Compiti. I compiti degli enti e dei fondi bilaterali sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto delle leggi. Qualora un ente/fondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle finalità degli enti, quali l'introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno preventiva comunicazione alle parti sociali per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Del Terziario, Contratto a Tempo Determinato, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro