definite. Il risultato del collaudo finale può essere elevato fino a 12 mesiverrà fatto constatare con apposito verbale sottoscritto dalle parti. All’xxxx xxxxx firma del verbale l’Appaltatore potrà formulare le sue eccezioni o riserve sulle conclusioni esposte nel verbale nelle forme e nei termini previsti dall’ art. 28 che precede.
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