Collaudo. I collaudi devono accertare che la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Collaudo. I collaudi devono accertare che Fermo quanto previsto in merito dalla Specifica Tecnica di Fornitura (Codifica: RFI TCSSTB SF IS 02 749 B “Manovre elettriche per le barriere di passaggio a livello”), entro sei mesi dalla data di “ultimazione dei lavori”, accertata con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17, si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione. Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11. L’organo di collaudo sarà istituito da FAL per la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto verifica, tra l’altro, della esecuzione del presente contratto in conformità alle sue previsioni e alle eventuali varianti approvate, nonché in conformità alle regole dell’arte ed indicati nell’offertaalle normative tecniche vigenti e pertinenti. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. All’esito positivo del collaudo, l’Appaltatore avrà facoltà di un rappresentante incaricato da parte procedere all’emissione della ditta aggiudicatariafattura di saldo, nei termini di cui all’art. 9 del presente atto. Ogni onere relativo al collaudo sarà a carico dell’impresa Aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizilavori oggetto di collaudo non risultino conformi o appropriati, guastil’aggiudicatario dovrà provvedere immediatamente ad eliminarle, inconvenienti e se necessario a sostituire le apparecchiature o mancato rispetto delle caratteristiche richiestele parti non conformi nei termini prescritti dalla stazione appaltante. Decorsi i termini senza che l’Appaltatore abbia ottemperato a quanto prescritto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del problema rivolgendosi a ditta terza, addebitando le ulteriori spese sostenute all’impresa aggiudicataria inadempiente. L’Appaltatore, nonostante l’esito positivo del collaudo, è responsabile dei vizi/difetti che si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile dovessero riscontrare anche successivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore fino al termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
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Samples: Contract for the Execution of Works
Collaudo. I collaudi Le forniture di beni ed attrezzature devono essere accettate o collaudate da personale di ASM Pavia tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati da ASM in relazione allo specifico contratto. L’accettazione dei beni od il collaudo delle attrezzature devono accertare che vi sia corrispondenzaai requisiti richiesti. L’incaricato all’accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e nelle prove effettuati, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili. Xxxxxxx rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati. In questi casi il prestatore ha l’obbligo di provvedere, nel termine di 15 giorni, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali. In caso di beni soggetti a collaudo, la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile relativa operazione deve avvenire entro 10 giorni dalla consegna del bene e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicatariapersona incaricata dal prestatore e debitamente invitata. Ove i collaudi pongano in evidenza viziIn caso di assenza ingiustificata dell’incaricato dell’impresa, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del il verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere collaudo fa egualmente stato contro il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subitoprestatore stesso. Nel caso di risoluzione in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa incarico, essa dovrà avvenire con le modalità ed i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni. L’accettazione con presa in carico dei beni rifiutati saranno posti a disposizione non esonera comunque il prestatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione stessa. In caso di lavori, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione degli stessi ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L'accertamento della Dittaregolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato da ASM; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il prestatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da ASM prima che provvederà al loro ritiro a il certificato di collaudoo il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua cura emissione, assuma carattere definitivo. Il prestatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione alla gratuita manutenzione di tutte le opere e dal rappresentante della ditta aggiudicatariaimpianti fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà di ASM richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Collaudo. I collaudi devono accertare che Un collaudo preliminare sarà eseguito presso l’ubicazione definitiva della macchina, il giorno della consegna ed installazione della stessa (o l’ultimo giorno del periodo di installazione in caso la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti stessa preveda più giorni di lavoro). Il collaudo prevede la verifica delle dotazioni e delle prestazioni dichiarate in sede di gara, della messa in funzione e verifica del corretto funzionamento della attrezzatura e delle sue stazioni e componenti, nonché del software di gestione e dell’integrazione dello stesso con gli apparati informatici di impianto. Al termine delle prove, sarà redatto dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offertaCliente un apposito verbale attestante le dotazioni fornite, la correttezza e completezza dell’installazione e allacciamento della macchina nonché della sua messa in opera e del relativo esito. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque Il Cliente si riserva un periodo di 30 giorni solari per la verifica, nell’esercizio della macchina, della rispondenza dei parametri prestazionali a quanto dichiarato dal Fornitore. Al termine di tale periodo, il Cliente redigerà in contraddittorio con il fornitore, verbale di collaudo definitivo. Nel caso di non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento rispondenza di parametri, il Fornitore si impegna a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle prove previste. Nell'ipotesi di inadempienza della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” tale da personale indicato dall’Amministrazione in possesso determinarne l’impossibilità della macchina di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria. Ove rispettare i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richiesteparametri prestazionali dichiarati dal Fornitore, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo Committenza potrà procedere alla risoluzione di diritto immediata del contratto, ai sensi dell’artdell'art. 1456 del c.c.. applicando una penale pari al 10% del valore della fornitura. Al termine delle prove, all’incameramento sarà redatto un opportuno e dettagliato verbale attestante il corretto svolgimento delle prove e la conformità della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subitostrumentazione ai requisiti della fornitura. Nel caso in cui una o più prove diano risultati non soddisfacenti, il Fornitore dovrà provvedere a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle prove previste entro 15 giorni dal primo collaudo. Nell'ipotesi di inadempienza della fornitura tale da non consentire un esito positivo del collaudo entro 60 giorni dal primo collaudo, la Committenza potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. applicando una penale pari al 10% del valore della fornitura. Il Collaudo sarà eseguito presso la sede di installazione. Tali attività sono interamente a carico del Fornitore. A corredo della strumentazione oggetto della presente fornitura dovranno essere forniti i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spesemanuali d’uso in lingua italiana oppure inglese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicatariaDeve essere inoltre fornito il driver di controllo per l’interfacciamento con linguaggio OPC UA con relativa documentazione.
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Samples: Capitolato Speciale D’oneri
Collaudo. I collaudi devono accertare che la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offertaL’impianto Audio video e le attrezzature oggetto della presente appalto dovranno essere consegnati e posti in opera entro il termine massimo stabilito all’art. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile 18 del presente Capitolato Generale d’Appalto. La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna. Nei giorni successivi e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, sarà eseguita, in contraddittorio con la S.A. un collaudo dei beni alle caratteristiche richieste; delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale. Durante la fase di collaudo, dovranno essere dimostrate, verificate e documentate le caratteristiche tecnico- funzionali delle attrezzature e dei software dichiarati nell’Offerta tecnica, nonché il corretto funzionamento delle stesse e di tutte le loro componenti tramite l’esecuzione di prove. Al termine del collaudo dovrà essere fornita copia del back up di configurazione del sistema e dei suoi apparati. L’operatore economico affidatario fornirà altresì le specifiche relative al numero telefonico e l’indirizzo e_mail da contattare per l’assistenza e la manutenzione on-site e l’Università fornirà l’elenco ed i recapiti dei del Responsabile Tecnico e/o di eventuali altre figure ritenute opportune. Le operazioni di collaudo e le relative risultanze dovranno risultare da specifico verbale firmato dai rappresentanti delle due parti. L’esito positivo del collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non oltre 30 esonerano comunque l’operatore economico affidatario da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’utilizzo delle attrezzature e dei software. Ogni onere derivante dal collaudo e dalle eventuali modifiche necessarie per garantire la perfetta messa in funzione delle attrezzature e software è a carico dell’operatore economico affidatario. Il collaudo sarà effettuato nei luoghi in cui le attrezzature saranno installate entro 7 (trentasette) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” termine dall’installazione, in data da personale indicato dall’Amministrazione in possesso concordarsi con il RUP, tenendo conto di idonea qualificazione professionaleeventuali chiusure estive dell’Università di Siena, alla presenza congiunta di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicatariadell’operatore economico affidatario e del RUP. Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, Durante la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale fase di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse dimostrate, verificate e documentate le cause caratteristiche tecnico- funzionali delle attrezzature e dei software dichiarati nell’Offerta tecnica, nonché il corretto funzionamento delle stesse e di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo tutte le loro componenti tramite l’esecuzione di prove. Al termine si darà luogo alla risoluzione del collaudo dovrà essere fornita copia del back up di diritto configurazione del contratto, ai sensi dell’artsistema e dei suoi apparati. 1456 L’operatore economico affidatario fornirà altresì le specifiche relative al numero telefonico e l’indirizzo e—mail da contattare per l’assistenza e la manutenzione on-site e l’Università fornirà l’elenco ed i recapiti dei Responsabili del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo Complesso Didattico designati a manutenere il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura nuovo impianto e spesele apparecchiature. Le operazioni di collaudo e le relative al collaudo risultanze dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione specifico verbale firmato dal rappresentante dell’operatore economico affidatario e dal rappresentante RUP. L’esito positivo del collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’Operatore economico affidatario da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della ditta aggiudicatariaconsegna, ma vengano accertati al momento dell’utilizzo delle attrezzature e dei software. Ogni onere derivante dal collaudo e dalle eventuali modifiche necessarie per garantire la perfetta messa in funzione delle attrezzature e software è a carico dell’operatore economico affidatario.
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Samples: Contract for Supply and Installation of Audio Video System
Collaudo. I collaudi devono L’Amministrazione procederà al controllo della fornitura e delle opere edili al fine di verificare la corrispondenza con quanto dichiarato in offerta ed accertare che la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offertaCSA. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile Il collaudo finale avverrà dopo l’ultimazione delle opere edili e comunque non oltre 30 (trenta) l’installazione di tutte le componenti oggetto del presente appalto entro 10 giorni naturali e consecutivi dal completamento ricevimento della comunicazione scritta di ultimazione della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte dell’aggiudicatario. L’accettazione della ditta aggiudicatariafornitura e delle opere edili è subordinata all’esito positivo del suddetto controllo e alla conseguente emissione del relativo certificato di collaudo definitivo. Ove In concomitanza dell’inoltro della comunicazione scritta di ultimazione della fornitura, l’aggiudicatario dovrà far pervenire: - idonea documentazione attestante la rispondenza degli impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza e di qualità; - manuali d’uso in lingua italiana (in duplice copia) e quello tecnico contenenti i collaudi pongano in evidenza viziparagrafi specifici X.Xxx 81/2008, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richiestenonché presentare all’Ingegneria Clinica la documentazione comprovante quanto dichiarato nella documentazione di gara. - documento di trasporto contenente l’elenco completo di hw e sw consegnati. - programma di formazione del personale, la ditta cui durata dovrà essere congrua rispetto alla complessità di utilizzo. Le modalità di esecuzione di tale corso potranno essere modificate d’accordo con il medico utilizzatore. - certificato di smaltimento dell’attrezzatura TAC Mod. Volume Zoom Siemens. La formazione del personale dovrà comprendere una prima fase d’istruzione all’uso delle attrezzature e del software ed una seconda, successiva al collaudo, di perfezionamento delle capacità operative degli addetti. Alle operazioni di collaudo - che saranno eseguite dal personale della committente munito della competenza tecnica necessaria ovvero, ove occorra, da altri professionisti di fiducia - dovranno assistere i rappresentanti della fornitrice, in assenza dei quali le eventuali contestazioni saranno considerate accettate tacitamente. Gli eventuali danni dei prodotti che si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile deteriorano per l’esecuzione di prove, accertamenti, analisi sono a carico della fornitrice che dovrà fornire tutta l’assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l’espletamento delle operazioni medesime. Se il collaudo darà esito di rivedibilità con prescrizioni, il fornitore dovrà adempiervi secondo la tempistica concordata in sede di collaudo stesso, decorsa infruttuosamente la quale, la ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, secondo le modalità descritte al successivo art. 13. In ipotesi di dichiarazione di non conformità, la fornitura verrà rifiutata con applicazione di quanto previsto dall’art. 13 e, salvo diversa indicazione, il fornitore dovrà ritirare a sua cura e comunque spesa l’attrezzatura non oltre 10 (dieci) accettata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause dei collaudatori da cui risulti l’avvenuta dichiarazione di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà o dalla data della lettera raccomandata del Committente di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di notifica della non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione , ove la fornitrice non abbia presenziato al collaudo. La data riportata sul verbale di diritto del contrattocollaudo, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso firmato dal Direttore di risoluzione Esecuzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione individuato dalla ASL, è da considerarsi “Data di accettazione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicatariafornitura”.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Collaudo. I collaudi devono accertare che la Le spese relative al collaudo e alla messa in esercizio della fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto si intendono a carico della ditta fornitrice. Entro dieci giorni dalla consegna ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal il completamento della fornitura relativa alle fasi installazione in ogni Azienda dovrà essere effettuata e verbalizzata la “Sperimentalemessa in funzione” in presenza del personale installatore e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato utilizzatore; la firma del verbale da parte della ditta aggiudicatariacertifica che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento e che ne consente formalmente l’utilizzo; l’Amministrazione scrivente, che dovrà essere tassativamente preavvisata, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali , oltrechè richiedere modifiche all’installazione e alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto offerto e ordinato ed alle normative vigenti. Ove i collaudi pongano Le operazioni di collaudo, su richiesta del fornitore in evidenza viziogni Azienda, guastiavranno inizio non prima di 90 giorni e non dopo 200 giorni dalla messa in esercizio. Le verifiche che saranno effettuate per il superamento del collaudo saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle varie parti e della globalità dei singoli sistemi, inconvenienti o mancato il rispetto delle caratteristiche richiestenormative vigenti, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile completezza e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto l’aderenza della fornitura in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del contratto, ai sensi dell’artdell’offerta e del presente disciplinare/capitolato. 1456 I pagamenti non saranno effettuati se non previo superamento con esito positivo del c.c.collaudo stesso. I verbali di collaudo, all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento con la certificazione del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura superamento positivo dello stesso dovranno essere redatti e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria, o suo delegato e controfirmati dai componenti della commissione di collaudo. La Commissione redigerà apposito verbale delle operazioni di collaudo e di superamento positivo dello stesso, che sarà trasmesso per i successivi adempimenti di competenza. Il collaudo si considera accettato alla data in cui la commissione collaudatrice accerti la presenza e il corretto funzionamento e la conformità della fornitura in ogni Azienda.
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Collaudo. I collaudi Dopo la consegna, l’Amministrazione provvederà al collaudo a mezzo di una commissione da essa stessa designata. Il collaudo verterà sulla verifica della conformità del materiale consegnato alle prescrizioni di capitolato. Il collaudo sarà svolto ricorrendo a prove di laboratorio e pratiche. L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo del collaudo e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione. La Commissione di collaudo potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità e perciò non conformi in tutto ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare con adeguata riduzione di prezzo la merce non corrispondente in tutto o in parte alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuire il valore in minima misura e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefisso. La reintegrazione della fornitura o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito del collaudo da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità. Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono accertare che aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offertaprevisto all’articolo 5 del presente contratto. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile Su richiesta della Ditta e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali a sue spese e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso con preavviso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) almeno quindici giorni dalla data di scadenza dei termini di consegna, le operazioni preliminari di collaudo potranno essere eseguite presso lo stabilimento della ditta stessa; il collaudo dovrà comunque essere sempre definito, salvo quanto stabilito nel capoverso che segue, dopo l’introduzione dei materiali nel magazzino destinatario e dopo eseguiti tutti i prescritti accertamenti e analisi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di collaudo che la definizione dello stesso presso lo stabilimento della Ditta prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione. Le conclusioni della commissione di collaudo diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del verbale due per mille dei manufatti consegnati. Gli oneri per un maggiore numero di accertamentocampioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause Le attività di non verifica della conformità, l’Amministrazione ha facoltà attesa la necessità di risolvere il contratto o effettuare sulla fornitura prove di fissare un ulteriore laboratorio e considerati i tempi necessari per tale attività, si svolgeranno nel termine di 10 (dieci) 60 giorni entro dalla data di consegna della merce o dalla data di ricezione della lettera con la quale la Ditta comunica la conclusione dell’intera produzione nel caso in cui la commissione decida di effettuare il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.cprelievo dei campioni presso gli stabilimenti della ditta., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
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Collaudo. I collaudi devono accertare che la Le spese relative al collaudo dell’intera fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte si intendono a carico della ditta aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto Le verifiche che saranno effettuate per il superamento del collaudo saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle caratteristiche richiestevarie parti e della globalità dei singoli sistemi, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile completezza e comunque l’aderenza della fornitura in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del contratto. I pagamenti relativi ai canoni spettanti non oltre 10 (dieci) giorni dalla data saranno effettuati se non previo superamento del verbale collaudo stesso con esito positivo. I verbali di accertamento. Qualora, ripetuta collaudo con la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale certificazione del superamento positivo dello stesso dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura redatti e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria, o suo delegato, e controfirmati dai componenti della commissione di collaudo che sarà nominata dalla Stazione Appaltante. Il collaudo si considera accettato alla data in cui la commissione di collaudo accerti la presenza e il corretto funzionamento e la conformità dell’intera fornitura. Non sono previste forme di collaudo parziali. Poiché per il collaudo dell’intero sistema potrebbero servire più giorni e che la messa a regime del nuovo sistema non deve bloccare l’attività dei servizi dovrà essere redatto un piano di collaudo organizzato con dettaglio e con tempistiche realistiche da allegare all’offerta e da rendere definitivo durante la fase propedeutica di avvio del servizio. Prerequisito fondamentale per l’esecuzione del collaudo è la completa messa regime e l’effettiva funzionalità in routine del sistema. In fase di collaudo si accerterà che: il sistema sia funzionante e conforme alle richieste del presente Capitolato.
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Samples: Procurement Agreement
Collaudo. I collaudi devono accertare Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi, debitamente approvati. Il Codice demanda principalmente al Regolamento la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offertadisciplina dell’attività di verifica tra le prestazioni eseguite dall’esecutore e quelle pattuite tra le parti. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso L’affidamento dell’incarico di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato da parte della ditta aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse a propri dipendenti o a dipendenti di non conformitàamministrazioni aggiudicatrici, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici deve necessariamente motivare la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore, ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice, a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi. In particolare, nel caso di collaudo di lavori, l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell’art. 1456 91 del c.cD.Lgs. n.163/2006. L’art. 141 del Codice specifica, altresì, che per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti devono nominare da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
3.8.1 La disciplina prevista dal regolamento per la nomina del collaudatore (art.216 del D.P.R. n. 207/2010)
3.8.2 I requisiti professionali del collaudatore
a) i magistrati ordinari, all’incameramento amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, in attività di servizio;
b) coloro che, nel triennio antecedente, hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) i soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
e) i soggetti che hanno espletato le attività di cui agli artt. 93, c 6, e 112 del Codice. L’incarico può essere conferito a soggetti esterni purchè questi: - abbiano conseguito il titolo professionale da almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore ai 5 milioni di euro; - abbiano conseguito il titolo professionale da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro. Il soggetto esterno, che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.
3.8.3 Il procedimento di collaudo e gli adempimenti ad opera del RUP
3.8.4 Le valutazioni dell’organo di collaudo
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'esecutore. In particolare: - nel caso di lavori collaudabili, provvede all’emissione del certificato di collaudo, in base a quanto previsto dall’art. 229 del Regolamento; - nel caso di lavori non collaudabili, a causa di gravi discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, il RUP deve trasmettere alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell’organo di collaudo per la rettifica del conto finale o di sospensione delle attività, ai sensi di quanto disposto dall’art. 226 del Regolamento. - nel caso di collaudo sottoposto a condizione se vi sono gravi difetti o mancanze tali da rendere inaccettabile l’opera, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato e trasmette al RUP il processo verbale contenente le proprie proposte, secondo quanto previsto dagli artt. 227 e 232 del Regolamento. Il RUP lo trasmette a sua volta alla stazione appaltante: - se vi sono lievi difetti o mancanze, l’organo di collaudo prescrive le lavorazioni integrative ed il termine per eseguirle. In tal caso, il certificato viene emesso solo dopo aver acquisito la dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata dal RUP sulla completa e regolare esecuzione dei lavori integrativi (artt. 227, c. 2 e 224, c. 3, del Regolamento); - se vi sono difetti o mancanze che non pregiudichino l’opera, viene emesso il certificato di collaudo e vengono detratte le somme per i predetti difetti (art. 227, c.3, del Regolamento). In conseguenza dell’emissione del certificato di collaudo, vi è lo svincolo della cauzione prestata definitiva ed al rientro delle somme erogateè effettuata, fatto salvo entro e non oltre 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, l’emissione della rata di saldo. Come evidenziato in precedenza, il diritto al risarcimento del maggior danno subitocertificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione. Nel caso in cui nel biennio sorgano vizi o difetti, il RUP avvia il procedimento per l’accertamento delle cause e delle responsabilità. Una volta terminata la procedura di risoluzione collaudo, l’organo deve consegnare al RUP tutta la documentazione contabile ed amministrativa inerente l’opera.
3.8.5 Il certificato di collaudo
a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente: - il titolo dell'opera o del lavoro; - la località e la provincia interessate; - la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; - il quadro economico recante gli importi autorizzati; - l'indicazione dell'esecutore; - il nominativo del Direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori; - il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; - le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; - la data e gli importi riportati nel conto finale; - l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; - la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo. Per quanto riguarda, invece, i beni rifiutati saranno posti lavori di importo sino a disposizione 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione mentre, per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è nella facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è redatto dal Direttore dei lavori, è confermato dal Responsabile del procedimento ed è emesso entro non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 229 del DPR n. 207/2010 per il certificato di collaudo. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è inoltrato all’impresa dal Direttore dei lavori, con invito a sottoscriverlo nel termine di venti giorni dall’accettazione, come previsto dall’art.233 del D.P.R. n. 207/2010. Sia il certificato di collaudo che quello di regolare esecuzione dei lavori devono contenere una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto, dalla progettazione all’esecuzione, come previsto dall’art.229, c.1, lett.a.
3.8.6 Sintesi esplicativa della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.documentazione necessaria per la fase di collaudo
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Samples: Contract for Public Works
Collaudo. I collaudi devono accertare L’attività è eseguita dal Referente dell’Amministrazione il quale opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento ed ha il compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti indicati nella baseline di contratto. Saranno oggetto di collaudo, secondo quanto richiesto nel contratto, il prodotto software realizzato, il sistema che ospita l’ambiente di esercizio, il modello di funzionamento del servizio oggetto di fornitura e tutta la documentazione utente. Le prove di collaudo sono eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dal Fornitore secondo quanto specificato nel Piano di collaudo che deve essere redatto sempre a cura del Fornitore. Il Fornitore deve supportare il Referente nella esecuzione delle prove, nel rilevamento dei risultati, nella stesura del rapporto finale. Per svolgere le prove di collaudo il Referente utilizzerà, a titolo di guida, le Specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore nell’ambito del processo di progettazione dei servizi/prodotti richiesti nel presente capitolato, e può prendere visione dei risultati dei test interni eseguiti dal Fornitore nel corso del processo di realizzazione. Il Piano di collaudo, la documentazione di esecuzione delle prove e delle non-conformità rilevate dovranno essere formalizzati in documenti. La verifica con esito positivo della fornitura termina con l’emissione di un Verbale di collaudo positivo sottoscritto dalle parti, che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali del prodotto software e l’erogabilità del servizio oggetto di fornitura. L’accettazione da parte dell’Amministrazione dell’esito positivo del collaudo, dà luogo all’accettazione della fornitura. In caso di esito negativo del collaudo e/o di non-conformità rispetto ai requisiti contrattuali, il Fornitore è tenuto a rimuovere i malfunzionamenti e a presentare nuovamente la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offertaal collaudo, nei tempi e nei modi stabiliti nel contratto. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile La conclusione del collaudo con esito positivo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di un rappresentante incaricato l’accettazione da parte dell’Amministrazione della ditta aggiudicataria. Ove i collaudi pongano in evidenza vizifornitura, guasti, inconvenienti comportano il congelamento della configurazione di base del prodotto software e/o mancato rispetto delle caratteristiche richieste, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale sistema che ospita l’ambiente di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto erogazione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.cservizio., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti a disposizione della Ditta, che provvederà al loro ritiro a sua cura e spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
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Samples: Service Agreement
Collaudo. I collaudi devono accertare La fornitura è soggetta a collaudo che la fornitura presenti tutti i requisiti richiesti sarà effettuato da una commissione, composta da tre membri di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominata dal capitolato speciale d’appalto ed indicati nell’offerta. I collaudi verranno effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal completamento della fornitura relativa alle fasi “Sperimentale” e “ Completamento” da personale indicato dall’Amministrazione direttore del Servizio Provveditorato, in possesso di idonea qualificazione professionale, alla presenza di contradditorio con un rappresentante incaricato della ditta eventualmente coadiuvato da un tecnico. Durante l’esecuzione della fornitura, l’Amministrazione potrà richiedere l’esecuzione di verifiche e prove preliminari sugli arredi e loro parti; qualora riscontrasse delle discordanze e delle difformità nell’esecuzione delle stesse in riferimento alle prescrizioni del presente capitolato, provvederà a certificare la positività del collaudo della fornitura, solo dopo aver accertato che da parte della ditta aggiudicatariaappaltatrice sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. Ove i collaudi pongano Resta inteso che, nonostante l’esito favorevole di tutte le suddette verifiche e prove preliminari, il fornitore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in evidenza viziseguito, guastianche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia biennale. Di tutto lo svolgimento delle operazioni di collaudo della fornitura verrà dato atto in appositi verbali. Il collaudo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura, inconvenienti mediante emissione del certificato di collaudo. In caso di collaudo con esito negativo, salva l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. XX, il fornitore deve provvedere, nel termine fissato dall’Amministrazione e non inferiore a 10 giorni lavorativi, ad effettuare la sostituzione delle apparecchiature e del materiale fornito o mancato comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche richiestepreviste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili; diversamente il fornitore deve provvedere ad effettuare la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque sostituzione del materiale fornito. La merce non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di accertamento. Qualora, ripetuta la prova collaudo, permangano le cause di non conformità, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto o di fissare un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause di non conformità; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., all’incameramento della cauzione prestata ed al rientro delle somme erogate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto i beni rifiutati saranno posti accettata resta a disposizione della Dittadel fornitore a suo rischio, che provvederà al loro ritiro e dovrà essere ritirata senza indugio dallo stesso e a sua cura e sue spese. Le operazioni relative al collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti dell’Amministrazione e dal rappresentante della ditta aggiudicataria.
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Samples: Procurement Agreement