Collocamento. La Commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della Commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio. La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con l’indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La Commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ed accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione di cui all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla di ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dell’articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali
Collocamento. La Commissione commissione per il collocamento, di cui all’articolo all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della Commissione commissione provvede il direttore dell’Ufficio dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficiod'ufficio. La Commissione commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidentepresidente. La Commissione commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio dell'ufficio con l’indicazione la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La Commissione commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento l'avviamento al lavoro ed ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione commissione di cui al primo comma del presente articolo articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra l'altra presso il direttore dell’ufficio dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la Commissione commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione commissione di cui all’articolo all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all’articolo all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla di ufficio d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del Lavoro per il lavoro e della Previdenza Socialela previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda dall'azienda nella quale è occupato ad un’altra un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dell’articolo dall'articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
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Samples: CCNL Metalmeccanici
Collocamento. 1. La Commissione per durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
2. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di: - mutate esigenze dell’Emittente; - mutate condizioni di mercato; - raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta.
3. L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa del Prospetto.
5. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il collocamento, Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui all’articolo 26 sopra.
6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
7. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF il/i Soggetto/i Collocatore/i , ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento on-line). L’eventuale utilizzo della legge 29 aprile 1949modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, n. 264viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.
8. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonalisospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, comunali l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove, ai sensi della normativa applicabile, sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive
9. Ai sensi dell’articolo 67–duodecies del d. dgs. 206/2005 e frazionali successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Consumo), l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli Uffici provinciali stessi da parte del lavoro e consumatore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza ove, ai sensi della massima occupazionenormativa applicabile, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativesia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.
10. Alla nomina Ai sensi dell’articolo 16 della Commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il qualeDirettiva Prospetto, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio. La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con l’indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La Commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ed accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione l’Emittente proceda alla pubblicazione di avviamentosupplementi al Prospetto (il/i “Supplemento/i”), gli interessati possono inoltrare ricorso investitori che abbiano già aderito all’offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del TUF, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta inviata all’Emittente e al direttore dell’Ufficio provinciale Soggetto/i Incaricato/i del lavoroCollocamento ovvero secondo le modalità indicate nel Supplemento medesimo.
11. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob. Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito avviso.
12. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il quale decide giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, quest’ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all’offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in via definitivaforma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, su conforme parere se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob entro la data di inizio dell’offerta dei relativi Certificati.
13. L’Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Commissione Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l’offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui all’articolo 25 sopra nell’ipotesi di revoca dell’offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.
14. Ove l’Emittente si sia avvalso della legge 29 aprile 1949facoltà di ritirare integralmente l’offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, n. 264. I turni tutte le domande di lavoro adesione all’offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Emittente, fatto salvo l’obbligo per l’Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dell’articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente leggeinteressi.
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Samples: Regolamento Certificati
Collocamento. 1. La Commissione per durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
2. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di: - mutate esigenze dell’Emittente; - mutate condizioni di mercato; - raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna Offerta.
3. L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’Offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’Offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa del Prospetto.
5. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il collocamento, Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’Offerta di cui all’articolo 26 sopra.
6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
7. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF il/i Soggetto/i Collocatore/i, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento on-line). L’eventuale utilizzo della legge 29 aprile 1949modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, n. 264viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.
8. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonalisospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, comunali l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive
9. Ai sensi dell’articolo 67–duodecies del d. lgs. 206/2005 e frazionali successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Consumo), l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli Uffici provinciali stessi da parte del lavoro e consumatore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove ai sensi della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativenormativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.
10. Alla nomina Ai sensi dell’articolo 16 della Commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il qualeDirettiva Prospetto, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio. La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con l’indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La Commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ed accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione l’Emittente proceda alla pubblicazione di avviamentosupplementi al Prospetto (il/i “Supplemento/i”), gli interessati possono inoltrare ricorso investitori che abbiano già aderito all’Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del TUF, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta inviata all’Emittente e al direttore dell’Ufficio provinciale Soggetto/i Incaricato/i del lavoroCollocamento ovvero secondo le modalità indicate nel Supplemento medesimo.
11. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob. Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito avviso.
12. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il quale decide giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, quest’ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all’Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in via definitivaforma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, su conforme parere se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob entro la data di inizio del Periodo di Offerta dei relativi Certificati.
13. L’Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Commissione Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l’Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui all’articolo 25 sopra nell’ipotesi di revoca dell’offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.
14. Ove l’Emittente si sia avvalso della legge 29 aprile 1949facoltà di ritirare integralmente l’offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, n. 264. I turni tutte le domande di lavoro adesione all’offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Emittente, fatto salvo l’obbligo per l’Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dell’articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente leggeinteressi.
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Samples: Regolamento Certificati
Collocamento. La Commissione commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della Commissione commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio. La Commissione commissione è presieduta dal dirigente di- rigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidentepresidente. La Commissione commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria gradua- toria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamentocolloca- mento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria gra- duatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con l’indicazione la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La Commissione commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ed ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione commissione di cui al primo comma del presente articolo articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’ufficio dell’Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore da- tore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la Commissione commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione commissione di cui all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla di ufficio d’uffi- cio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio dell’ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del Lavoro per il lavoro e della Previdenza Socialela previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dell’articolo dall’articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
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Samples: Provincial Labor Contract for Agricultural and Floricultural Workers
Collocamento. 1. La Commissione per durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive d’Offerta.
2. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell’offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di: - mutate esigenze dell’Emittente; - mutate condizioni di mercato; - raggiungimento dell’Importo Totale di ciascuna offerta.
3. L’Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell’offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell’offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa del Prospetto.
5. L’Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il collocamento, Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell’offerta di cui all’articolo 26 sopra.
6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell’apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete del/dei Soggetto/i Collocatore/i debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
7. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF il/i Soggetto/i Collocatore/i, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite Internet (collocamento on-line). L’eventuale utilizzo della legge 29 aprile 1949modalità di collocamento fuori sede ovvero on-line, n. 264viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.
8. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonalisospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, comunali l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive
9. Ai sensi dell’articolo 67–duodecies del d. lgs. 206/2005 e frazionali successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Consumo), l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli Uffici provinciali stessi da parte del lavoro e consumatore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove, ai sensi della massima occupazionenormativa applicabile, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativesia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.
10. Alla nomina Ai sensi dell’articolo 16 della Commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il qualeDirettiva Prospetto, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio. La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con l’indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La Commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ed accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione l’Emittente proceda alla pubblicazione di avviamentosupplementi al Prospetto (il/i “Supplemento/i”), gli interessati possono inoltrare ricorso investitori che abbiano già aderito all’offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell’art. 95-bis comma 2 del TUF, potranno revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta inviata all’Emittente e al direttore dell’Ufficio provinciale Soggetto/i Incaricato/i del lavoroCollocamento ovvero secondo le modalità indicate nel Supplemento medesimo.
11. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob. Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito avviso.
12. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il quale decide giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente, quest’ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all’offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in via definitivaforma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, su conforme parere se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob entro la data di inizio del Periodo di Offerta dei relativi Certificati.
13. L’Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Commissione Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l’offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui all’articolo 25 sopra nell’ipotesi di revoca dell’offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le sedi legali dell’Emittente e del/i Soggetto/i Collocatore/i, se diversi dall’Emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.
14. Ove l’Emittente si sia avvalso della legge 29 aprile 1949facoltà di ritirare integralmente l’offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, n. 264. I turni tutte le domande di lavoro adesione all’offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’Emittente, fatto salvo l’obbligo per l’Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dell’articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente leggeinteressi.
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Samples: Regolamento Certificati
Collocamento. La Commissione commissione per il collocamento, di cui all’articolo all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della Commissione commissione provvede il direttore dell’Ufficio dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficiod'ufficio. La Commissione commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidentepresidente. La Commissione commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avviamento l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio dell'ufficio con l’indicazione la indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La Commissione commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento l'avviamento al lavoro ed ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra l'altra presso il direttore dell’ufficio dello ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la Commissione commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio dell'ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione commissione di cui all’articolo all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all’articolo all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell’Ufficio dell'ufficio provinciale del lavoro annulla di ufficio d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro del Lavoro ministro per il lavoro e della Previdenza Socialela previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall’azienda dall'azienda nella quale è e occupato ad un’altra un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dell’articolo dall'articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
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