Common use of Commissioni giudicatrici Clause in Contracts

Commissioni giudicatrici. 1. Nel caso di gare di lavori, servizi e forniture, il cui metodo di aggiudicazione comporti la valutazione di altri elementi oltre il prezzo, fatto salvo quanto eventualmente previsto in altre disposizioni di legge regolamentari, la Commissione dovrà attenersi nelle proprie valutazioni e nel proprio operato ai criteri che devono essere predeterminati e indicati nei documenti di gara. Gli stessi documenti, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, con le modalità previste dalla specifica normativa. 2. La commissione è composta oltre che dal presidente, da un numero pari - non più di quattro - di membri, secondo le disposizioni previste dall’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successivi provvedimenti in materia. 3. Le sedute della commissione non sono pubbliche tranne quelle relative all’apertura della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e di comunicazione delle valutazioni. Le prime buste da aprirsi sono quelle contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti che saranno stati giudicati in regola con quanto richiesto per la partecipazione si passerà all’esame della restante documentazione. L’apertura delle buste contenenti elementi discrezionali (offerta tecnica ecc.) va effettuata quindi, in seduta pubblica, solo dopo quella delle buste contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti giudicati in regola. La commissione procede poi, in seduta non pubblica, ad attribuire i punteggi relativi a ciascun concorrente e quindi, in seduta pubblica, li comunica prima dell’apertura delle buste contenenti elementi automatici. 4. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in appositi verbali, che devono essere sottoscritti dal presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante della commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle offerte ricevute, al bando di gara e alla lettera d’invito. 5. Il verbale deve riportare espressamente le cautele poste in atto dalla commissione a tutela della corretta conservazione e segretezza delle offerte. 6. Il verbale costituisce proposta di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva avviene con successivo apposito provvedimento del dirigente competente. 7. La decisione della commissione è vincolante per l’amministrazione. Tuttavia il dirigente potrà sospendere o non procedere all’aggiudicazione del contratto per motivate ragioni d’interesse pubblico. Le motivazioni di tale decisione devono essere esplicitate in forma scritta.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Commissioni giudicatrici. 1. Nel caso di gare di Quando i lavori, le forniture ed i servizi e fornituresono affidati con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici o del concorso di progettazione o di idee, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, il dirigente di cui metodo al precedente art. 3, comma 1 del presente regolamento nomina una commissione giudicatrice, avente il compito di aggiudicazione comporti la valutazione esprimere il parere tecnico, composta da un numero dispari di altri elementi oltre componenti, variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente tra il prezzo, fatto salvo quanto eventualmente previsto in altre disposizioni di legge regolamentari, la Commissione dovrà attenersi nelle proprie valutazioni e nel proprio operato ai criteri che devono essere predeterminati e indicati nei documenti di gara. Gli stessi documenti, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, con le modalità previste dalla specifica normativapersonale dipendente dell’Amministrazione stessa. 2. La commissione è composta oltre L’attività della Commissione di cui al precedente comma comprende anche la verifica delle offerte che dal presidente, da un numero pari - non più di quattro - di membri, secondo le disposizioni previste dall’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successivi provvedimenti in materiadovessero risultare od apparire anormalmente basse. 3. Le sedute I commissari, escluso il Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico amministrativo relativo all’oggetto della commissione procedura e non sono pubbliche tranne quelle relative all’apertura della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e possono far parte di comunicazione delle valutazioniorganismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto alle procedure medesime. Le prime buste Sono esclusi da aprirsi sono quelle contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti che saranno stati giudicati in regola con quanto richiesto per la partecipazione si passerà all’esame della restante documentazione. L’apertura delle buste contenenti elementi discrezionali (offerta tecnica ecc.) va effettuata quindisuccessivi incarichi coloro che, in seduta pubblicaqualità di membri delle commissioni giudicatrici, solo dopo quella delle buste contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti giudicati abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in regola. La commissione procede poisede giurisdizionale con sentenza non sospesa, in seduta non pubblica, ad attribuire i punteggi relativi a ciascun concorrente e quindi, in seduta pubblica, li comunica prima dell’apertura delle buste contenenti elementi automaticiall’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 4. Di tutte le operazioni compiute La commissione è nominata dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte ed entro 15 giorni dalla commissione viene dato atto in appositi verbalidata delle medesime salvo quanto previsto dall’art. 83, che devono essere sottoscritti dal presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante della commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle offerte ricevute, al bando di gara e alla lettera d’invitocomma 4 del D.Lgs. 163/2006. 5. Il verbale deve riportare espressamente Ai componenti esterni esperti della commissione di cui al comma 1, è riconosciuto per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è fissato con determinazione del dirigente competente. Per i componenti interni valgono le cautele poste in atto dalla commissione a tutela norme della corretta conservazione e segretezza delle offertecontrattazione collettiva. 6. Il verbale costituisce proposta di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva avviene con successivo apposito provvedimento Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del dirigente competenteprogetto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. 7. La decisione della commissione è vincolante per l’amministrazione. Tuttavia il dirigente potrà sospendere o opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni e le sue sedute non procedere all’aggiudicazione del contratto per motivate ragioni d’interesse pubblicosono pubbliche. Le motivazioni di tale decisione devono essere esplicitate votazioni sono rese in forma scrittapalese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 8. Le proposte della Commissione sono contenute in apposito verbale formato di norma con l’assistenza di un collaboratore del settore interessato che assiste ai lavori, individuato dal dirigente competente. L’esito del confronto o della verifica è proclamato in seduta pubblica dal Presidente della Commissione medesima.

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Commissioni giudicatrici. 1. Nel caso Nelle gare pubbliche in cui il criterio di gare di lavori, servizi e forniture, il cui metodo di aggiudicazione comporti scelta del contraente richieda la valutazione di altri più elementi oltre componenti l’offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, il prezzoDirigente di cui all'art. 13 costituisce, fatto salvo quanto eventualmente previsto in altre disposizioni dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una commissione giudicatrice avente il compito di legge regolamentariesprimere il parere tecnico, la Commissione dovrà attenersi nelle proprie valutazioni e nel proprio operato ai criteri che devono essere predeterminati e indicati nei documenti di gara. Gli stessi documenti, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, con le modalità previste dalla specifica normativa.designandone anche il Presidente.22 2. Il Dirigente competente definisce il compenso per gli esperti esterni e quantifica gli eventuali ulteriori oneri per forniture di beni e servizi, assumendone il relativo impegno di spesa.23 3. La commissione è giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice dei Contratti - composta oltre da 3 o 5 membri - opera come collegio perfetto tutte le volte che dal presidente, da un numero pari - non più di quattro - di membri, secondo le disposizioni previste dall’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successivi provvedimenti in materia. 3assume decisioni. Le sedute della commissione non sono pubbliche tranne quelle relative all’apertura della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e riservate ad eccezione di comunicazione delle valutazioni. Le prime buste da aprirsi sono quelle contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti che saranno stati giudicati quella in regola con quanto richiesto per la partecipazione cui si passerà all’esame della restante documentazione. L’apertura procede all'apertura delle buste contenenti elementi discrezionali (offerta le offerte tecniche per verificare l'elenco dei documenti ivi contenuti. Quindi i 21 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 22 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011 23 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 24.10.2011‌‌ lavori proseguono in seduta riservata per l'esame dell'offerta tecnica. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza dei componenti.‌‌ La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.24 4. Le proposte della commissione tecnica ecc.) va effettuata quindisono contenute in apposito verbale formato di norma con l’assistenza di un collaboratore dell’Unità organizzativa interessata che assiste ai lavori, individuato dal Dirigente competente. L’esito è proclamato, in seduta pubblica, solo dopo quella delle buste contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per dal Presidente della Commissione di cui all’art. 13 del presente regolamento che provvede a concludere la gara e solo per i concorrenti giudicati in regola. La commissione procede poi, in seduta non pubblica, ad attribuire i punteggi relativi a ciascun concorrente e quindi, in seduta pubblica, li comunica prima dell’apertura delle buste contenenti elementi automatici. 4. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in appositi verbali, che devono essere sottoscritti dal presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante della commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle offerte ricevute, al bando di gara e alla lettera d’invito.medesima.25 5. Il verbale deve riportare espressamente le cautele poste in atto dalla commissione a tutela della corretta conservazione e segretezza delle offerte. 6. Il verbale costituisce proposta di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva avviene con successivo apposito provvedimento del dirigente competente. 7. La decisione Le proposte della commissione è vincolante sono vincolanti per l’amministrazione. Tuttavia quanto concerne il dirigente potrà sospendere o giudizio di anomalia delle offerte e la formulazione della graduatoria di merito, salva la possibilità per il Dirigente competente di non procedere all’aggiudicazione del contratto per motivate ragioni d’interesse pubblico. Le motivazioni di tale decisione devono essere esplicitate in forma scritta.definitiva con atto motivato.26

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Commissioni giudicatrici. 1. Nel caso La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell’Organo interessato ed è composta dal direttore medesimo, in qualità di gare presidente, dal responsabile della ricerca e da un ricercatore. Le funzioni di lavori, servizi e forniture, il cui metodo di aggiudicazione comporti la valutazione di altri elementi oltre il prezzo, fatto salvo quanto eventualmente previsto in altre disposizioni di legge regolamentari, la Commissione dovrà attenersi nelle proprie valutazioni e nel proprio operato ai criteri che devono essere predeterminati e indicati nei documenti di gara. Gli stessi documenti, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, con le modalità previste dalla specifica normativasegretario sono svolte da un componente della Commissione. 2. La commissione è composta oltre Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all’estero, nonchè dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che dal presidente, da un numero pari - non più di quattro - di membri, secondo le disposizioni previste dall’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successivi provvedimenti in materiaall’estero. 3. Le sedute della commissione non sono pubbliche tranne quelle relative all’apertura della documentazione amministrativaLa Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica mediante l'esame dei titoli e di comunicazione delle valutazioniun apposito colloquio. Le prime buste da aprirsi sono quelle contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti che saranno stati giudicati in regola con quanto richiesto per la partecipazione si passerà all’esame della restante documentazione. L’apertura delle buste contenenti elementi discrezionali (offerta tecnica ecc.) va effettuata quindi, in seduta pubblica, solo dopo quella delle buste contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti giudicati in regola. La commissione procede poi, in seduta non pubblica, ad attribuire i punteggi relativi a ciascun concorrente e quindi, in seduta pubblica, li comunica prima dell’apertura delle buste contenenti elementi automaticiIl colloquio è pubblico. 4. Di tutte Espletate le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in appositi verbaliprove, che devono essere sottoscritti dal presidente, la Commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai componenti e dal segretario verbalizzante della commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle offerte ricevute, al bando di gara e alla lettera d’invitocandidati. 5. Il verbale deve riportare espressamente le cautele poste in atto dalla commissione La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a tutela parità di punti, della corretta conservazione e segretezza delle offertepreferenza per il candidato più giovane di età. 6. Il verbale costituisce proposta La Commissione conclude la propria attività entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato ed è indicato il vincitore ovvero i vincitori se l’avviso prevede il conferimento di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva avviene con successivo apposito provvedimento del dirigente competentepiù assegni. 7. La decisione della commissione graduatoria di merito con l’indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del direttore, mediante affissione all'albo dell’Organo interessato. 8. Non è vincolante per l’amministrazioneconsentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il dirigente potrà sospendere direttore, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o non procedere all’aggiudicazione del contratto per motivate ragioni d’interesse pubblico. Le motivazioni più vincitori, che rinuncino all’assegno prima di tale decisione devono essere esplicitate usufruirne, con i candidati collocati utilmente in forma scrittagraduatoria.

Appears in 1 contract

Samples: Manuale Operativo