Elemento di garanzia retributiva Clausole campione

Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal mese di novembre 2012 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano per- cepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente con- tratto collettivo,percepiranno, nel caso in cui dopo la presentazione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2012, l’azienda ero- gherà, con la retribuzione del mese di novembre 2012 i seguenti importi qui di seguito riportati. L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in proporzione alle giorna- te di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in pro- porzione all’entità della prestazione lavorativa. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali definiti da apposito accordo sindacale La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico indivi- duale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1 gennaio 2010. Importi Area Importo A 166,00 B 141,00 C 125,00 D 100,00 Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderen- ti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali accordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessiva- mente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1.1.2010 al 31.10.2012.
Elemento di garanzia retributiva. Ai dipendenti a tempo indeterminato che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, qualora dopo la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente articolo non venga definito un accordo entro il mese di dicembre 2012, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di luglio 2013 l'importo di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrata per gli altri livelli. La verifica degli aventi diritto e l'erogazione dell'elemento di garanzia sarà determinata con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio. L'elemento di garanzia riguarda i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012. Nel caso di passaggio di appalto che dovesse intervenire tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquiderà ai lavoratori che passeranno all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare dell'elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all'orario di lavoro individuale. La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'elemento di garanzia non può essere sostitutivo di accordi di secondo livello vigenti.
Elemento di garanzia retributiva. 4.1. Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stabiliscono che sia riconosciuto un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nei medesimi contratti con parti- colare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemen- to di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di con- trattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici in- dividuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di ca- tegoria. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell’ultimo qua- driennio. La verifica degli aventi diritto e l’erogazione dell’elemento di garanzia si colloca al termine della vigenza di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Elemento di garanzia retributiva. A valere dal 1° aprile 2010 verrà erogato un elemento di garanzia retributi- vo pari a € 8 lordi mensili per 12 mensilità. Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti eco- nomici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, , pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso. Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione. Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della legge 297/82 e ai sensi del- l’art. 54 del presente CCNL, esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamen- to di fine rapporto.
Elemento di garanzia retributiva. Le parti considerano la contrattazione di secondo livello uno strumento moderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, quindi ritengono indispensabile diffonderla e renderla esigibile, in tutte le aziende, nei termini e nelle modalità specificate e regolate dal CCNL. A favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura oltre a quanto spettante per CCNL, viene istituito un elemento di garanzia retributiva pari a 6,00 euro mensili per 12 mensilità dal gennaio 2012.
Elemento di garanzia retributiva. Ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente ccnl, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 marzo 2014, fatto salvo differenti pattuizioni concordate in fase di rinnovo del prossimo ccnl, un elemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi riproporzionati sul livello quarto super. L’elemento compete ai lavoratori in forza al 31 marzo che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante al singolo lavoratore in proporzione alle giornate di effettiva prestazione rese alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Per i lavoratori a tempo parziale l’ammontare dell’elemento sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa. L’elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il TFR. L’elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo ri- spetto a quanto previsto dal presente ccnl che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2013. In occasione del prossimo rinnovo del presente ccnl le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione dell’elemento di garanzia retributiva al fine di concordare eventuali correttivi. Dichiarazione a verbale - Le parti considerati i termini di durata del presente ccnl, dichiarano che le piattaforme integrative di secondo livello di cui al presente art. 8 e per gli effetti di cui all’art. 8-ter dovranno essere presentate entro il mese di marzo 2014. Le parti si impegnano a partecipare in buona fede, dopo la presentazione della piattaforma, alla discussione e trattazione al livello territoriale del- le medesime. La mancata partecipazione del presentatore della piattaforma alla trattazione costituirà impedimento al riconoscimento dell’elemento economico di garanzia.
Elemento di garanzia retributiva. A valere dal 1° aprile 2010 verrà erogato un elemento di garanzia retributivo pari a € 8 lordi mensili per 12 mensilità. A valere dal 1° settembre 2013 l'elemento di garanzia retributivo sarà pari a 13 €. Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il c.c.n.l., pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso. Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione. Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della legge n. 297/82 e ai sensi dell'art. 54 del presente c.c.n.l., esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto. N.d.R.: L'accordo 13 dicembre 2016 prevede quanto segue:
Elemento di garanzia retributiva. A partire dall’anno 2014 a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di II livello e che non abbiano percepito nell’ultimo quadriennio altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”. Tale importo pari ad € 220,00 Lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di aprile ai lavoratori in forza dal 1°g ennaio di ogni anno. L’importo dell’E.G.R. è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R.
Elemento di garanzia retributiva. A decorrere dal 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. L’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR. In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell'importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.
Elemento di garanzia retributiva. A valere dal 1° aprile 2010 verrà erogato un elemento di garanzia retributivo pari a € 8 lordi mensili per 12 mensilità. A valere dal 1° settembre 2013 l’elemento di garanzia retributivo sarà pari a 13€. A valere dal primo gennaio 2017 l’elemento di garanzia retributivo sarà pari a 18 €. A valere dal 1° luglio 2020 l’elemento di garanzia retributivo sarà pari a € 25. Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti retributivi individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso. Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione. Inoltre gli importi suddetti sono, ai sensi della legge 297/82 e ai sensi dell’art. 54 del presente CCNL, esclusi dagli elementi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto. In caso di CIG per un periodo superiore ai 20 settimane, CIGS o mobilità l’elemento di garanzia non verrà erogato.