COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. 1. Il compenso del Professionista per l’attività professionale prestata, in conformità alle clausole del contratto, è commisurato all’offerta economica formulata in sede di gara ( Allegato 2) e a quanto stabilito nel presente articolo. 2. Xxx, a seguito della ricognizione generale di cui al comma 2 dell’articolo 2 in merito al grado di recuperabilità del credito e della situazione patrimoniale del debitore, non si proceda, sulla base delle motivazioni presentate dal legale e/o delle determinazioni adottate dall’Ente, all’attività stragiudiziale o giudiziale di recupero, il legale riceverà, per ogni pratica: a) un compenso forfetario di € 200,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 1°lotto; b) un compenso forfetario di € 50,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 2° lotto, con esclusione delle pratiche di valore pari o inferiore ad € 300,00 per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso. Al professionista verranno, altresì, riconosciute le spese necessarie sostenute esclusivamente per l’accertamento della situazione patrimoniale del debitore ( spese vive per visure Conservatorie e indagini patrimoniali presso enti pubblici competenti). 3. Nel caso in cui, successivamente alla fase di ricognizione, si reputi conveniente procedere al recupero, il compenso dei professionisti affidatari dei due lotti, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di ogni maggiorazione, salvo quanto stabilito nel presente articolo, è stabilito in: a. Attività giudiziale: compenso pari alle tariffe per ogni fascia di valore stabilite dalle tabelle parametri forensi di cui al citato DM n.55/2014, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara; b. Prestazioni di assistenza stragiudiziale: compenso pari alle tariffe, determinate nella misura del 50%, per ogni fascia di valore, stabilite dalle citate tabelle parametri forensi, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara; c. In caso di domiciliazioni: un compenso aggiuntivo pari all’offerta formulata in sede di gara. 4. In caso di pratiche andate a buon fine, ovvero per le quali l’Ente recupera l’intero credito, verrà riconosciuta, in aggiunta ai suddetti compensi di cui al comma 2, una percentuale del 20% del compenso di aggiudicazione. 5. Le somme recuperate, comprese i rimborsi delle competenze e delle spese processuali, dovranno essere versate dai clienti su un conto bancario i cui estremi verranno successivamente comunicati dall’ACI; in nessun caso le somme potranno essere riscosse direttamente dal Professionista. 6. Il Professionista individuato anticiperà tutte le spese, processuali, di notifica ecc, necessarie per porre in essere l’attività di recupero dei crediti. 7. Il Professionista incaricato non avrà diritto ad anticipi e/o acconti di alcun genere, ma ad un rimborso delle seguenti spese vive processuali e di notifica sostenute per il recupero dei crediti che dovranno essere documentate a piè di lista: spese vive per visure presso le Conservatorie e per accertamenti patrimoniali presso enti pubblici competenti, spese processuali e di notifica ( marche da bollo, rilascio copie, autentiche ecc.), spese vive postali per lettere raccomandate, spese per certificazioni anagrafiche del cliente. 8. L’ACI non riconoscerà al legale ulteriori compensi e spese rispetto a quelli elencati nel presente paragrafo 5. Non verrà, altresì, riconosciuta la maggiorazione del 15% sulla parcella a titolo di spese generali di cui alla legge professionale ed al DM n. 55/2014. 9. Sono inoltre escluse dal rimborso le spese relative alla gestione dello studio, compensi di dipendenti e/o collaboratori e/o praticanti e/o agenzie, trasferte, viaggi e soggiorni, che rimangono a totale carico del professionista. 10. Per le prestazioni relative al 1°lotto, il Professionista rendiconterà mensilmente le sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico; al rendiconto vanno allegati i giustificativi di spesa. A conclusione delle attività di cui all’articolo 2, le competenze professionali verranno rendicontate trimestralmente dietro presentazione di preavviso di fattura, corredata di debita documentazione di dettaglio. 11. Per le prestazioni relative alle attività concluse in merito ai crediti di cui al 2°lotto, le competenze ed i rimborsi per le spese dovuti al professionista per effetto dell’incarico oggetto della presente procedura, dovranno essere rendicontati trimestralmente dietro presentazione di preavviso di parcella, corredato di debita documentazione sulle posizioni fatturate. 12. Sulla base dei preavvisi di parcella e delle rendicontazioni ricevute di cui ai commi 10 e 11, l’ACI, in conformità al sistema amministrativo-contabile adottato, provvederà ad emettere ordine di acquisto ( ODA) e verifica prestazione ( EM – Entrata Merci), i cui estremi verranno successivamente trasmessi al Professionista e costituiranno titolo per l’emissione della fattura la quale dovrà riportare gli stessi estremi ( numero ODA e numero EM) . 13. Lo schema del preavviso di parcella verrà concordato con l’AC; la presentazione del solo preavviso di fattura/parcella non determina obbligo per l’Ente al pagamento delle somme dovute. 14. La liquidazione degli importi dovuti avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 15. Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, comunicato dal Professionista, nr. , presso l’Xxxxxxxx , Xx. , Xxxx, cod. IBAN previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi. 16. In ottemperanza a quanto previsto in via analogica dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, così come modificato dalla L. n. 98/2013, tenuto conto della particolarità della normativa relativamente ai professionisti iscritti presso la Cassa Forense, la diversa natura dei contributi nonché le diverse modalità di pagamento degli stessi, non potendo l’ACI richiedere d’ufficio il rilascio di certificazioni alla Cassa Forense che abbiano i contenuti e la validità del DURC, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione dell’attestazione, rilasciata dalla Cassa Forense stessa, riportante contenuti analoghi a quelli del DURC, con la quale si attesti la regolarità della posizione contributiva e previdenziale del Professionista.
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COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. 1Per l'attività svolta dal medico competente nel triennio a valere dal perfezionamento del presente contratto sarà corrisposto il compenso complessivo di € 36.000,00, ridotto – ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici – dell’1% per esonero dal prestare deposito cauzionale, ad € 35.640,00, al lordo della ritenuta d’acconto ed esenti oneri fiscali e previdenziali. Si precisa al riguardo che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della propria attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 della legge n.133 del I 999 (risoluzione 18/09/2003 n. I 81/E Agenzia delle Entrate). Il suddetto compenso sarà corrisposto in rate posticipate semestrali, previa presentazione di apposita fatturazione. Il compenso comprende tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto. La fatturazione dovrà avvenire alla data del Professionista per l’attività professionale prestatarilascio del certificato di regolare esecuzione, in conformità alle clausole del contratto, è commisurato all’offerta economica formulata in sede emesso dal RUP entro quindici giorni dalla data di gara ( Allegato 2) ultimazione delle prestazioni relative ad ogni semestre e inteso a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Xxx, a seguito della ricognizione generale di cui al comma 2 dell’articolo 2 in merito al grado di recuperabilità del credito e della situazione patrimoniale del debitore, non si proceda, sulla base delle motivazioni presentate dal legale verificare che tutte le attività richieste e/o previste dal presente incarico siano state eseguite in conformi alle caratteristiche del medesimo servizio. Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e fatta salva l’applicazione di eventuali penali per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle determinazioni adottate dall’Enteattività ed il risarcimento dei maggiori danni causati all’Agenzia. Nella fattura il Prestatore, all’attività stragiudiziale o giudiziale ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale della fornitura, ovvero il periodo (gg.mm.aa) di recuperoerogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati). Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio di AgID: • F7VRDL, consultando per quanto di proprio interesse, il legale riceveràsito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: − Denominazione Ente: Agenzia per ogni pratica:
al’Italia Digitale − Codice Univoco Ufficio: F7VRDL − Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) un compenso forfetario dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro all’AgID. Si precisa che XxXX, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di € 200,00 oltre riepilogo per aliquota IVA e CPA per i crediti natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Eventuali fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di cui al 1°lotto;
brifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) un compenso forfetario di € 50,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 2° lotto, con esclusione dell’Agenzia delle pratiche di valore pari o inferiore ad € 300,00 per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso. Al professionista verranno, altresì, riconosciute le spese necessarie sostenute esclusivamente per l’accertamento della situazione patrimoniale del debitore ( spese vive per visure Conservatorie e indagini patrimoniali presso enti pubblici competenti).
3. Nel caso in cui, successivamente alla fase di ricognizione, si reputi conveniente procedere al recupero, il compenso dei professionisti affidatari dei due lotti, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di ogni maggiorazione, salvo quanto stabilito nel presente articolo, è stabilito in:
a. Attività giudiziale: compenso pari alle tariffe per ogni fascia di valore stabilite dalle tabelle parametri forensi di cui al citato DM n.55/2014, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara;
b. Prestazioni di assistenza stragiudiziale: compenso pari alle tariffe, determinate nella misura del 50%, per ogni fascia di valore, stabilite dalle citate tabelle parametri forensi, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara;
c. In caso di domiciliazioni: un compenso aggiuntivo pari all’offerta formulata in sede di gara.
4Entrate. In caso di pratiche andate a buon finefattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di ritardato pagamento, ovvero per le quali l’Ente recupera l’intero creditoil saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, verrà riconosciutan. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: • i riferimenti (protocollo e data) del contratto di affidamento del servizio; • la descrizione del servizio cui la fattura fa riferimento; • la “competenza temporale del servizio”, l’anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al gg/mm/aa….); • il CIG (Codice Identificativo Gara), in aggiunta ai base all’art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89); • tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati); • eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’AgID il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti compensi dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del servizio. Si ricorda, inoltre, che l’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89). Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, nel quale sono indicate le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui al comma 2, una percentuale del 20% del compenso all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di aggiudicazione.
5. Le somme recuperate, comprese i rimborsi delle competenze e delle spese processuali, dovranno essere versate dai clienti su un conto bancario i cui estremi verranno successivamente comunicati dall’ACI; in nessun caso le somme potranno essere riscosse direttamente dal Professionista.
6. Il Professionista individuato anticiperà tutte le spese, processuali, di notifica ecc, necessarie per porre in essere l’attività di recupero tracciabilità dei crediti.
7. Il Professionista incaricato non avrà diritto ad anticipi e/o acconti di alcun genere, ma ad un rimborso delle seguenti spese vive processuali e di notifica sostenute per il recupero dei crediti che dovranno essere documentate a piè di lista: spese vive per visure presso le Conservatorie e per accertamenti patrimoniali presso enti pubblici competenti, spese processuali e di notifica ( marche da bollo, rilascio copie, autentiche ecc.), spese vive postali per lettere raccomandate, spese per certificazioni anagrafiche del cliente.
8. L’ACI non riconoscerà al legale ulteriori compensi e spese rispetto a quelli elencati nel presente paragrafo 5. Non verrà, altresì, riconosciuta la maggiorazione del 15% sulla parcella a titolo di spese generali flussi finanziari di cui alla legge professionale ed al DM n. 55/2014.
9citata Legge. Sono inoltre escluse dal rimborso le spese relative alla gestione dello studio, compensi In caso di dipendenti e/o collaboratori e/o praticanti e/o agenzie, trasferte, viaggi e soggiorni, che rimangono a totale carico del professionista.
10fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione appaltante. Per le prestazioni relative al 1°lottoIn caso di ritardato pagamento, il Professionista rendiconterà mensilmente saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal X.Xxx. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal X.Xxx. 09.11.2012, n. 192. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, sull’imponibile di ciascuna fattura emessa dal Prestatore, l’Agenzia trattiene una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento); tutte le sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico; al rendiconto vanno allegati i giustificativi predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di spesa. A conclusione delle attività liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’AgID del certificato di cui all’articolo 2verifica di conformità, le competenze professionali verranno rendicontate trimestralmente dietro presentazione previo rilascio del documento unico di preavviso di fattura, corredata di debita documentazione di dettaglio.
11. Per le prestazioni relative alle attività concluse in merito ai crediti di cui al 2°lotto, le competenze ed i rimborsi per le spese dovuti al professionista per effetto dell’incarico oggetto della presente procedura, dovranno essere rendicontati trimestralmente dietro presentazione di preavviso di parcella, corredato di debita documentazione sulle posizioni fatturate.
12. Sulla base dei preavvisi di parcella e delle rendicontazioni ricevute di cui ai commi 10 e 11, l’ACI, in conformità al sistema amministrativo-contabile adottato, provvederà ad emettere ordine di acquisto ( ODA) e verifica prestazione ( EM – Entrata Merciregolarità contributiva (DURC), i cui estremi verranno successivamente trasmessi al Professionista e costituiranno titolo per l’emissione della fattura la quale dovrà riportare gli stessi estremi ( numero ODA e numero EM) .
13. Lo schema del preavviso di parcella verrà concordato con l’AC; la presentazione del solo preavviso di fattura/parcella non determina obbligo per l’Ente al pagamento delle somme dovute.
14. La liquidazione degli importi dovuti avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
15. Il pagamento Prestatore emetterà pertanto ciascuna fattura non comprensiva dell’importo della ritenuta dello 0,50%; l’importo delle ritenute, assumendo rilevanza, ai fini IVA, verrà effettuatoconseguentemente fatturato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, comunicato dal Professionista, nr. , presso l’Xxxxxxxx , Xx. , Xxxx, cod. IBAN previa verifica, richiesta da parte dell’ACIdel Prestatore, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessisolo in sede di liquidazione del saldo finale. Ciascuna fattura dovrà comunque necessariamente contenere l’espressa citazione relativa all’applicazione della ritenuta medesima.
16. In ottemperanza a quanto previsto in via analogica dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, così come modificato dalla L. n. 98/2013, tenuto conto della particolarità della normativa relativamente ai professionisti iscritti presso la Cassa Forense, la diversa natura dei contributi nonché le diverse modalità di pagamento degli stessi, non potendo l’ACI richiedere d’ufficio il rilascio di certificazioni alla Cassa Forense che abbiano i contenuti e la validità del DURC, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione dell’attestazione, rilasciata dalla Cassa Forense stessa, riportante contenuti analoghi a quelli del DURC, con la quale si attesti la regolarità della posizione contributiva e previdenziale del Professionista.
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Samples: Contratto Per l'Incarico Professionale Di Sorveglianza Sanitaria E Di Medico Competente
COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. 1Per l’espletamento dell’incarico il Comune di Russi corrisponderà un compenso per l'intero periodo di € 31.020,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), comprensivo di tutte le spese che il professionista dovrà sostenere in relazione allo svolgimento delle prestazioni. Null'altro è dovuto a titolo di rimborso spese. Il Comune corrisponderà il compenso in quote mensili a seguito di: • presentazione di un report a consuntivo dell'attività svolta nel mese di riferimento con precisazione delle prestazioni svolte; • acquisizione di dichiarazione di effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni dichiarate, attestata dalla Capo Area Servizi alla Cittadinanza; • presentazione di regolare fattura a cadenza mensile. Il compenso verrà liquidato al professionista, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione, a trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare nota o fattura di pari importo. Il professionista dovrà emettere fattura elettronica, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, è stato disposto dal Decreto Ministeriale del Professionista per l’attività professionale prestataMEF n. 55 del 3 aprile 2013, in conformità alle clausole attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1. La fattura elettronica dovrà: • essere intestata a Comune di Russi - Area Servizi alla Cittadinanza Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxx; • riportare i riferimenti della determinazione ed il numero dell'impegno (dati che verranno comunicati al Professionista); • riportare l'indicazione del contratto, è commisurato all’offerta economica formulata in sede di gara ( Allegato 2) e a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Xxx, a seguito della ricognizione generale di cui al comma 2 dell’articolo 2 in merito al grado di recuperabilità del credito e della situazione patrimoniale del debitore, non si proceda, sulla base delle motivazioni presentate dal legale e/o delle determinazioni adottate dall’Ente, all’attività stragiudiziale o giudiziale di recupero, il legale riceverà, per ogni pratica:
a) un compenso forfetario di € 200,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 1°lotto;
b) un compenso forfetario di € 50,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 2° lotto, con esclusione delle pratiche di valore pari o inferiore ad € 300,00 per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso. Al professionista verranno, altresì, riconosciute le spese necessarie sostenute esclusivamente per l’accertamento della situazione patrimoniale del debitore ( spese vive per visure Conservatorie e indagini patrimoniali presso enti pubblici competenticodice Univoco Ufficio 9Q0H7S (Area Servizi alla Cittadinanza).
3. Nel caso in cui, successivamente alla fase di ricognizione, si reputi conveniente procedere al recupero, il compenso dei professionisti affidatari dei due lotti, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di ogni maggiorazione, salvo quanto stabilito nel presente articolo, è stabilito in:
a. Attività giudiziale: compenso pari alle tariffe per ogni fascia di valore stabilite dalle tabelle parametri forensi di cui al citato DM n.55/2014, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara;
b. Prestazioni di assistenza stragiudiziale: compenso pari alle tariffe, determinate nella misura del 50%, per ogni fascia di valore, stabilite dalle citate tabelle parametri forensi, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara;
c. In caso di domiciliazioni: un compenso aggiuntivo pari all’offerta formulata in sede di gara.
4. In caso di pratiche andate a buon fine, ovvero per le quali l’Ente recupera l’intero credito, verrà riconosciuta, in aggiunta ai suddetti compensi di cui al comma 2, una percentuale del 20% del compenso di aggiudicazione.
5. Le somme recuperate, comprese i rimborsi delle competenze e delle spese processuali, dovranno essere versate dai clienti su un conto bancario i cui estremi verranno successivamente comunicati dall’ACI; in nessun caso le somme potranno essere riscosse direttamente dal Professionista.
6. Il Professionista individuato anticiperà tutte le spese, processuali, di notifica ecc, necessarie per porre in essere l’attività di recupero dei crediti.
7. Il Professionista incaricato non avrà diritto ad anticipi e/o acconti di alcun genere, ma ad un rimborso delle seguenti spese vive processuali e di notifica sostenute per il recupero dei crediti che dovranno essere documentate a piè di lista: spese vive per visure presso le Conservatorie e per accertamenti patrimoniali presso enti pubblici competenti, spese processuali e di notifica ( marche da bollo, rilascio copie, autentiche ecc.), spese vive postali per lettere raccomandate, spese per certificazioni anagrafiche del cliente.
8. L’ACI non riconoscerà al legale ulteriori compensi e spese rispetto a quelli elencati nel presente paragrafo 5. Non verrà, altresì, riconosciuta la maggiorazione del 15% sulla parcella a titolo di spese generali di cui alla legge professionale ed al DM n. 55/2014.
9. Sono inoltre escluse dal rimborso le spese relative alla gestione dello studio, compensi di dipendenti e/o collaboratori e/o praticanti e/o agenzie, trasferte, viaggi e soggiorni, che rimangono a totale carico del professionista.
10. Per le prestazioni relative al 1°lotto, il Professionista rendiconterà mensilmente le sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico; al rendiconto vanno allegati i giustificativi di spesa. A conclusione delle attività di cui all’articolo 2, le competenze professionali verranno rendicontate trimestralmente dietro presentazione di preavviso di fattura, corredata di debita documentazione di dettaglio.
11. Per le prestazioni relative alle attività concluse in merito ai crediti di cui al 2°lotto, le competenze ed i rimborsi per le spese dovuti al professionista per effetto dell’incarico oggetto della presente procedura, dovranno essere rendicontati trimestralmente dietro presentazione di preavviso di parcella, corredato di debita documentazione sulle posizioni fatturate.
12. Sulla base dei preavvisi di parcella e delle rendicontazioni ricevute di cui ai commi 10 e 11, l’ACI, in conformità al sistema amministrativo-contabile adottato, provvederà ad emettere ordine di acquisto ( ODA) e verifica prestazione ( EM – Entrata Merci), i cui estremi verranno successivamente trasmessi al Professionista e costituiranno titolo per l’emissione della fattura la quale dovrà riportare gli stessi estremi ( numero ODA e numero EM) .
13. Lo schema del preavviso di parcella verrà concordato con l’AC; la presentazione del solo preavviso di fattura/parcella non determina obbligo per l’Ente al pagamento delle somme dovute.
14. La liquidazione degli importi dovuti avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
15. Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, comunicato dal Professionista, nr. , presso l’Xxxxxxxx , Xx. , Xxxx, cod. IBAN previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
16. In ottemperanza a quanto previsto in via analogica dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, così come modificato dalla L. n. 98/2013, tenuto conto della particolarità della normativa relativamente ai professionisti iscritti presso la Cassa Forense, la diversa natura dei contributi nonché le diverse modalità di pagamento degli stessi, non potendo l’ACI richiedere d’ufficio il rilascio di certificazioni alla Cassa Forense che abbiano i contenuti e la validità del DURC, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione dell’attestazione, rilasciata dalla Cassa Forense stessa, riportante contenuti analoghi a quelli del DURC, con la quale si attesti la regolarità della posizione contributiva e previdenziale del Professionista.
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Samples: Professional Services
COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. 1L’importo per l’effettuazione del servizio come indicato agli artt. Il compenso 2 e 4 del Professionista presente contratto è pari a € 5.000,00, oltre all’IVA al 22% e così per l’attività professionale prestatacomplessivi €. 6.100,00.= che sarà corrisposto, in conformità alle clausole previa sottoscrizione del presente contratto, è commisurato all’offerta economica formulata in sede di gara ( Allegato 2) e a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Xxx, a seguito della ricognizione generale di cui al comma 2 dell’articolo 2 in merito al grado presentazione di recuperabilità del credito regolare fattura e della situazione patrimoniale del debitore, non si proceda, sulla base delle motivazioni presentate dal legale e/o delle determinazioni adottate dall’Ente, all’attività stragiudiziale o giudiziale di recupero, il legale riceverà, per ogni pratica:
a) un compenso forfetario di € 200,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 1°lotto;
b) un compenso forfetario di € 50,00 oltre IVA e CPA per i crediti di cui al 2° lottouna volta effettuata l’intera prestazione, con esclusione delle pratiche di valore pari o inferiore ad € 300,00 per le quali non verrà riconosciuto alcun compenso. Al professionista verranno, altresì, riconosciute le spese necessarie sostenute esclusivamente per l’accertamento della situazione patrimoniale del debitore ( spese vive per visure Conservatorie e indagini patrimoniali presso enti pubblici competenti).
3. Nel caso in cui, successivamente alla fase di ricognizione, si reputi conveniente procedere al recupero, il compenso dei professionisti affidatari dei due lotti, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione di ogni maggiorazione, salvo quanto stabilito nel presente articolo, è stabilito in:
a. Attività giudiziale: compenso pari alle tariffe per ogni fascia di valore stabilite dalle tabelle parametri forensi di cui al citato DM n.55/2014, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara;
b. Prestazioni di assistenza stragiudiziale: compenso pari alle tariffe, determinate nella misura del 50%, per ogni fascia di valore, stabilite dalle citate tabelle parametri forensi, ridotte della percentuale unica offerta in sede di gara;
c. In caso di domiciliazioni: un compenso aggiuntivo pari all’offerta formulata in sede di gara.
4. In caso di pratiche andate a buon fine, ovvero per le quali l’Ente recupera l’intero credito, verrà riconosciuta, in aggiunta ai suddetti compensi di cui al comma 2, una percentuale del 20% del compenso di aggiudicazione.
5. Le somme recuperate, comprese i rimborsi delle competenze e delle spese processuali, dovranno essere versate dai clienti su un conto bancario i cui estremi verranno successivamente comunicati dall’ACI; in nessun caso le somme potranno essere riscosse direttamente dal Professionista.
6. Il Professionista individuato anticiperà tutte le spese, processuali, di notifica ecc, necessarie per porre in essere l’attività di recupero dei crediti.
7. Il Professionista incaricato non avrà diritto ad anticipi e/o acconti di alcun genere, ma ad un rimborso delle seguenti spese vive processuali e di notifica sostenute per il recupero dei crediti che dovranno essere documentate a piè di lista: spese vive per visure presso le Conservatorie e per accertamenti patrimoniali presso enti pubblici competenti, spese processuali e di notifica ( marche da bollo, rilascio copie, autentiche ecc.), spese vive postali per lettere raccomandate, spese per certificazioni anagrafiche del cliente.
8. L’ACI non riconoscerà al legale ulteriori compensi e spese rispetto a quelli elencati nel presente paragrafo 5. Non verrà, altresì, riconosciuta la maggiorazione del 15% sulla parcella a titolo di spese generali di cui alla legge professionale ed al DM n. 55/2014.
9. Sono inoltre escluse dal rimborso le spese relative alla gestione dello studio, compensi di dipendenti e/o collaboratori e/o praticanti e/o agenzie, trasferte, viaggi e soggiorni, che rimangono a totale carico del professionista.
10. Per le prestazioni relative al 1°lotto, il Professionista rendiconterà mensilmente le sole spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico; al rendiconto vanno allegati i giustificativi di spesa. A conclusione delle attività di cui all’articolo 2, le competenze professionali verranno rendicontate trimestralmente dietro presentazione di preavviso di fattura, corredata di debita documentazione di dettaglio.
11. Per le prestazioni relative alle attività concluse in merito ai crediti di cui al 2°lotto, le competenze ed i rimborsi per le spese dovuti al professionista per effetto dell’incarico oggetto della presente procedura, dovranno essere rendicontati trimestralmente dietro presentazione di preavviso di parcella, corredato di debita documentazione sulle posizioni fatturate.
12. Sulla base dei preavvisi di parcella e delle rendicontazioni ricevute di cui ai commi 10 e 11, l’ACI, in conformità al sistema amministrativo-contabile adottato, provvederà ad emettere ordine di acquisto ( ODA) e verifica prestazione ( EM – Entrata Merci), i cui estremi verranno successivamente trasmessi al Professionista e costituiranno titolo per l’emissione della fattura la quale dovrà riportare gli stessi estremi ( numero ODA e numero EM) .
13. Lo schema del preavviso di parcella verrà concordato con l’AC; la presentazione del solo preavviso di fattura/parcella non determina obbligo per l’Ente al pagamento delle somme dovute.
14. La liquidazione degli importi dovuti avverrà entro 30 trenta giorni dal ricevimento della fattura, all’avvenuta verifica della corretta esecuzione del servizio. Qualora la manifestazione sportiva non possa avere luogo per ragioni di forza maggiore non dipendenti dall’ASSOCIAZIONE (per esempio cattive condizioni atmosferiche, ecc.
15), il COMUNE corrisponderà all’ASSOCIAZIONE solo le spese debitamente giustificate e sostenute per l’organizzazione dell’evento stesso Il Comune di Lignano Sabbiadoro, in quanto soggetto alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, a decorrere dal 31 marzo 2015 non può più accettare fatture in forma cartacea. Il pagamento verrà effettuatoCodice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche che è il seguente: WNWFIA Il “Codice Univoco Ufficio” deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, comunicato dal Professionista, nr. , presso l’Xxxxxxxx , Xx. , Xxxx, cod. IBAN previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
16. In ottemperanza a quanto previsto in via analogica oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 2 21 del DL 210/2002D.P.R. n. 633/1972, convertito in Legge 266/2002, così come modificato dalla L. n. 98/2013, tenuto conto i seguenti elementi: • Estremi della particolarità della normativa relativamente ai professionisti iscritti presso la Cassa Forense, la diversa natura dei contributi nonché le diverse modalità determinazione di pagamento degli stessi, non potendo l’ACI richiedere d’ufficio il rilascio di certificazioni alla Cassa Forense che abbiano i contenuti e la validità affidamento del DURC, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione dell’attestazione, rilasciata dalla Cassa Forense stessa, riportante contenuti analoghi a quelli del DURC, servizio presente nella comunicazione dell’Amministrazione con la quale si attesti la regolarità stessa ha informato la ditta dell’impegno e della posizione contributiva copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000); • l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; • codice smartCIG; • tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN. Inoltre, ai sensi della legge 190/2014 le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e previdenziale le altre somme diverse dall'Iva). L’Aggiudicatario dovrà quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del ProfessionistaD.P.R. N. 633/1972 con l’indicazione dell’IVA, che sarà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23.01.2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
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