Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
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Samples: Accordo Collettivo Quadro Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Per Il Personale Dei Comparti Delle Pubbliche Amministrazioni E Per La Definizione Del Relativo Regolamento Elettorale, Accordo Di Interpretazione Autentica Dell’ Art. 1 Comma 3 – Parte Seconda – Dell’accordo Collettivo Quadro Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Per Il Personale Dei Comparti Delle Pubbliche Amministrazioni E Per La Definizione Del Relativo Regolamento Elettorale Stipulato Il 7 Agosto 1998, Accordo Collettivo Quadro Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie Per Il Personale Dei Comparti Delle Pubbliche Amministrazioni E Per La Definizione Del Relativo Regolamento Elettorale
Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 8 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale elet- torale provvede d’ ufficio d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore. Nelle Istituzioni di piccole dimensioni la commissione elettorale si sostituisce ai componenti del seggio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto
Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 8 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ ufficio d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore. Nelle Istituzioni di piccole dimensioni la commissione elettorale si sostituisce ai componenti del seggio.
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Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’artall’ art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
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Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’artall'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ ufficio d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
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