Collegio di conciliazione ed arbitrato. In attesa della costituzione, promossa dal lavoratore, del Collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'Art. 7 della L. 300/70 presso la Direzione Provinciale del lavoro, alla Commissione paritetica territoriale possono essere demandate le vertenze relative all'impugnazione di provvedimenti disciplinari per il tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l'Associazione datoriale provvederà a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro per l'archiviazione della richiesta del lavoratore di Costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato.
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Collegio di conciliazione ed arbitrato. In attesa della costituzione, promossa dal lavoratore, del Collegio di conciliazione conci- liazione e arbitrato di cui all'Art. 7 all’art.7 della L. 300/70 presso la Direzione Provinciale Pro- vinciale del lavoro, alla Commissione paritetica territoriale possono essere demandate le vertenze relative all'impugnazione all’impugnazione di provvedimenti disciplinari discipli- nari per il tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l'Associazione datoriale l’Associazione da- toriale provvederà a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro per l'archiviazione l’archiviazione della richiesta del lavoratore di Costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato.
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