STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI Clausole campione

STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Il sistema della bilateralità del terziario è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario EBITEN, il fondo FORMAZIENDA dedicato alla formazione continua e gli EBITEN regionali competenti per territorio. Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore. Oggi si pone la questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secondo alcune fondamentali linee direttrici:
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Premessa Il sistema della bilateralità del terziario è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente bilaterale nazionale, l'istituto bilaterale per la formazione dei quadri ed i fondi nazionali dedicati al "welfare" contrattuale per le loro diverse competenze di formazione, anche continua, assistenza sanitaria, previdenza complementare e gli Enti bilaterali territoriali. Ciò ha comportato, in assenza di un coordinamento preventivamente regolamentato una proliferazione di prassi talvolta difformi tra loro, con un coinvolgimento e una corresponsabilità delle parti sociali costitutive, frammentate e a volte senza una visione d'insieme. Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore. Oggi, quindi, trascorsi quasi vent'anni di esperienza di bilateralità si pone la questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secondo alcune fondamentali linee direttrici:
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Gli istituti e gli organismi di cui agli Artt. 11;12;13;14;15;16 della “Disciplina 2013” denominati “strumenti paritetici nazionali”sono abrogati e regolamentati sulla base dei seguenti principi:
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. 14 Art. 13 Ente bilaterale nazionale 14 Art. 14 Funzioni e finalità 14 Art. 15 Enti bilaterali territoriali 15
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Art. 11 Strumenti nazionali
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Premessa Il sistema della bilateralità del terziario è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente bilaterale nazionale, l'istituto bilaterale per la formazione dei quadri ed i fondi nazionali dedicati al "welfare" contrattuale per le loro diverse competenze di formazione, anche continua, assistenza sanitaria, previdenza complementare e gli Enti bilaterali territoriali.
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Art. 10 (Sistema della bilateralità)
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Art. 11. Strumenti nazionali‌ Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, concordano sull'opportunità di istituire: - la Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale; - a Commissione paritetica permanente per le pari opportunità; - l'Osservatorio nazionale; - la Commissione paritetica nazionale. La Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale, la Commissione paritetica permanente per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confesercenti e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Art. 10 (Sistema della bilateralità) Il sistema della bilateralità è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente bilaterale nazionale E.BI.TE.N. e gli E.BI.TE.N. regionali competenti per territorio, il Fondo FORMAZIENDA dedicato alla formazione continua e il Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa denominato F.AS.S. Le parti concordano che gli strumenti della bilateralità sopra menzionati, in base all'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" del 28 maggio 2014, devono essere considerati sempre su una dimensione interconfederale e, pertanto, vengono individuati all'interno del presente c.c.n.l, in virtù della regolare adesione delle Federazioni alle Confederazioni Sistema impresa e Confsal. Gli strumenti bilaterali di derivazione contrattuale devono garantire la giusta rappresentanza bilaterale e paritetica alle organizzazioni aderenti alle Confederazioni in organismi (commissioni, comitati etc.) che si interfacciano con l'organo di governo degli stessi strumenti bilaterali; resta inteso che tale garanzia è riservata alle parti sociali che sottoscrivono per discussione il contratto collettivo nazionale del lavoro. Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo. Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo di settore, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI. Gli istituti e gli organismi di cui agli Artt. 11;12;13;14;15;16 della “Disciplina 2013” denominati “strumenti paritetici nazionali”sono abrogati e regolamentati sulla base dei seguenti principi: Le Parti si impegnano a costituire entro il 31 marzo 2019la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello Europeo in materia sociale; la Commissione Paritetica permanente per le Pari Opportunità; la Commissione Paritetica Nazionale.