Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. E nominato dal direttore generale dell’Istituto ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 106/2012, uno designato dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche. I componenti designati dalle Regioni sono scelti fra gli iscritti nel registro di cui ai decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; e che abroga la direttiva 84/253/GEE). 2. Il collegio dei revisori dei conti elegge il proprio presidente nella prima seduta, convocata dal direttore generale. 3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti assegnati all’organo di revisione dalla normativa statale vigente e in particolare vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l’assestamento. 4. Il collegio dei revisori dei conti accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull’andamento dell’Istituto. 5. Il collegio dei revisori dei conti può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 6. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale dell’Istituto. Al Presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.
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Samples: Accordo Tra Le Regioni, Accordo Tra Regioni
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il collegio Collegio dei revisori Revisori dei conti dura in carica tre anni. E nominato dal direttore generale dell’Istituto ed Conti è composto da tre membri, membri effettivi - di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell’articolo 11, comma 8, con funzione di Presidente - e da due supplenti. Almeno un membro del D.Lgs. 106/2012, uno designato dalla Regione Umbria Collegio e uno dalla Regione Marche. I componenti designati dalle Regioni sono scelti fra gli iscritti nel registro di cui ai decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali un membro dei conti annuali e supplenti è scelto tra persone iscritte al Registro dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; e che abroga la direttiva 84/253/GEE).
2Revisori Legali dei Conti. Il collegio Socio Fondatore nomina due membri effettivi - tra cui il Presidente - e un supplente. Un membro effettivo e un supplente sono nominati dai Soci Aderenti, ove presenti. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri effettivi prima della scadenza del mandato, subentra il supplente nominato dal soggetto che aveva nominato il membro effettivo cessato dalla carica ovvero il più anziano dei revisori membri supplenti, fermo restando in ogni caso il rispetto della presenza tra gli effettivi di un membro iscritto al Registro dei conti elegge il proprio presidente nella prima seduta, convocata dal direttore generale.
3Revisori Contabili. Il collegio revisore in tal modo nominato scade con quelli in carica al momento dell’assunzione dell’incarico. Il Collegio dei revisori Revisori dei conti svolge i compiti assegnati all’organo di revisione dalla normativa statale vigente e Conti resta in particolare carica per un triennio, sino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del mandato. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabilisulla gestione finanziaria, esamina i bilanci, le relative variazioni e l’assestamento.
4. Il collegio dei revisori dei conti accerta almeno ogni trimestre la consistenza proposte di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull’andamento dell’Istituto.
5. Il collegio dei revisori dei conti può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione bilancio preventivo e di controlloconto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
6. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale dell’Istituto. Al Presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.
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Samples: Statuto Della Fondazione
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il collegio Collegio dei revisori Revisori dei conti dura in carica tre anni. E nominato dal direttore generale dell’Istituto ed Conti è composto da tre uno a t re membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 106/2012, uno designato dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche. I componenti designati dalle Regioni sono scelti fra tra gli iscritti nel registro di cui ai decreto legislativo 27 gennaio 2010Registro dei Revisori Contabili, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; e che abroga la direttiva 84/253/GEE)individuati attraverso avviso pubblico.
2. Il collegio Collegio dei revisori Revisori dei conti elegge il proprio presidente nella prima sedutaConti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 c.c., convocata dal direttore generalele proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. In particolare, esercita le funzioni indicate negli artt. 2403, 2404, 2405 e 2407 c.c., in quanto compatibili.
3. Il collegio I membri del Collegio dei revisori Revisori dei conti svolge i compiti assegnati all’organo di revisione dalla normativa statale vigente e in particolare vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l’assestamento.
4. Il collegio dei revisori dei conti accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull’andamento dell’Istituto.
5. Il collegio dei revisori dei conti può Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati Promotori nonché gli organi del Consorzio di controllotutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività del Consorzio.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei Consorziati e del Consiglio di Gestione.
6. Ai componenti I membri del collegio Collegio dei revisori Revisori dei conti spetta un’indennità annua lorda pari Conti restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale dell’Istituto. Al Presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componentiquarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
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Samples: Statute
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il collegio Collegio dei revisori Revisori dei conti dura in carica tre anni. E nominato dal direttore generale dell’Istituto ed Conti è composto formato da tre membricomponenti iscritti all’apposito albo, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 106/2012, uno designato dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche. I componenti designati nominati dall’Assemblea secondo le modalità previste dalle Regioni sono scelti fra gli iscritti nel registro di cui ai decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; e che abroga la direttiva 84/253/GEE)norme vigenti.
2. Il collegio dei I revisori dei conti elegge il proprio presidente nella prima seduta, convocata dal direttore generaledurano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio Non possono ricoprire la carica di Revisore dei revisori Conti coloro che si trovano in uno dei conti svolge casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge, coloro i compiti assegnati all’organo quali ricoprono la carica di revisione dalla normativa statale vigente Sindaco, Assessore e in particolare vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina Consigliere Comunale dei comuni consorziati nonché coloro i bilanci, quali ricoprono le relative variazioni e l’assestamentofunzioni di Segretario Comunale.
4. Il collegio Collegio dei revisori Revisori dei conti accerta almeno ogni trimestre Conti in conformità allo Statuto e all’apposito Regolamento di contabilità:
a) collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo;
b) esprime pareri sulla proposta di Budget ;
c) esercita la consistenza vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Azienda Speciale Consortile;
d) redige l’apposita relazione che accompagna il Bilancio di cassa esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all’efficacia e può chiedere notizie al direttore generale sull’andamento dell’Istitutoall’efficienza della gestione.
5. Il collegio Collegio dei Revisori dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all’Assemblea. Gli atti del Collegio dei revisori dei conti può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controlloConti vengono inseriti nell’apposita raccolta cronologica.
6. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale dell’Istituto. Al Presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.
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Samples: Convenzione Costitutiva