COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale. 2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Azienda. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti. 3. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. 4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato. 5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale. 6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione. 7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale. 8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. 9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe. 10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a: a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale; b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale; c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle forme organizzative multiprofessionali. 11. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività del Comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo Integrativo Regionale in ciascuna Azienda è costituito un Comitato paritetico composto da dalle delegazioni trattanti dei rappresentanti dell’Azienda e dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da un componente e o da un sostituto suo delegato per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti o delegati designati dalla Azienda. Il provvedimento di istituzione L’Azienda determina una differente consistenza numerica del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostitutiComitato, tenendo conto della consistenza associativa delle Organizzazioni Sindacali.
3. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale. Tale termine può essere derogato per motivi di urgenza.
65. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
76. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale.
87. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
98. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
109. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) definire gli Accordi Attuativi Aziendali;
b) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettualedistrettuale (ad esempio: variazione degli ambiti territoriali di iscrizione dei pediatri di libera scelta, individuazione delle zone disagiate, individuazione delle zone carenti, ecc…);
bc) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale;
cd) monitorare il funzionamento delle AFT e delle forme organizzative multiprofessionaliUCCP.
1110. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento periodico dell’attività del Comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, titolari di un numero di deleghe non inferiore al 5% a livello aziendale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale organizzazione sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Azienda. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. Il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale.
6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
7. Le Organizzazioni Sindacaliorganizzazioni sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto scritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale.
8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, rappresentano almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale;
b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale;
c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle forme organizzative multiprofessionaliUCCP.
11. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività del Comitato.
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COMITATO AZIENDALE. 1. In ciascuna Azienda è costituito un Comitato composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale, titolari di un numero di deleghe non inferiore al 5% a livello aziendale, purché dotate di un terminale associativo domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale.
2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente organizzazione sindacale e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Azienda. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.
3. Il Regione, fra questi il Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.
43. A seconda della specificità degli argomenti i I componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersiessere integrati o sostituiti di volta in volta, con decisione autonoma di ciascun soggetto, a seconda della specificità degli argomenti da affrontare e approfondire, da esperti nelle materie all'ordine del giorno, oggetto di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitatoesame.
54. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato ed è trasmessa per posta elettronica certificata a tutti i componenti il comitato, a cura della Segreteria, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendale.
65. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.
76. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto scritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine all’Ordine del giornoGiorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine all’Ordine del giorno Giorno del Comitato devono pervenire alla Segreteria della SISAC almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazioneconvocazione del Comitato stesso.
7. Il Comitato Regionale è convocato almeno sei volte l’anno, fatte salve diverse determinazioni a livello aziendaleed ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario.
8. La riunione del Il Comitato è valida con approva quando votano a favore almeno la presenza della metà più uno dei componenti di parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% contemporaneamente la metà più uno delle deleghedeleghe rappresentate dalle organizzazioni sindacali che lo compongono.
9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.
10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:
a) formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale;
b) monitorare l’applicazione dell’Accordo Attuativo Aziendale;
c) monitorare il funzionamento delle AFT e delle forme organizzative multiprofessionaliUCCP.
10. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Attuativi Aziendali.
11. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività del Comitato.
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