Come si calcola l’ammontare del danno Clausole campione

Come si calcola l’ammontare del danno. L’ammontare del danno per i danni all’abitazione si determina secondo il valore a nuovo. Viene cioè stimata la spesa necessaria per: • ricostruire a nuovo le parti distrutte; • riparare le parti soltanto danneggiate; mantenendo le caratteristiche preesistenti. Il valore dei recuperi e delle parti non danneggiate viene dedotto e il valore dell’area è escluso. Il danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella stimata per la riparazione e quella stimata per la ricostruzione. Se un bene è riparabile si conside- ra il valore per ripararlo, se non è superiore a quello per rimpiazzarlo. L’indennizzo viene calcolato secondo il valore a nuovo solo se l’abitazione assicu- rata viene riparata o ricostruita entro 24 mesi dall’evento, salvo un ritardo dovuto a dimostrate cause di forza maggiore. In caso contrario Genertel limita l’indenniz- zo al valore di ricostruzione che il bene ha al momento del sinistro (valore cor- rente, calcolato cioè non sul valore a nuovo, ma in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione e a ogni altra circo- stanza concomitante). Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizza- bile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono indennizzate fino alla concorrenza della somma assicurata indicata all’art. 2.2.2 - Spese aggiun- tive. Genertel è tenuta a pagare l’indennizzo nei limiti della somma assicurata pari al debito residuo del mutuo al momento del sinistro, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile12.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).