Commissione consultiva Clausole campione

Commissione consultiva. Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti. La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui alla lett. D), e l'attività della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali. Al fine di favorire il lavoro della Commissione gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.
Commissione consultiva. 1. Il Dirigente del Servizio Geologico può avvalersi, come proprio organo di supporto, di una Commissione Consultiva, convocata, per l’esame di casi specifici e di richieste per le quali è ammessa l’autocertificazione, su richiesta del Dirigente o del Funzionario responsabile del Vincolo Idrogeologico, composta da personale del Servizio e più specificatamente dalle seguenti figure: ▪ Dirigente responsabile del Servizio Geologico o suo delegato; ▪ Dirigente responsabile del Corpo della Polizia Provinciale o suo delegato; ▪ Funzionario responsabile del Vincolo Idrogeologico o suo delegato; ▪ Unità di personale del Servizio Geologico con qualifica tecnica (geometra, geologo, tecnico ambientale, ecc.). La segreteria della Commissione è assicurata da un’unità di personale del Servizio Geologico, nominato dal Dirigente, anche tra i componenti della Commissione stessa, e provvede, di concerto con il Funzionario responsabile del Vincolo Idrogeologico, alla redazione dei verbali delle riunioni ed alla convocazione della Commissione. 2. La Commissione Consultiva svolgerà le seguenti attività: 1. accerta la competenza per il rilascio del Nulla Osta sul vincolo idrogeologico; 2. verifica la completezza e conformità della documentazione presentata a corredo della richiesta; 3. esprime il parere per la conclusione del procedimento sulla scorta della sola documentazione inoltrata (autocertificazione) e/o sulla base di una relazione redatta dal tecnico responsabile dell’istruttoria; 4. richiede, qualora lo ritenga necessario, una verifica tecnica con supplemento di indagini da svolgere con personale dell’Ente. 3. La Commissione, sulla base dell’istruttoria effettuata esprime, con atto formale, il proprio parere sulle richieste e/o valuta la necessità di richiedere un approfondimento di istruttoria o di eseguire controlli diretti su singole situazioni che, per la complessità dell'intervento, per particolari problematiche di tipo geomorfologico e/o per analisi campione, richiedano un supplemento di istruttoria tecnica. 4. Nel caso in cui, in fase istruttoria, vengano riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto stabilito dal presente regolamento, si darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente, al Coordinamento Provinciale del C.F.S., al Corpo di Polizia Provinciale o ad altri Enti competenti ed il procedimento sarà considerato sospeso in attesa di un'opportuna regolarizzazione. 5. In occasione di pratiche comprendenti categorie di ...
Commissione consultiva. 1. La Presidenza del Consiglio può avvalersi, ai fini degli ulteriori adempimenti di competenza relativi all’attuazione della presente convenzione, della Commissione per la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 6 dell’ “Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I.– Radiotelevisione Italiana Spa per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla RAI dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione”, approvato e reso esecutivo con legge 14 aprile 1956, n. 308, alla quale potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della Rai, degli organismi e delle istituzioni interessate.
Commissione consultiva. 1. E’ costituita, nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, una Commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco o, in sua rappresentanza, dall’Assessore all’uopo delegato e composta dai seguenti membri : a) due rappresentanti della maggioranza; b) un rappresentante della minoranza; c) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; d) tre rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale, e) un impiegato dell’Ufficio Mobilità che funge da segretario della Commissione. 2. I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale. 3. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall’incarico, congiuntamente al rappresentante supplente. 4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. 5. La Commissione, oltre ai casi espressamente previsti dal presente Regolamento, formula pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l’applicazione del presente Regolamento e l’adozione dei provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio. 6. La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.
Commissione consultiva. 1. Presso i comuni è costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione dei regolamenti. In detta commissione è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
Commissione consultiva. Presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio pubblico non di linea con autovetture nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento ai sensi della L.N. 15 gennaio 1992 n. 21 art.4 comma 4 e L.R. 06/04/1996 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. La Commissione Consultiva è nominata dall'Organo competente e permane in carica per cinque anni dalla costituzione. 2. Essa è costituita: a) dall'Assessore delegato al ramo che la presiede; b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale designato dalle stesse; c) un componente designato dall'associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale e regionale; d) dal dirigente responsabile del servizio in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea; e) dal Comandante dei VV.UU. di Palermo o suo delegato; f) dal dirigente coordinatore del servizio traffico e viabilità o suo delegato; 3. Per ciascun componente le organizzazioni di categoria e associazioni utenti è nominato un supplente che partecipa alle attività in assenza del componente effettivo. 4. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno cinque giorni prima della data di ciascuna riunione. 5. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti. 6. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato riportato nel verbale di seduta. 7. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla sesta. 8. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante sulla variazione e la stesura delle norme regolamentari in materia di servizio pubblico non di linea con autovetture Taxi. La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.