Titolo contratto>>
<<Edizione contratto>>
<<Titolo contratto>>
<<Sottotitolo contratto>>
Dossier n° <<Codice polizza>> conto di regolamento n° <<Conto corrente collegato polizza>>
Tra
<<Denominazione Istituto>> con sede <<Comune istituto>>, <<Indirizzo istituto>>, iscritta al Registro delle Imprese di <<Luogo registro imprese Banca>>, Codice Fiscale n. <<Numero registro imprese Banca>>, <<Descrizione fissa gruppo IVA CCB>> iscritta all’Albo delle Banche n.
<<Iscrizione albo Banche>>, codice ABI <<ABI istituto>>,
di seguito la “Banca”
e
COGNOME NOME | CODICE FISCALE | DATA NASCITA | LOCALITA’ NASCITA | INDIRIZZO | ||
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione | <<Codice fiscale>> | <<Data | di <<Luogo di nascita>> | <<Località | di | residenza>> |
2a>>
nascita>>
<<Indirizzo di residenza>>
RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA | INDIRIZZO SEDE |
<<Intestazione 1a>> <<Intestazione 2a>> | <<Partita IVA>> | <<Località di residenza>> <<Indirizzo di residenza>> |
rappresentato da
COGNOME E NOME NATO A NATO IL RESIDENTE A CODICE FISCALE
<<Intestazione 1a>>
<<Intestazione 2a>>
<<Luogo di nascita>> <<Data di nascita>> <<Località di residenza>>
<<Indirizzo di residenza>>
<<Codice fiscale>>
Codice Legal Entity Identifier <<Codice LEI cliente>>
di seguito indicato/i come il “Cliente”
Premesso che
- la Banca è validamente costituita ai sensi del diritto italiano, è in possesso delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle proprie attività e in particolare è autorizzata, oltreché allo svolgimento dell’attività bancaria, all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’art. 1 comma 5 lett. a), b),c-bis,d), e), f) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, “TUF”);
- dal momento della sottoscrizione del presente contratto (di seguito, il “Contratto”), i servizi, le attività e gli incarichi di seguito indicati, anche se in precedenza già prestati dalla Banca a favore del Cliente, sono disciplinati dalle clausole di seguito riportate nonché dalle premesse e dagli allegati qui menzionati, incluso il Documento di sintesi del contratto di deposito, che formano tutti parte integrante del presente Contratto (di seguito, il “Documento di Sintesi”);
- sulla base delle informazioni fornite, la Banca ha classificato il Cliente come
<<Classificazione cliente>> quanto sopra premesso, il Cliente
dichiara
• di aver ricevuto dalla Banca l’“Informativa precontrattuale sui servizi di investimento prestati dalla Banca” (di seguito, l’“Informativa Precontrattuale”) contenente:
- Sez. 1 Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- Sez. 2 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- Sez. 3 Classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza e appropriatezza;
- Sez. 4 Informazione sui prodotti finanziari;
- Sez. 5 Informazioni su oneri, costi ed eventuali incentivi;
- Sez. 6 Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente;
- Sez. 7 Gestione degli ordini;
- Sez. 8 Termini del contratto tra la Banca e il Cliente;
ed il relativo allegato “Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento”;
• di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché è stato messo in grado dalla Banca di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;
• in caso di offerta fuori sede, di aver ricevuto, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, anche il foglio informativo del Contratto, l’informativa sulle regole di comportamento a cui devono attenersi i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nonché la dichiarazione ai sensi dell’art. 31, comma 3 bis del TUF e dell’art. 59 del Regolamento Intermediari;
• in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, di aver ricevuto prima della stipula del Contratto, oltre a quanto previsto nei primi due punti, anche copia dello stesso e del foglio informativo nonché di fornire esplicito consenso all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza;
inoltre ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 dichiara
di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del D.P.R. n. 917/86 (di seguito, “TUIR”)
di NON optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR;
e conferisce alla Banca, che accetta,
l’incarico per la prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento e per l’esecuzione delle operazioni di pronti contro termine (Parte Seconda, Sezioni da I a IV del presente contratto); pertanto dichiara di aver fornito le informazioni richieste dalla legge e dalla Banca per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, compilando l’allegato questionario;
nonché
l’incarico per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente (entro i limiti e con le modalità stabiliti nella Parte Seconda, Sezione V del Contratto); pertanto dichiara di aver fornito – compilando l’allegato questionario – le informazioni richieste dalla legge e dalla Banca per la valutazione dell’adeguatezza, essendo consapevole che la mancanza delle suddette informazioni obbliga la Banca ad astenersi dal prestare il servizio;
nonché
l’incarico di aprire un deposito di titoli e prodotti finanziari a custodia ed amministrazione (Parte Terza del Contratto), come sopra intestato con facoltà di disporre:
[<<Crocetta tipo firma disgiunta>>] disgiuntamente [<<Crocetta tipo firma congiunta>>] congiuntamente
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - –Oggetto – Diligenza della Banca
1.1. Il presente Contratto disciplina la prestazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori di cui rispettivamente all’art. 1, commi 5 e 6 del TUF (di seguito, i “Servizi di investimento e accessori”) aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 del TUF. Il Contratto disciplina altresì la prestazione degli ulteriori servizi di cui alla successiva Parte II, Sezione III aventi ad oggetto gli ulteriori prodotti, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo e le forme di investimento di natura finanziaria, ai quali la normativa tempo per tempo vigente estende l’applicazione delle regole in materia di prestazione dei servizi di investimento ai sensi del TUF (di seguito, congiuntamente agli strumenti finanziari, “Prodotti Finanziari”). Il Contratto disciplina, infine, le operazioni di pronti contro termine, nel rispetto delle previsioni della Parte II, Sezione IV.
1.2. Nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto la Banca deve:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 - Modalità di sottoscrizione del Contratto, degli ordini e di altre istruzioni
2.1. Il Cliente può sottoscrivere il Contratto, nonché gli ordini e le istruzioni successivamente disposti, oltre che con firma autografa, laddove consentito dalla Banca, anche mediante le diverse modalità tempo per tempo messe a disposizione da quest’ultima, tra cui l’apposizione di firma elettronica qualificata (“FEQ”), ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 12, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento eIDAS”), ovvero di firma digitale (“FD”), ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 (il “Codice dell'Amministrazione Digitale”), basate su un certificato qualificato emesso da apposito soggetto certificatore in conformità con quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo vigenti. Inoltre, il Cliente può sottoscrivere la suddetta documentazione tramite l’apposizione di firma elettronica avanzata (“FEA”) e, in particolare, attraverso l’utilizzo di firma grafometrica, nonché attraverso altre diverse forme tecniche che permettano comunque di qualificare la firma apposta come FEA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle relative disposizioni europee e nazionali tempo per tempo applicabili.
2.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Cliente è consapevole che il rilascio del certificato qualificato da parte del certificatore per l’utilizzo di FEQ o FED non costituisce per la Banca obbligo di concludere il presente Contratto o di perfezionarlo con quella determinata modalità di firma. In caso di utilizzo di firma grafometrica, il Cliente deve aver preliminarmente sottoscritto un apposito modulo di adesione al relativo servizio, accettato le condizioni presenti all’interno del documento denominato “Caratteristiche della soluzione di firma elettronica avanzata” nonché aver fornito il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all’utilizzo di tale modalità di sottoscrizione.
2.3. Xxxxx restando quanto previsto dai commi precedenti, il Cliente ha comunque la facoltà in qualsiasi momento del rapporto di chiedere alla Banca di sottoscrivere gli eventuali ulteriori documenti relativi al presente Contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.
Art. 3 - Regole applicabili in caso di offerta fuori sede
3.1. La Banca può far sottoscrivere il presente Contratto ai Clienti nonché prestare i servizi di cui al Contratto stesso, anche al di fuori della propria sede legale e delle proprie filiali, avvalendosi di soggetti abilitati all’offerta fuori sede, in virtù di apposito rapporto di agenzia o di lavoro subordinato da questi intrattenuto con la Banca.
3.2. Prima della sottoscrizione del Contratto fuori sede, la Banca è tenuta a fornire al Cliente le informazioni e i documenti previsti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigenti.
3.3. Ai soggetti abilitati all’offerta fuori sede è fatto divieto assoluto di: i) detenere denaro contante e/o strumenti finanziari del Cliente; ii) entrare in possesso dei codici di accesso telematici ai servizi eventualmente rilasciati al Cliente dalla Banca o comunque ai medesimi collegati; iii) percepire dal Cliente a titolo personale alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
3.4. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del TUF, l’efficacia del Contratto concluso fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo. Entro tale termine il Cliente può comunicare mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (pec) il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla Banca stessa ovvero al soggetto abilitato all’offerta fuori sede che ha promosso o collocato il Contratto.
3.5. Il Cliente prende atto che, nel caso di ordini disposti fuori sede, il recesso avverrà nei termini, nei modi e con le limitazioni specificamente indicati nella modulistica e nei formulari consegnati al Cliente.
Art. 4 - Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
4.1. In caso di conclusione del Contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, prima che il Cliente sottoscriva lo stesso, la Banca gli fornisce le informazioni e la documentazione precontrattuali previste dalla normativa e dalla regolamentazione tempo per tempo in vigore. Resta fermo che il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione dei servizi, ha diritto di opporsi all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza.
4.2. Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, il “Codice del Consumo”) ha diritto di richiedere gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del Contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura del servizio prestato.
4.3. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto, qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, l’efficacia dello stesso è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata A.R. all’indirizzo riportato nel frontespizio del Contratto stesso oppure mediante posta elettronica certificata (pec). In tal caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere l’importo convenuto per la parte dei servizi eventualmente prestata prima del recesso. Nel caso in cui il Cliente non dovesse esercitare tale diritto di recesso, il Contratto proseguirà nei termini e alle condizioni convenute.
4.4. Il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi elencati all’art. 67-duodecies comma 5 lett. a) Codice del Consumo.
4.5. Fornendo l’esplicito consenso all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza di cui in frontespizio, il Cliente acconsente espressamente a essere contattato mediante le stesse dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede della Banca (a titolo esemplificativo, mediante telefono, piattaforme informatiche, portali internet), nonché a sottoscrivere il presente Contratto, tutti gli ordini e le istruzioni successivamente impartiti alla Banca, utilizzando le tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo messe a disposizione da quest’ultima.
Art. 5 - Conflitti di interesse
5.1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all’art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”), la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per prevenirli, identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
5.2. Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.
5.3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, la Banca è sin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 c.c., a concludere con sé stessa le singole operazioni disposte nell’ambito nei servizi regolati dal presente Contratto e aventi ad oggetto i Prodotti Finanziari e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell’operazione.
Art. 6 - Commissioni, spese e incentivi
6.1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente Contratto sono indicate:
- nel Documento di Sintesi;
- nei documenti di investimento e/o disinvestimento che il Cliente sottoscrive di volta in volta, in relazione agli specifici ordini impartiti alla Banca.
6.2. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto acceso dal Cliente ed indicato nel frontespizio. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte od oneri fiscali, si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente).
6.3. La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare o percepire a o da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (di seguito gli “Incentivi”). La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del Servizio di Investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente. L’esistenza, la natura e l’importo degli Incentivi o, qualora l’importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente in via generale o all’atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
6.4. In particolare, nel servizio di collocamento e nell’attività di distribuzione di Prodotti finanziari, di norma l’ammontare degli Incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale – variabile in relazione a ciascuno strumento o Prodotto finanziario e a ciascuna società emittente/offerente – rispetto:
- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente/offerente (es: commissioni di sottoscrizione e gestione che il Cliente è tenuto a corrispondere per le quote di fondi e azioni di Sicav collocate dalla Banca) oppure
- al prezzo stabilito dall’offerente.
La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all’interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente/offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’offerente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall’offerente stesso.
6.5. La Banca comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca ulteriori dettagli.
6.6. La Banca invia al Cliente, almeno annualmente, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli.
Art. 7 - Durata ed efficacia del Contratto
7.1. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
7.2. In ogni caso di scioglimento del Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l’obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
Art. 8 - Legge regolatrice e foro competente
8.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
8.2. Il Contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
8.3. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al Contratto è competente il Foro della sede legale della Banca, con esclusione di qualsiasi altro Foro. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera a) Codice del Consumo, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente.
PARTE SECONDA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Sezione I
Disposizioni Generali
Art. 9 - Conferimento degli ordini e delle istruzioni
9.1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia: presso le dipendenze della Banca, nell’ambito di offerta fuori sede ed attraverso l’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza individuate tempo per tempo dalla Banca, tra cui, a mero titolo esemplificativo, telefono, piattaforme informatiche, portali internet. In particolare, qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto durevole con i requisiti di cui all’art. 72 del Regolamento Delegato. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 10 (dieci) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca. Il Cliente prende altresì atto che tali registrazioni fanno piena prova degli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente alla Banca.
9.2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
9.3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
9.4. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l’esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal Cliente, dandone comunicazione al Cliente stesso.
9.5. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il primo giorno di ripresa dell’attività.
9.6. La Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI, se espressamente previsto. La Banca è infatti tenuta – nell’ambito degli obblighi di cui all’art. 26 del Regolamento UE
n. 600/2014 nonché del Regolamento Delegato UE n. 590/2017 – a segnalare alle Autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del codice LEI del Cliente quando diverso da persona fisica. Il Cliente è consapevole ed accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga del predetto Codice LEI, ovvero detto codice sia invalido.
Art. 10 - Operazioni non appropriate
10.1. Con riferimento ai Servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 42 del Regolamento Consob 20307/2018 (di seguito il “Regolamento Intermediari”), avverte il Cliente dell’impossibilità di prestare il servizio.
10.2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il Cliente di tale situazione, utilizzando di norma un formato standardizzato. In tal caso, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio solo sulla base di un ordine impartito dal Cliente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze da quest’ultimo ricevute.
10.3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui al successivo art. 15 (Mera esecuzione o ricezione di ordini).
Art. 11 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
11.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2-ter del TUF il Cliente prende atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
11.2. Per poter compiere operazioni sugli strumenti finanziari derivati negoziabili unicamente al di fuori di una sede di negoziazione (di seguito i “Derivati OTC”), le parti devono stipulare un apposito accordo del quale il Contratto costituisce presupposto necessario.
11.3. Per gli strumenti finanziari derivati diversi dai Derivati OTC, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca è tenuta ad inviare una comunicazione al Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.
11.4. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia. Il Cliente è tenuto altresì all’adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’art. 1851 x.x., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
11.5 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto corrente vincolato tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca.
11.6 Le parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione e, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto, di richiesta di risarcimento del danno.
11. 7 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni danno o perdita risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente
alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o di margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente comma, rispettando quanto previsto dall’art. 39, comma 2, Parte Terza del Contratto (Inadempimento del Cliente).
Art. 12 - Rendiconti
12.1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta contenente, tra l’altro, l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.
12.2. La Banca fornisce al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato.
12.3. L’avviso contenente la conferma dell’esecuzione dell’ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
12.4. In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l’informativa prevista dall’art. 60 del Regolamento Intermediari e dell’art. 59 del Regolamento Delegato.
A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
12.5. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati ai sensi dell’art. 1712 c. c., fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l’ordinario termine di prescrizione.
Art. 13 - Modifiche del Contratto
13.1. Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.
13.2. Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può:
- qualora sussista un giustificato motivo, modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni della Parte Prima e Parte Seconda del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche comunicate al Cliente entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo che la Banca non indichi un termine più lungo. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Cliente;
- modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dalla Parte Prima e Parte Seconda del Contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.
13.3. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, la Banca può:
- modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni della Parte Prima e della Parte Seconda del Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo che la Banca non indichi un termine più lungo. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Cliente;
- modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate per le attività disciplinate dalla Parte Prima e della Parte Seconda del Contratto dandone immediata comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.
13.4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 13.2 e 13.3 non trovano applicazione in relazione alle modifiche applicate unilateralmente dalla Banca alla Parte Terza del Contratto, le quali sono regolate dall’art. 37 della Parte Terza (Modifica unilaterale delle condizioni di contratto).
13.5. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel Contratto divengano incompatibili con successive disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiscono quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca ai sensi dell’art. 1727 del c.c.
Art. 14 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela
14.1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione e all’applicazione del Contratto, con riferimento ai Servizi di investimento prestati, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica all’indirizzo indicato nel frontespizio del Contratto.
14.2. Se il Cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - è tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 a esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi a uno degli organismi previsti nei successivi commi del presente articolo.
14.4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx. Per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Xxxxx ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
14.5. Il Cliente può inoltre chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell’apposito registro ministeriale, con essa convenuto.
Art. 15 - Limitazioni operative del Cliente
15.1. La Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità del Prodotto Finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si identificano i Prodotti Finanziari che, per caratteristiche, risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto Prodotti Finanziari, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente: (i) non rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.
Sezione II
Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento
Art. 16 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni
16.1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente, adottando tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
16.2. Per stabilire l’importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell’ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
16.3. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche sull’esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine, la Banca esegue l’ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.
Art. 17 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni
17.1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente.
17.2. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette l’ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.
Art. 18 - Mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only)
18.1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all’acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari non complessi indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 43 del Regolamento Intermediari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono tali: le azioni negoziate su un mercato regolamentato, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o altri titoli di debito – escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato - gli OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i requisiti di cui all’art. 57 del Regolamento Delegato;
b) i servizi siano prestati a iniziativa del Cliente;
c) il Cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza e che pertanto il Cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
Art. 19 - Collocamento
19.1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari mediante:
i) promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico;
ii) intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di OICR), nell’esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. “assistenza post-vendita”).
Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l’emittente e/o l’offerente e/o il responsabile del collocamento, la Banca presta al Cliente, in abbinamento al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al Cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l’emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell’emittente).
19.2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall’emittente e/o dall’offerente e/o dal responsabile del collocamento.
19.3. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d’investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite tramite la Banca, debbono essere formalizzate dal Cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall’emittente e/o dall’offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del Cliente medesimo, della documentazione d’offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al Cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente.
19.4. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Parte I del Contratto.
Sezione III
Emissione di Prodotti Finanziari della Banca e distribuzione di Prodotti di investimento assicurativo
Art. 20 - Emissione di Prodotti Finanziari da parte della Banca
20.1. La Banca può emettere Prodotti Finanziari nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo applicabili.
Art. 21 - Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo
21.1. Alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. w-bis.3, del TUF (di seguito i “Prodotti di Investimento Assicurativo”) trovano applicazione, per quanto compatibili e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo applicabili, le previsioni della Parte Prima e Parte Seconda del Contratto.
Sezione IV
Operazioni di pronti contro termine
Art. 22 - Caratteristiche dell’operazione
22.1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
22.2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del Cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal Cliente alla Banca.
22.3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell’operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell’operazione, senza però che il Cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
22.4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.
Art. 23 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti e nella vendita a termine
23.1. Nel caso di vendita a pronti, il Cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all’atto della conclusione della vendita a pronti. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal Cliente ed indicato in frontespizio per l’importo corrispondente al prezzo pattuito.
23.2. Nel caso di vendita a termine alla scadenza prevista, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del Contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del Cliente dell’ammontare stabilito all’atto della conclusione della vendita a termine.
Art. 24 - Remunerazione dell’operazione – spese e oneri fiscali
24.1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.
24.2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente, sono a carico dello stesso.
Art. 25 - Clausola risolutiva espressa
25.1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- in presenza di una situazione di cui all’art. 1186 c. c.;
- al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;
- all’inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi della presente sezione o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore.
25.2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo, fax, posta elettronica (inclusa la PEC) o lettera raccomandata con A.R. al Cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al Cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.
Sezione V
Consulenza in materia di investimenti
Art. 26 - Oggetto ed ambito del servizio di consulenza
26.1. La presente sezione si applica al Cliente che abbia scelto di avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti.
26.2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo art. 27 (di seguito, la “Profilatura”) necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito il “Profilo Finanziario”) e, limitatamente all’operatività in Derivati OTC, delle informazioni relative alla sottostante esposizione debitoria/creditoria; tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo art. 27.
26.3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un’obbligazione di mezzi, in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca.
26.4. L’oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario.
26.5. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca senza costi e oneri aggiuntivi a carico del Cliente, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari emessi dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento.
26.6. La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti Finanziari (di seguito “Prodotti in Consulenza Obbligatoria”):
- prodotti in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione I dell’Informativa Precontrattuale;
- prodotti in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di Incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione V dell’Informativa precontrattuale;
- Derivati OTC.
26.7. I Prodotti in Consulenza Obbligatoria sono catalogati sulla base del loro Target Market di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.
26.8. Previa richiesta del Cliente o di propria iniziativa, la Banca - purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto Finanziario - fornisce raccomandazioni personalizzate anche con riferimento a operazioni di acquisto o sottoscrizione di Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti in Consulenza Obbligatoria.
26.9. Con riferimento alle operazioni di vendita di Prodotti Finanziari, la Banca presta raccomandazioni personalizzate su richiesta del Cliente.
26.10. Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.
26.11. I Clienti possono operare in Derivati OTC esclusivamente in regime di consulenza e nell’ambito delle raccomandazioni personalizzate della Banca. Il Cliente prende atto e accetta che la mancata attivazione del servizio di consulenza o la sua sospensione/cessazione comporta l’impossibilità per il Cliente di sottoscrivere i contratti relativi ai Derivati OTC. La Banca fornisce raccomandazioni personalizzate sui Derivati OTC e, precisamente, individua tra i propri modelli contrattuali standard già catalogati sulla base del mercato di riferimento e sulle esigenze finanziarie da soddisfare, quello adatto alle finalità indicate dal Cliente e al suo Profilo Finanziario oppure realizza di volta in volta il prodotto per soddisfare peculiari esigenze del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che la durata dei Derivati OTC è legata alle specifiche esigenze/richieste e prescinde dall’orizzonte temporale indicato in sede di Profilatura.
Art. 27 - Profilatura del Cliente
27.1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all’aggiornamento della Profilatura.
27.2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte a tutte le domande contenute nel Questionario di Profilatura. In particolare, la Banca acquisisce:
- le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento:
• da ciascuno degli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari;
• da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell’intestatario del Contratto, se diverso da persona fisica;
- le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio:
• congiuntamente dagli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche;
• da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’intestatario del Contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica.
27.3. Il Cliente prende atto dell’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate e valuta l’adeguatezza ai sensi del successivo art. 28.
27.4. All’esito della Profilatura, la Banca consegna al Cliente una copia del Questionario di Profilatura e comunica al Cliente il suo profilo finanziario.
27.5. Le informazioni contenute nel Questionario di Profilatura hanno una validità di massimo 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
27.6. La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l’individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l’adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato.
27.7. La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l’attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando la Profilatura in essere.
27.8. L’aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di Profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.
Art. 28 - Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e dichiarazione di adeguatezza
28.1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo
28.2. Qualora la Banca valuti non adeguata un’operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in Consulenza Obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l’operazione.
28.3. Quando la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate nei casi di cui ai precedenti artt. 26.8 e 26.9, essa verifica l’adeguatezza dell’operazione e ne comunica l’esito al Cliente. Qualora la Banca valuti non adeguata l’operazione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Il Cliente può procedere alla conclusione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.
28.4. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l’operazione è adeguata o, nei casi disciplinati dal precedente comma 2, non adeguata.
Art. 29 - Ulteriori modalità e contenuti del servizio
29.1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dalla presente sezione potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto di consulenza avanzata, che ne illustri la relativa disciplina.
PARTE TERZA
DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI
Art. 30 - Oggetto del deposito
30.1. Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi dell’art. 83-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione (entrambi di seguito denominati, in questa sezione, “Titoli”).
30.2. Nel caso di deposito di Xxxxxx cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
30.3. Nel caso di deposito di Xxxxxx dematerializzati, la registrazione contabile a nome del Cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso evidenze contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 31 - Svolgimento del servizio
31.1. La Banca custodisce i Xxxxxx cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai Titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del Cliente rilasciato per iscritto.
31.2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei Titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
31.3. Per i Xxxxxx non quotati nei mercati regolamentati, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
31.4. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai Titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 32 - Obbligazioni del Cliente
32.1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui Titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
32.2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 33 - Custodia, trasferimento e modalità per il ritiro dei Titoli cartacei
33.1. Per il parziale o totale ritiro dei Titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i Titoli anche senza preavviso.
Art. 34 - Comunicazioni periodiche
34.1. Almeno trimestralmente, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei Titoli in deposito e delle disponibilità liquide in conformità con quanto previsto all’art. 60 del Regolamento Intermediari e all’art. 63 del Regolamento Delegato. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
34.2. L'invio al Cliente di lettere o di rendiconti, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal Cliente nel Documento di Sintesi. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio.
34.3. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio del rendiconto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l’obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.
Art. 35 - Cointestazione
35.1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, ogni disposizione alla Banca, incluse quelle di investimento e/o disinvestimento, è impartita, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
35.2. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
35.3. La Banca deve invece pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito, qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà di disporre disgiuntamente, anche solo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec). Tale comunicazione diviene opponibile alla Banca trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dal suo ricevimento.
35.4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta anche solo con lettera raccomandata.
Art. 36 - Poteri di rappresentanza
36.1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
36.2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, fax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
36.3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
36.4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
36.5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 37 - Modifica unilaterale delle condizioni di Contratto
37.1. In presenza di un giustificato motivo, il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni della Parte Terza del Contratto, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del TUB.
37.2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 38 - Trasferimento e modalità di custodia dei Titoli cartacei
38.1. La Banca ha facoltà di custodire i Xxxxxx cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al Cliente.
Art. 39 - Inadempimento del Cliente
39.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec) a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera, fermo restando che la Banca, in tale caso può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei Titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
39.2. Prima di realizzare i Titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (pec) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
39.3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
39.4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 40 - Subdeposito dei Titoli
40.1. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare i Titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all’attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso depositari centrali di Xxxxxx o depositari centrali ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. w-septies) del TUF oppure presso depositari abilitati ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1 lett. b) e c) bis del TUF emanato da Banca d’Italia il 5.12.2019.
40.2. Con riferimento ai Xxxxxx dematerializzati il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i Xxxxxx sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto “omnibus” intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei Titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati. In tali evidenze sono indicati i soggetti presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari nonché l’eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato. I Titoli del Cliente depositati presso subdepositari sono distinguibili da quelli della Banca e del subdepositario e iscritti in conti separati. La Banca si obbliga a rendere nota l’eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.
40.3. In relazione ai Xxxxxx subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall’organismo di deposito centralizzato.
40.4. In caso di parziale o totale ritiro dei Titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione degli stessi al Cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei Titoli alla Banca, da parte dei depositari di cui al comma 1. All’atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.
Art. 41 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami
41.1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
41.2. Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione e/o all’applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione.
41.3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l’autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all’ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
41.4. In alternativa all’ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, xxx. 00.000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., oppure;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
41.5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia.
<<Luogo emissione contr. condiz.>> , lì
<<Data di stampa estesa>>
<<Denominazione società per grafometrica>>
Firma del Cliente
<<Denominazione Istituto>> (timbro e firma della Banca)
<<Luogo emissione contr. condiz.>> , <<Data di stampa estesa>>
<<Denominazione società per grafometrica>>
Timbro e Firma legale rappresentante
<<Denominazione Istituto>> Timbro e firma della Banca
Il Cliente dichiara di aver ricevuto dalla Banca un esemplare del presente Contratto comprensivo del Documento di Sintesi.
Copia del presente Contratto con il Documento di sintesi, sottoscritto dalla Banca e dal Cliente e recante il tratto grafico di quest’ultimo, verrà inviato al Cliente con la modalità telematica convenuta per l’invio della corrispondenza e lo stesso si impegna fin d’ora a prenderne visione. Per ragioni di sicurezza e di tutela dei dati personali, l’esemplare firmato con i dati biometrici verrà conservato presso l’Ente Certificatore.
L’accesso al dato biometrico potrà avvenire solo per il tramite di un soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria (es. Perito Calligrafico CTU), nonché per le altre finalità previste dalla legge, e necessita congiuntamente della messa a disposizione delle credenziali di accesso da parte della Banca e da parte della Certification Autority.
<<Denominazione società per grafometrica>>
Firma del Cliente
<<Denominazione società per grafometrica>>
Timbro e Firma legale rappresentante
Il Cliente dichiara di prestare il consenso alla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca di cui alla Sez. 6 dell’Informativa Precontrattuale, nonché all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione.
<<Denominazione società per grafometrica>>
Firma del Cliente
<<Denominazione società per grafometrica>>
Timbro e Firma legale rappresentante
Infine, il Cliente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c. c., degli art. 21, comma 2 e art. 85 comma 2 del TUF e dell’art. 118 TUB:
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI
• art. 2.1 (consenso della Banca all’utilizzo da parte del Cliente di modalità di sottoscrizione diverse da quella autografa);
• art. 3.4 (Recesso in caso di offerta fuori sede);
• art. 4.5 (Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza);
• art. 5.3 (Facoltà di agire in nome proprio e per conto del Cliente);
• art. 6.2 (Conseguenze in caso di mancato pagamento spese e commissioni);
• art. 7.1 (Recesso), 7.2 (Effetti dello scioglimento del Contratto);
• art. 8.3 (Foro competente).
PARTE SECONDA – SERVIZI DI INVESTIMENTO
• art. 9.1, 9.4 (Prova degli ordini e facoltà di rifiutare ordini) e 9.6 (Mancata esecuzione degli ordini: limiti di responsabilità);
• art. 11.4 (Costituzione della provvista e versamento dei margini di garanzia);
• art. 12.3 (Approvazione e ratifica dei servizi);
• art. 13 (Modifiche del Contratto);
• art. 15 (Limitazioni operative del Cliente);
• art. 25 (Clausola risolutiva espressa);
• art. 26 (Oggetto ed ambito del servizio di consulenza);
• art. 27 (Profilatura del Cliente);
• art. 28 (Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza). PARTE TERZA – DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI
• art. 32, comma 1 (Obbligazioni del Cliente);
• art. 34, comma 1 (Approvazione tacita della comunicazione);
• art. 36 (Poteri di rappresentanza);
• art. 37 (Modifica unilaterale delle condizioni di Contratto);
• art. 39 (Inadempimento del Cliente);
• art. 40 (Subdeposito dei Titoli);
<<Denominazione società per grafometrica>>
Firma del Cliente
<<Denominazione società per grafometrica>>
Timbro e Firma legale rappresentante