Collocamento Clausole campione

Collocamento. 1. L'assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto. 2. Le parti contraenti riconoscono l'illegittimità delle "buone entrate", anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto.
Collocamento. 1. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta. 2. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di: - mutate esigenze dell’Emittente; - mutate condizioni di mercato; - raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna Offerta. 3. L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’Offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. 4. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’Offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa del Prospetto. 5. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta di cui sopra. 6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta. 7. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF il/i Soggetto/i Collocatore/i, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento on-line). L’eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti. 8. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti ...
Collocamento. Metodo di Collocamento: Non-sindacato
Collocamento. In linea di principio il committente non può esigere il collocamento dello spot pubblicitario in un determinato blocco pub- blicitario e/o in una determinata posizione all’interno di un blocco pubblicitario, a meno che le parti non l’abbiano convenuto espressamente per scritto. Admeira AG fa quanto possibile affinché lo spot pubblicitario sia diffuso nel blocco pubblicitario auspicato dal committente, senza tuttavia poterlo garantire.
Collocamento. La commissione per il collocamento, di cui all’art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazio- ne dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’art. 38 della presente legge.
Collocamento. Nel manuale operativo viene indicata la rete di risorse attiva (comunità di pronta accoglienza) in grado di garantire accoglienza immediata e protetta per i minori in condizioni di abbandono e grave pregiudizio. Il minore oggetto dell’azione di protezione potrà essere accompagnato dalla Polizia Municipale o dalle Forze dell’Ordine, nel luogo individuato e, se strettamente necessario, anche dall’Assistente Sociale PrIS intervenuto. In ambito sovraterritoriale verranno individuate ed indicate nel manuale operativo le risorse che costituiscono la rete a disposizione da utilizzare (strutture ad hoc, alberghi sociali e strutture alberghiere) e le modalità secondo le quali fruirne relativamente al collocamento di famiglie con minori, adulti, disabili e anziani.
Collocamento. Art. 34. (Richieste nominative di manodopera)
Collocamento. La commissione per il collocamento, di cui allíart. 26 della legge 29/4/1949, n. 264, Ë costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori pi˘ rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dellíufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentativit‡ delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede díufficio. La commissione Ë presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parit‡ prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per líavviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dellíart. 15 della legge 29/4/1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dellíufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresÏ essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per líavviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, líavviamento Ë provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente art. entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e líaltra presso il direttore dello ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltra...
Collocamento. 19.1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari mediante: i) promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico; ii) intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di OICR), nell’esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. “assistenza post-vendita”). Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l’emittente e/o l’offerente e/o il responsabile del collocamento, la Banca presta al Cliente, in abbinamento al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al Cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l’emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell’emittente). 19.2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall’emittente e/o dall’offerente e/o dal responsabile del collocamento. 19.3. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d’investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite tramite la Banca, debbono essere formalizzate dal Cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall’emittente e/o dall’offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del Cliente medesimo, della documentazione d’offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al Cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente. 19.4. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Parte I del Contratto.
Collocamento. Le parti, entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL, costituiranno una Commissione di studio e di indirizzo al fine di valutare la possibilità di creare Organismi e/o strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, D.lgs. n. 469/97, nonché per la gestione bilaterale di attività contrattualmente previste. La Commissione dovrà verificare: - il piano organizzativo che tenga conto dei vincoli posti dalla legge; - i potenziali bacini di utenza; - la possibilità di operare in raccordo con le altre associazioni operanti nel settore agricolo e con gli enti bilaterali presenti nella cooperazione.