Lotto n°2 Capitolato Speciale
Lotto n°2 Capitolato Speciale
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Stipulata tra:
Istituto Superiore di Sanità Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 Xxx 00000 Xxxxx Xxxx P.IVA n° IT03657731000
E
[Nome Società]
Via..............................
Cap..............Città.................
P.IVA n°....................................
CIG: 675869076C
Effetto: dalle ore 24.00 del 30/12/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 30/12/2019 Scadenza anniversaria al 30/12 di ogni anno
Premio lordo annuale €...................................................
Indice
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata 5
Art. 1 – Definizioni 5
Sezione 2 – Norme che regolano l’assicurazione in generale 6
Art. 1 a) – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 6
Art. 1 b) – Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 6
Art. 2 – Pagamento del premio 6
Art. 3 – Durata del contratto 7
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione 7
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto 7
Art. 5 – Revisione del prezzo 7
Art. 6 – Recesso della Società 8
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente 8
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio 8
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso 8
Art. 7 – Forma delle comunicazioni 8
Art. 8 – Oneri fiscali 8
Art. 9 – Foro competente 9
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge 9
Art. 11 - Interpretazione del contratto 9
Art. 12 – Estensione territoriale 9
Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 9
Art. 14 – Altre assicurazioni 9
Art. 15 – Pluralità di assicurati 9
Art. 16 – Regolazione premio 9
Art. 17 – Clausola Broker 10
Art. 18 – Ripartizione dell’assicurazione e delega (clausola opzionale) 10
Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010 11
Sezione 3 – Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e operai/dipendenti 11
Art. 1 – Attività – Oggetto dell’assicurazione 11
Art. 2 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 12
Art. 3 – Novero dei terzi 13
Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.) 13
Art. 5 – Massimali 14
Art. 6 – Responsabilità civile personale 15
Art. 7 - Esclusioni 15
Sezione 4 – Condizioni Aggiuntive 16
A.1 – Esposizioni, Fiere, Ecc. 16
A.2 – Cartelli pubblicitari, Insegne, Striscioni 17
A.3 – Mensa aziendale – Distributori automatici di cibi, bevande e simili 17
A.4 – Ambito lavori 17
A.5 – Trasporto e consegna merci 17
A.6 – Squadre antincendio 17
A.7 – Xxxxxxxxx, Uffici, Ecc. 17
A.8 – Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, concorsi 17
A.9 – D. Lgs. 81/08 (EX D. LGS. 626/94) 18
A.10 – D. LGS. 494/96 18
A.11 – Veicoli sotto carico e scarico e cose sugli stessi trasportate 18
A.12 – Danni a veicoli di dipendenti e di terzi 18
A.13 – Committenza auto 18
A.14 – Proprietà, uso, custodia, possesso di fabbricati 18
A.15 – Danni a condutture ed impianti sotterranei 19
A.16 – Proprietà, uso, custodia, possesso di fabbricati 19
A.17 – Cose di terzi sollevate, traslate, ecc. 19
A.18 – Appalto – Subappalto - ATI 19
A.19 – Danni da furto 19
A.20 – Xxxxx da interruzione di attività 20
A.21 – R.C. da incendio 20
A.22 – Danni da cedimento, franamento e vibrazione del terreno 20
A.23 – Inquinamento accidentale 20
A.24 – Xxxxx a cose in consegna e custodia 20
A.25 – Danni a cose di dipendenti / amministratori 20
A.26 – Lavoro somministrato 20
A.27 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 21
A.28 – Parcheggi – autorimesse 21
A.29 – Ulteriori precisazione 21
A.30 – esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L. 22
Sezione 5 – Norme che regolano i sinistri 22
Art. 1 – Obblighi del Contraente / assicurato in caso di sinistro 22
Art. 2 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I 23
Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali 23
Art. 4 - Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio 23
Art. 5 - Gestione danni in franchigia 24
Sezione 6 – Determinazione del premio annuo lordo 24
Sezione 7 – Xxxxxxxxxx, Scoperti e Limiti di risarcimento 24
Sezione 5 –orme che regolano i sinistri 25
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni, escluso IVA.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Polizza Il documento che prova e regola l’assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione in nome proprio e nell’interesse proprio ed altrui.
Assicurato Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione.
Società L’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
Broker Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Risarcimento La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. Scoperto Percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Franchigia Importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Cose Gli oggetti materiali e gli animali.
Dipendenti Prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati.
Lavoratori parasubordinati I soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i.
Lavoratori interinali I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 196/1997 e s.m.i.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Retribuzioni Per retribuzione annua lorda si intende la somma di:
• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati all’INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai:
a) prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato);
b) collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati).
Sezione 2 – Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 a) – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 c.c.).
Si conviene tuttavia che l'omissione, incompletezza od inesattezza nelle dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omesse, incomplete, inesatte o reticenti dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare la valutazione del rischio.
Art. 1 b) – Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. Si conviene tuttavia che l'omissione, della Comunicazione alla Società di una circostanza aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omessa comunicazione sia avvenuta in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi verranno pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.
Art. 3 – Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 30/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30/12/2019
Alla scadenza l’Assicurazione cesserà senza obbligo di disdetta. E’ tuttavia facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1b - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 7 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Estensione territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s’intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.
Art. 14 – Altre assicurazioni
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C. L’Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 15 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 16 – Regolazione premio
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di
assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni complessivamente erogate, così come definite, nel periodo di riferimento.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 17 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%.
Art. 18 – Ripartizione dell’assicurazione e delega (clausola opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile _ , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile _, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Sezione 3 – Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e operai/dipendenti
Art. 1 – Attività – Oggetto dell’assicurazione
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità del Contraente/Assicurato, anche quale committente, organizzatore od altro – salve le esclusioni espressamente menzionate – in relazione alle attività di ricerca, sperimentazione, controllo, certificazione, consulenza, promozione della salute, formazione che ad esso istituzionalmente competono nonché allo svolgimento di attività, di compiti e competenze ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme e comunque di fatto svolte.
Dalla copertura dell’attività assicurata restano esclusi i danni riconducibili a responsabilità professionali, ad attività medica e/o sanitaria, i danni patrimoniali puri questi ultimi da intendersi i danni che non abbiano come conseguenza morte, lesioni e danneggiamenti a cose.
La conduzione delle attività stesse, le energie impiegate, l’impiego e/o l’esistenza di materie prime, di semilavorati, di infiammabili, di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna o consiglia di usare o che l’Assicurato ritiene di adottare, compreso l’impiego e/o l’utilizzo di beni in genere contenenti minime parti radioattive. L’assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.
Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:
qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Art. 2 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:
• a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
• alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto anche gravemente colposo di persone delle quali deve rispondere, cosi come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, borsisti, tirocinanti, tesisti, collaboratori a qualsiasi titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
• alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto di volontari, ospiti, persone che a vario titolo frequentano la struttura dell’Istituto, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
• alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d’uso;
• alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti;
• all’organizzazione di gite, di attività ricreative varie, di visite alle strutture dell’Istituto. Sono considerati terzi fra loro gli ospiti, limitatamente ai casi di morte e di lesioni gravi e gravissime, nello svolgimento delle visite/attività ricreative previste;
• alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività;
• all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario, apparato, strumento, centraline termiche, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell’attività;
• alle attività svolte dai Dipartimenti, Comitati, Centri nazionali (Sangue e Trapianti) ancorché svolgenti attività specifiche in autonomia rispetto all’Istituto contraente.
Art. 3 – Novero dei terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.
Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività per la quale è prestata l'assicurazione, siano essi soggetti all’iscrizione all’INAIL che non:
• ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
• per erogazioni di somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL che l’Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai prestatori di lavoro infortunati di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
• ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.
Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Tuttavia si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l’INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da
tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O./I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come per le azioni di surroga ex art. 1916 C.C. esercitate dall’INAIL.
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O./I.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza per comportamenti colposi posti in essere non oltre 12 mesi prima dalla decorrenza, ma che si siano manifestate durante il tempo dell’assicurazione o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Qualora il rischio venga aggiudicato all’Assicuratore detentore del rischio sino al 30.9.2016, creandosi nei fatti una prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità, il termine “non oltre 12 mesi prima della decorrenza” del precedente capoverso deve intendersi “non oltre 12 mesi prima della decorrenza della polizza precedente”.
Il massimale di garanzia indicato nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO” rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
• per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non è operante:
• per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per l’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato;
• per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all’amianto, alla silicosi ed alla HIV.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 5 – Massimali
SEZIONE R.C.T.
MASSIMALE | € 5.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
€ 5.000.000,00 | per danni a persone e | |
€ 5.000.000,00 | per danni a cose e/o animali | |
SEZIONE R.C.O./I. | ||
MASSIMALE | € 5.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
€ 1.500.000,00 | per dipendente infortunato |
Art. 6 – Responsabilità civile personale
La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale Rappresentante dell’Istituto, degli Amministratori, dei Dirigenti nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
a) alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale derivante a coloro che rivestono la funzione di Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente ed in genere Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ex 626/94) e s.m.i.
La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all’interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.
Art. 7 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive;
c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’art. A.24 delle Condizioni Aggiuntive;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l’uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;
e) alle cose in costruzione, alle opere, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni ai fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
k) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
l) derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.
n)
Sezione 4 – Condizioni Aggiuntive
A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:
A.1 – Esposizioni, Fiere, Ecc.
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati e simili eventi, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell’interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.
A.2 – Cartelli pubblicitari, Insegne, Striscioni
Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
A.3 – Mensa aziendale – Distributori automatici di cibi, bevande e simili
Proprietà e/o gestione di mense anche scolastiche, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
A.4 – Ambito lavori
Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell’ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.5 – Trasporto e consegna merci
Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.
A.6 – Squadre antincendio
Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato, ai sensi del D. Lgs. 81/08 (ex L. 626/94) e s. m. i.
A.7 – Xxxxxxxxx, Uffici, Ecc.
Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature
– ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell’Assicurato, purché inerente all’attività descritta in polizza.
A.8 – Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, concorsi
Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, stage, iniziative culturali ovunque svolte.
Attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all’aperto.
La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.
Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.9 – D. Lgs. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)
Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
A.10 – D. LGS. 494/96
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.11 – Veicoli sotto carico e scarico e cose sugli stessi trasportate
L’assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.12 – Danni a veicoli di dipendenti e di terzi
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.13 – Committenza auto
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.14 – Proprietà, uso, custodia, possesso di fabbricati
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purché sussista un interesse assicurativo, per l’esercizio
dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L’assicurazione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
c) i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant’altro di inerente l’attività assicurata.
La garanzia relativa alla committenza di cui al punto a) viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.15 – Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.16 – Proprietà, uso, custodia, possesso di fabbricati
Per quanto concerne i danni provocati da fuoriuscita, traboccamento e rigurgiti delle fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle condutture.
A.17 – Cose di terzi sollevate, traslate, ecc.
Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.18 – Appalto – Subappalto - ATI
Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.
La garanzia è estesa anche al caso in cui l’Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d’Impresa. Limitatamente a quest’ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall’ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall’ATI stessa.
L’Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.
A.19 – Danni da furto
A parziale deroga dell’art. 7 lettera a) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal
Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.20 – Danni da interruzione di attività
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.21 – R.C. da incendio
L’Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio o eventi assicurati delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.
A.22 – Danni da cedimento, franamento e vibrazione del terreno
L’assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sotto murature e/o altre tecniche sostitutive.
A.23 – Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 7 lettera c) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.24 – Xxxxx a cose in consegna e custodia
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai “beni strumentali”.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.25 – Danni a cose di dipendenti / amministratori
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.26 – Lavoro somministrato
La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato, ex lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del
Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l’importo corrisposto all’impresa “fornitrice” per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
A.27 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Premesso che l’Assicurato può avvalersi nell’ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.
L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
A.28 – Parcheggi – autorimesse
La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto, incendio ed atti vandalici.
La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
A.29 – Ulteriori precisazione
Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:
• dalla proprietà o uso di cani;
• dall’installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
• dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell’Assicurato stesso, detti veicoli;
• dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
• dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, esclusa ogni attività medico professionale;
• da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall’Assicurato o da terzi per conto di quest’ultimo;
• dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere; dal mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell’incolumità di terzi, nonché dalla presenza di macchine, impianti, attrezzi o depositi di materiale in occasione di opere e lavori in luoghi aperti al pubblico;
• da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
• ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del 24.12.69 e s.m.i.;
• da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
• da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
• dall’attività svolta da stagisti, xxxxxxxx, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all’attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.
Si precisa infine che l’erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:
• persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
• studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
• stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
• consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.
Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie valgono:
a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.
A.30 – esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL.
Sezione 5 – Norme che regolano i sinistri
Art. 1 – Obblighi del Contraente / assicurato in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando il “Servizio Competente” addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.
In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Xxxxx resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l’interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.
Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.
Art. 2 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I.
Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.
Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all’espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.
Art. 4 - Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, nonché
3. in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni.
Laddove la Società persista nell’inadempimento od ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 – a valere sull’ammontare della cauzione definitiva – per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 5 - Gestione danni in franchigia
L’Impresa si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali elenco dei sinistri liquidati in formato elettronico), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.
Sezione 6 – Determinazione del premio annuo lordo
Retribuzioni preventivate € 90.000.000,00 x ‰ = €
Sezione 7 – Franchigie, Scoperti e Limiti di risarcimento
• In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 5.000.000,00
GARANZIE | LIMITI DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIE / SCOPERTI |
Malattie professionali | € 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Nessuno |
Ambito lavori | € 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Organizzazione e partecipazione a convegni, ecc. | € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
D. Lgs. 494/96 | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Carico e scarico | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per veicolo danneggiato |
Veicoli di dipendenti e di terzi | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per veicolo danneggiato |
Committenza auto | € 500,00 per sinistro | |
Lavori edili – Committenza | € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.000,00 |
Condutture ed impianti sotterranei | € 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 2.000,00 per sinistro |
Cose di terzi sollevate, ecc. | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Danni da furto | € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Interruzione di attività | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 |
R.C. da incendio | € 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 |
Danni da cedimento/franamento | € 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 |
Inquinamento accidentale | € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00 |
Cose in consegna/custodia | € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
Cose di proprietà di dipendenti/amministratori | € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per sinistro |
Parcheggi - Autorimesse | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per veicolo danneggiato |
La Società Il Contraente
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