Common use of Compensazione e pagamento di assegni Clause in Contracts

Compensazione e pagamento di assegni. 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, comma 1, della Sezione I, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 12, comma 2, della Sezione I, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul Conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Compensazione e pagamento di assegni. 1. Qualora la Banca 17.1 La Banca, quando si avvalga avvale della compensazione di legge di cui all’art. 12al comma 1 dell'articolo 16, comma 1, della Sezione I, essa non è tenuta obbligata a pagare gli assegni tratti o presentati con in data posteriore alla stessaa quella della compensazione, nei limiti in cuiqualora, per effetto dell’intervenuta a seguito dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvistaprovvista necessaria al pagamento degli assegni. 2. Qualora la Banca operi la 17.2 La Banca, quando si avvale della compensazione per crediti di cui al comma 2 dell'articolo 16, non liquidi ed esigibiliè obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, prevista dall’art. 12, comma 2da parte del Cliente, della Sezione Icomunicazione della Banca di valersi dell'intervenuta compensazione, essa non è tenuta qualora, a pagare – nei limiti in cui seguito della compensazione, sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore necessaria al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazionepagamento degli assegni. 3. 17.3 Nei casi previsti dai di cui ai commi precedenti1 e 2, il Cliente è tenuto a deve costituire immediatamente senza ritardo i fondi necessari per il al pagamento anche degli assegni tratti con in data anteriore all’intervenuta a quella della compensazione, dei per i quali non sia ancora spirato scaduto il termine di presentazione, sul Conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del 17.4 Il presente articolo si applicano applica anche nel caso di conti intestati cointestati a più persone.

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Samples: Conto Corrente in Divisa Estera, Conto Corrente in Divisa Estera

Compensazione e pagamento di assegni. 1. Qualora la Banca La Banca, quando si avvalga avvale della compensazione di legge di cui all’art. 12al comma 1 dell’articolo 18, comma 1, della Sezione I, essa non è tenuta obbligata a pagare gli assegni tratti o presentati con in data posteriore alla stessaa quella della compensazione, nei limiti in cuiqualora, per effetto a seguito dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvistaprovvista necessaria al pagamento degli assegni. 2. Qualora la Banca operi la La Banca, quando si avvale della compensazione per crediti di cui al comma 2 dell’articolo 18, non liquidi ed esigibiliè obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, prevista dall’art. 12, comma 2da parte del Cliente, della Sezione Icomunicazione della Banca di valersi della compensazione, essa non è tenuta qualora, a pagare – nei limiti in cui seguito della compensazione, sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore necessaria al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazionepagamento degli assegni. 3. Nei casi previsti dai di cui ai commi precedenti1 e 2, il Cliente è tenuto a deve costituire immediatamente senza ritardo i fondi necessari per il al pagamento anche degli assegni tratti con in data anteriore all’intervenuta a quella della compensazione, dei per i quali non sia ancora spirato scaduto il termine di presentazione, sul Conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del Il presente articolo si applicano applica anche nel caso di conti intestati cointestati a più persone.

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Samples: Contratto Di Conto Ordinario, Contratto Ordinario

Compensazione e pagamento di assegni. 1. Qualora la Banca 19.1 La Banca, quando si avvalga avvale della compensazione di legge di cui all’art. 12al comma 1 dell’articolo 18, comma 1, della Sezione I, essa non è tenuta obbligata a pagare gli assegni tratti o presentati con in data posteriore alla stessaa quella della compensazione, nei limiti in cuiqualora, per effetto a seguito dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvistaprovvista necessaria al pagamento degli assegni. 2. Qualora la Banca operi la 19.2 La Banca, quando si avvale della compensazione per crediti di cui al comma 2 dell’articolo 18, non liquidi ed esigibiliè obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, prevista dall’art. 12, comma 2da parte del Cliente, della Sezione Icomunicazione della Banca di valersi della compensazione, essa non è tenuta qualora, a pagare – nei limiti in cui seguito della compensazione, sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore necessaria al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazionepagamento degli assegni. 3. 19.3 Nei casi previsti dai di cui ai commi precedenti1 e 2, il Cliente è tenuto a deve costituire immediatamente senza ritardo i fondi necessari per il al pagamento anche degli assegni tratti con in data anteriore all’intervenuta a quella della compensazione, dei per i quali non sia ancora spirato scaduto il termine di presentazione, sul Conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del 19.4 Il presente articolo si applicano applica anche nel caso di conti intestati cointestati a più persone.

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Samples: Informativa Precontrattuale

Compensazione e pagamento di assegni. 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’artall’Art. 1219, comma 1, della Sezione Idelle Condizioni Generali, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore po- steriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’artdall’Art. 1219, comma 2, della Sezione Idelle Con- dizioni Generali, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazionecompen- sazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazionepresenta- zione, sul Conto conto o sui conti a debito per i dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

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Samples: Norme Di Banca Mediolanum

Compensazione e pagamento di assegni. 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’artall' art. 1211, comma 1, della Sezione Isezione I del presente contratto, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, stessa nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 1211, comma 2, 2 della Sezione sezione I, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul Conto conto o sui conti a debito per i dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

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Samples: Conto Corrente

Compensazione e pagamento di assegni. 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 1211, comma 1, della Sezione Irelativa al Rapporto Banca-Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 1211, comma 2, della Sezione Irelativa al Rapporto Banca-Cliente, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul Conto conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

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Samples: General Conditions for Opening Relationships With Webank

Compensazione e pagamento di assegni. 1. Qualora la Banca 19.1 La Banca, quando si avvalga avvale della compensazione di legge di cui all’art. 12al comma 1 dell’articolo 18, comma 1, della Sezione I, essa non è tenuta obbligata a pagare gli assegni tratti o presentati con in data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta a quella della compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la qualora, a seguito dell’intervenuta compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 12, comma 2, della Sezione I, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni. 19.2 La Banca, quando si avvale della compensazione di cui al comma 2 dell’articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni tratti o presentati con in data posteriore al ricevimento a quella di ricezione, da parte del Cliente Cliente, della comunicazione dell’intervenuta della Banca di valersi della compensazione, qualora, a seguito della compensazione sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni. 3. 19.3 Nei casi previsti dai di cui ai commi precedenti1 e 2, il Cliente è tenuto a deve costituire immediatamente senza ritardo i fondi necessari per il al pagamento anche degli assegni tratti con in data anteriore all’intervenuta a quella della compensazione, dei per i quali non sia ancora spirato scaduto il termine di presentazione, sul Conto o sui conti a debito per i quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del 19.4 Il presente articolo si applicano applica anche nel caso di conti intestati cointestati a più persone.

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Samples: Conto Corrente Ordinario