Common use of Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica Clause in Contracts

Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica. La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del punto 3.7.2 dell’allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i.. La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati. La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Dei Rischi Di Responsabilità Civile Sanitaria, www.ats-brianza.it, www.ats-brianza.it

Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica. La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del punto 3.7.2 dell’allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 Salute del 8 febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 96 del 24 aprile del 2013 e s.m.i.. . La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Segreteria Tecnico-Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministrivigente normativa, nonché alla responsabilità civile personale dell'organo di amministrazione che istituisce il comitato etico. A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati. La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

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Samples: www.aousassari.it

Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica. La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del punto 3.7.2 dell’allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i.. La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati. La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile Verso

Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica. La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del punto 3.7.2 dell’allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i.. La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati. La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.pari a

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Samples: trasparenza.asl1abruzzo.it