Common use of Collegio dei Revisori dei Conti Clause in Contracts

Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione, per: - eleggere il proprio Presidente; - ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso. E’ convocato dal proprio Presidente ogni 3 mesi e ogni qualvolta lo richiedano due membri effettivi. E’ ammessa qualsiasi modalità di convocazione purché concordata tra tutti i componenti. Di ogni riunione è redatto apposito verbale da trasmettersi in copia al Consiglio Direttivo Nazionale. Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all’Associazione previo accordo con l’organismo sostenitore delle spese. Il Collegio può essere incaricato dal Consiglio Direttivo Nazionale di specifiche incombenze purché compatibili con le proprie funzioni. Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell’Associazione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell’Associazione. Infine il Collegio redige una relazione annuale sull’amministrazione economico-finanziaria dell’associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancio. I componenti del Collegio dei Revisori decadono qualora non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un Revisore subentra per primo il supplente Revisore contabile nel rispetto della suddivisione prevista dallo Statuto. I compensi professionali per i revisori dei conti non soci non possono eccedere quelli stabiliti dalla tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 645 del 10 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

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Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezione, su convocazione del Presidente dell’Associazione, per: - eleggere il proprio Presidente; - ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso. E’ convocato dal proprio Presidente ogni 3 mesi e ogni qualvolta lo richiedano due è composto da tre membri effettivi: uno designato da CONFESERCENTI e uno dalle OO.SS.LL. E’ ammessa qualsiasi modalità CGIL-CISL-UIL; il terzo, con funzione di convocazione purché concordata tra tutti i componenti. Di ogni riunione Presidente, è redatto apposito verbale da trasmettersi in copia al Consiglio Direttivo Nazionale. Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all’Associazione previo accordo con l’organismo sostenitore nominato dal Ministero del Lavoro e delle spese. Il Collegio può essere incaricato dal Consiglio Direttivo Nazionale di specifiche incombenze purché compatibili con le proprie funzioni. Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell’Associazione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell’Associazione. Infine il Collegio redige una relazione annuale sull’amministrazione economico-finanziaria dell’associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancioPolitiche Sociali. I componenti del Collegio dei Revisori decadono qualora non partecipino ad almeno tre riunioni consecutivedei Conti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili. Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, senza giustificato motivouno per parte. Nel caso Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall’Assemblea, durano in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un Revisore subentra per primo il supplente Revisore contabile nel rispetto della suddivisione prevista dallo Statutocarica quattro anni e possono essere riconfermati più volte. I compensi professionali Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell’attività svolta dai Comitati di comparto. Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi di FON.TER per i revisori controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei conti non soci non possono eccedere quelli stabiliti dalla tariffa registri contabili. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei dottori commercialisti approvata Revisori ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con D.P.R. 645 avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del 10 ottobre 1994 e successive modifiche luogo, giorno ed integrazioniora della riunione .

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Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezione, su convocazione è composto da tre membri effettivi - di cui uno con funzione di Presidente - e da due supplenti. Almeno un membro del Presidente dell’Associazione, per: - eleggere il proprio Presidente; - ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione un membro dei procedimenti in corsosupplenti è scelto tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei Conti. E’ convocato dal proprio Presidente ogni 3 mesi e ogni qualvolta lo richiedano Il Socio Fondatore nomina due membri effettivieffettivi - tra cui il Presidente - e un supplente. E’ ammessa Un membro effettivo e un supplente sono nominati dai Soci Aderenti, ove presenti. In caso di cessazione, per qualsiasi modalità motivo, di convocazione purché concordata uno o più membri effettivi prima della scadenza del mandato, subentra il supplente nominato dal soggetto che aveva nominato il membro effettivo cessato dalla carica ovvero il più anziano dei membri supplenti, fermo restando in ogni caso il rispetto della presenza tra tutti i componentigli effettivi di un membro iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Di ogni riunione è redatto apposito verbale da trasmettersi Il revisore in copia tal modo nominato scade con quelli in carica al Consiglio Direttivo Nazionale. Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all’Associazione previo accordo con l’organismo sostenitore delle spesemomento dell’assunzione dell’incarico. Il Collegio può essere incaricato dal Consiglio Direttivo Nazionale di specifiche incombenze purché compatibili con le proprie funzionidei Revisori dei Conti resta in carica per un triennio, sino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del mandato. Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell’Associazione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell’Associazione. Infine il Collegio redige una relazione annuale sull’amministrazione economico-finanziaria dell’associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancio. I componenti del Il Collegio dei Revisori decadono qualora non partecipino ad almeno tre riunioni consecutivedei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza giustificato motivo. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un Revisore subentra per primo il supplente Revisore contabile nel rispetto della suddivisione prevista dallo Statuto. I compensi professionali per i revisori dei conti non soci non possono eccedere quelli stabiliti dalla tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 645 diritto di voto, alle riunioni del 10 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioniConsiglio di Amministrazione.

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Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall’elezioneè composto da 3 membri effettivi così designati: uno dalla CONFAPI, su convocazione uno congiuntamente da CGIL, CISL e UIL, il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Presidente dell’AssociazioneLavoro e delle Politiche Sociali. CGIL, per: - eleggere il proprio Presidente; - ricevere le consegne dal Collegio uscente CISL e prendere cognizione dei procedimenti in corso. E’ convocato dal proprio Presidente ogni 3 mesi e ogni qualvolta lo richiedano UIL designano, inoltre, due membri effettivisupplenti destinati a sostituire i membri effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore. E’ ammessa qualsiasi modalità La designazione dei membri supplenti di convocazione purché concordata tra tutti competenza di CGIL, CISL e UIL deve essere effettuata unitariamente dalle tre organizzazioni. I Revisori, sia effettivi sia supplenti, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati. Il Presidente deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti. I Revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i componentidoveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile. Di ogni riunione è redatto apposito verbale da trasmettersi in copia al Consiglio Direttivo Nazionale. Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all’Associazione previo accordo con l’organismo sostenitore Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle speseloro funzioni. Il Collegio si riunisce di norma una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere incaricato dal Consiglio Direttivo Nazionale di specifiche incombenze purché compatibili ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con le proprie funzioniqualsiasi altro mezzo. Qualora nei verbali Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell’Associazione, il Collegio deve informare tempestivamente il Presidente dell’Associazione. Infine il Collegio redige una relazione annuale sull’amministrazione economico-finanziaria dell’associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancio. I componenti del Collegio dei Revisori decadono qualora non partecipino ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un Revisore subentra per primo il supplente Revisore contabile nel rispetto della suddivisione prevista dallo Statuto. I compensi professionali per i revisori dei conti non soci non possono eccedere quelli stabiliti dalla tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 645 del 10 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazionidegli argomenti da trattare.

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