COMMISSIONE PARITETICA - BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE. Le parti convengono di istituire o confermare a livello Nazionale e regionale, Commissioni bilaterali tra Istituti e XX.XX. di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti: - controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente ccnl e delle contrattazioni regionali; - interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede preso la AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti. La AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. la commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'associazione AGIDAE o dalle XX.XX. facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo. Le parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art……., le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali. In caso di disaccordo in sede di Commissioni paritetiche regionali, le parti di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione nazionale. La Commissione Regionale dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controparte. Dell'esame e delle decisioni prese, è redatto verbale contenente le motivazioni. La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione congiunta delle parti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti redigono un verbale di mancato accordo. Le parti non possono adire l'autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra. Dal campo di applicazione della Commissione Paritetica Bilaterale sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi, l’adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'Accordo Nazionale del 18 maggio 2000 e dalle leggi vigenti in materia . Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale. La composizione della Commissione paritetica bilaterale regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale. 1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; 2) l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; 3) la composizione delle controversie; In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: 1) verificare l'esatta applicazione relativamente alle assunzioni di personale docente a tempo determinato; 2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure ; 3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione degli artt…… .. e del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL.
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Samples: CCNL Agidae 2002 2005
COMMISSIONE PARITETICA - BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE. 1. Le parti convengono di istituire o confermare Parti confermano l’istituzione delle Commissioni paritetiche a livello Nazionale nazionale e regionale, Commissioni bilaterali tra Istituti e XX.XX. re- gionale con il compito prioritario di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti: - controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente ccnl e delle contrattazioni regionali; - interpretazioni predisporre ed emanare rispettivamente interpreta- zioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede preso la AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti. La AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunteregionale così come pre- visto dal regolamento di cui all’allegato n° 2, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. la commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'associazione AGIDAE o dalle XX.XX. facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie parte integrante del presente accordoCCNL.
2. Le parti Parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art…….. 5, le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione l’interpreta- zione e l'applicazione l’applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, CCNL devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali. In caso di disaccordo in sede di Commissioni paritetiche regionali, le parti di comune intesa potranno richiedere parere sot- toposte alla Commissione paritetica nazionale.
3. La Commissione Regionale paritetica nazionale deve essere attivata dalla Commissione pariteti- ca regionale con dettagliato ricorso scritto inviato con raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo a certificare la data del ricevimento.
4. Tale ricorso, con le stesse forme, deve essere contestualmente inviato alla contropar- te, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. La Commissione dovrà esaurire l'esame l’esame del ricorso entro 20 30 giorni decorrenti dal ricevimento rice- vimento del ricorso della controparte.
6. Dell'esame Dell’esame e delle decisioni prese, prese è redatto verbale contenente le motivazioni.
7. La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione l’interpretazione congiunta delle partiParti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti Parti redigono un verbale di mancato accordo.
8. Le parti Parti non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra.
9. Dal campo di applicazione della Commissione Paritetica Bilaterale sono escluse, purché pur- ché non relative a interpretazioni normative, : le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi, l’adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari collettivi per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'Accordo Nazionale del 18 maggio 2000 presen- te CCNL e dalle leggi vigenti in materia materia; l’adozione o l’applicazione di provvedimenti disciplinari.
10. Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le Le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale sono di competenza della Commissione paritetica regionale.
11. La composizione della Commissione paritetica bilaterale regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.
1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2) l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3) la composizione delle controversie; In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l'esatta applicazione relativamente alle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure ;
3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione degli artt…… .. e del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL.
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COMMISSIONE PARITETICA - BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE. 1. Le parti convengono di istituire o confermare Parti confermano l’istituzione delle Commissioni paritetiche a livello Nazionale nazionale e regionale, Commissioni bilaterali tra Istituti e XX.XX. regionale con il compito prioritario di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti: - controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente ccnl e delle contrattazioni regionali; - interpretazioni predisporre ed emanare rispettivamente interpre- tazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede preso la AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti. La AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunteregionale così come previsto dal regolamento di cui all’allegato n° 2, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. la commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'associazione AGIDAE o dalle XX.XX. facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie parte integrante del presente accordoCCNL.
2. Le parti Parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art…….. 5, le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione l’interpretazione e l'applicazione l’applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, CCNL devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali. In caso di disaccordo in sede di Commissioni paritetiche regionali, le parti di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione paritetica nazionale.
3. La Commissione Regionale paritetica nazionale deve essere attivata dalla Commissione pariteti- ca regionale con dettagliato ricorso scritto inviato con raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo a certificare la data del ricevimento.
4. Tale ricorso, con le stesse forme, deve essere contestualmente inviato alla contropar- te, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. La Commissione dovrà esaurire l'esame l’esame del ricorso entro 20 30 giorni decorrenti dal ricevimento ri- cevimento del ricorso della controparte.
6. Dell'esame Dell’esame e delle decisioni prese, prese è redatto verbale contenente le motivazioni.
7. La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione l’interpretazione congiunta delle partiParti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti Parti redigono un verbale di mancato accordo.
8. Le parti Parti non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra.
9. Dal campo di applicazione della Commissione Paritetica Bilaterale sono escluse, purché pur- ché non relative a interpretazioni normative, : le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi, l’adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari collettivi per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'Accordo Nazionale del 18 maggio 2000 presen- te CCNL e dalle leggi vigenti in materia materia; l’adozione o l’applicazione di provvedimenti disciplinari.
10. Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le Le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale sono di competenza della Commissione paritetica regionale.
11. La composizione della Commissione paritetica bilaterale regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.
1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2) l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3) la composizione delle controversie; In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l'esatta applicazione relativamente alle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure ;
3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione degli artt…… .. e del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL.
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COMMISSIONE PARITETICA - BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE. Le parti convengono di istituire o confermare a livello Nazionale e regionale, Commissioni bilaterali tra Istituti e XX.XX. di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti: - controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente ccnl e delle contrattazioni regionali; , unitamente della coerenza degli accordi di secondo livello al dettato contrattuale. - interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di oltre ad esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede preso presso la AGIDAE FISM o presso altra sede accettata dalle parti. La AGIDAE Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. la commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'associazione AGIDAE FISM o dalle XX.XX. facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo. Le parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art……., le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali. In caso di disaccordo in sede di Commissioni paritetiche regionali, le parti di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione nazionale. La Commissione Regionale dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controparte. Dell'esame e delle decisioni prese, è redatto verbale contenente le motivazioni. La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione congiunta delle parti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti redigono un verbale di mancato accordo. Le parti non possono adire l'autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra. Dal campo di applicazione della Commissione Paritetica Bilaterale sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi, l’adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'Accordo Nazionale del 18 maggio 2000 e dalle leggi vigenti in materia . Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale. La composizione della Commissione paritetica bilaterale regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.
1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2) l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3) la composizione delle controversie; In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l'esatta applicazione relativamente alle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure ;
3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione degli artt…… .. e del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL.
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Samples: CCNL Per Il Personale Delle Scuole Materne Aderenti Alla Fism
COMMISSIONE PARITETICA - BILATERALE NAZIONALE E REGIONALE. 1. Le parti convengono di istituire o confermare Parti confermano l’istituzione delle Commissioni paritetiche a livello Nazionale nazionale e regionale, Commissioni bilaterali tra Istituti e XX.XX. regionale con il compito prioritario di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti: - controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente ccnl e delle contrattazioni regionali; - interpretazioni predisporre ed emanare rispettivamente interpre- tazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede preso la AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti. La AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunteregionale così come previsto dal regolamento di cui all’allegato n° 2, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. la commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'associazione AGIDAE o dalle XX.XX. facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie parte integrante del presente accordoCCNL.
2. Le parti Parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art…….. 5, le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione l’interpretazione e l'applicazione l’applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, CCNL devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali. In caso di disaccordo in sede di Commissioni paritetiche regionali, le parti di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione paritetica nazionale.
3. La Commissione Regionale paritetica nazionale può essere attivata dalla Commissione pariteti- ca regionale con dettagliato ricorso scritto inviato con raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo a certificare la data del ricevimento o nelle forme previste dal regola- mento, allegato n. 2 al presente CCNL.
4. Tale ricorso, con le stesse forme, deve essere contestualmente inviato alla contropar- te, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. La Commissione dovrà esaurire l'esame l’esame del ricorso entro 20 45 giorni decorrenti dal ricevimento ri- cevimento del ricorso della controparte.
6. Dell'esame Dell’esame e delle decisioni prese, prese è redatto verbale contenente le motivazioni.
7. La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione l’interpretazione congiunta delle partiParti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti Parti redigono un verbale di mancato accordo.
8. Le parti Parti non possono adire l'autorità l’autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra.
9. Dal campo di applicazione della Commissione Paritetica Bilaterale sono escluse, purché pur- ché non relative a interpretazioni normative, : le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi, l’adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari collettivi per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'Accordo Nazionale del 18 maggio 2000 presen- te CCNL e dalle leggi vigenti in materia materia; l’adozione o l’applicazione di provvedimenti disciplinari.
10. Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le Le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale sono di competenza della Commissione paritetica regionale.
11. La composizione della Commissione paritetica bilaterale regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.
1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2) l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3) la composizione delle controversie; In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l'esatta applicazione relativamente alle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure ;
3) verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione degli artt…… .. e del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 5 del presente CCNL.
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