Collocamento Clausole campione

Collocamento. 1. L'assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento per il personale di cui al presente contratto. 2. Le parti contraenti riconoscono l'illegittimità delle "buone entrate", anche se dissimulate da atti di apparente diverso contenuto.
Collocamento. La Commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della Commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio. La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con l’indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La Commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ed accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio prov...
Collocamento. Metodo di Collocamento: Non-sindacato
Collocamento. La commissione per il collocamento, di cui all’art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazio- ne dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’art. 38 della presente legge.
Collocamento. In linea di principio il committente non può esigere il collocamento dello spot pubblicitario in un determinato blocco pub- blicitario e/o in una determinata posizione all’interno di un blocco pubblicitario, a meno che le parti non l’abbiano convenuto espressamente per scritto. Admeira AG fa quanto possibile affinché lo spot pubblicitario sia diffuso nel blocco pubblicitario auspicato dal committente, senza tuttavia poterlo garantire.
Collocamento. N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. d), X.Xxx. 19 dicembre 2002, n. 297.
Collocamento. La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
Collocamento. Le Obbligazioni di ciascun Prestito saranno offerte in sottoscrizione nel corso del periodo di offerta (il “Periodo di Offerta”) la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Se durante il Periodo di Offerta, le richieste raggiungessero l’Ammontare Xxxxxxx Xxxxxx, l’Emittente sospenderà automaticamente l’accettazione di ulteriori richieste. Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno presentare domanda di sottoscrizione per un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il “Lotto Minimo”). Non è previsto il riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto nei limiti dell’Ammontare Massimo Totale stabilito dall’Emittente. Le domande di sottoscrizione delle Obbligazioni dovranno essere presentate compilando l’apposita modulistica, disponibile presso gli sportelli della Banca Nazionale del Lavoro SpA.
Collocamento. Le Obbligazioni di ciascun Prestito saranno offerte in sottoscrizione nel corso del periodo di offerta (il “Periodo di Offerta”) la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata per le mutate condizioni di mercato o esigenze dell'Emittente ovvero al raggiungimento dell'Ammontare Massimo Totale, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso sul sito internet dell'Emittente xxx.xxx.xx. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob. Se durante il Periodo di Xxxxxxx, le richieste raggiungessero l'Ammontare Xxxxxxx Xxxxxx, l'Emittente sospenderà automaticamente l'accettazione di ulteriori richieste. Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno presentare domanda di sottoscrizione per un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il “Lotto Minimo”). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'Ammontare Massimo Totale. Non è previsto il riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto nei limiti dell'Ammontare Massimo Totale stabilito dall'Emittente. Le domande di sottoscrizione delle Obbligazioni dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica, disponibile presso gli sportelli della Banca Nazionale del Lavoro SpA.
Collocamento. Le parti, entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL, costituiranno una Commissione di studio e di indirizzo al fine di valutare la possibilità di creare Organismi e/o strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, D.lgs. n. 469/97, nonché per la gestione bilaterale di attività contrattualmente previste. La Commissione dovrà verificare: - il piano organizzativo che tenga conto dei vincoli posti dalla legge; - i potenziali bacini di utenza; - la possibilità di operare in raccordo con le altre associazioni operanti nel settore agricolo e con gli enti bilaterali presenti nella cooperazione.