Common use of Composizione delle controversie in sede sindacale Clause in Contracts

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola e dello SNALS Conf.SAL. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI – per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte 1. Le Parti concordano che, qualora nell‟interpretazione e nell‟applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell‟azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni. 2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai licenziamenti individuali singole o plurime relative all'applicazione di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l‟obbligatorietà della procedura ex art. 7 della l. 604/66. 3. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione Territoriale operante presso l‟articolazione territoriale dell‟ente bilaterale di riferimento. In assenza di articolazione territoriale dell‟ente bilaterale la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l‟Ente Bilaterale OBIL a livello nazionale che può comunque procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza. La comunicazione della richiesta di espletamento del presente CCNL riguardanti rapporti tentativo di lavoro negli Istituti compresi nella sfera conciliazione facoltativo interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di applicazione del presente CCNLconciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il decorso di ogni termine di decadenza. 4. La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l‟articolazione territoriale dell‟Ente Bilaterale di riferimento territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle XX.XX. stipulanti. 5. Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite l‟Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani. 6. A carico della parte procedente spetta l‟onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte. La richiesta deve contenere l‟indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l‟istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l‟indicazione dell‟Organizzazione sindacale o Associazione datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta l‟istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l‟azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l‟esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l‟elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura. 7. La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l‟ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione. 8. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni. 9. All‟esito della convocazione delle parti e dell‟istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori parte della Commissione di lavoroConciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni. 10. Il processo verbale di conciliazione, della stessa ANINSEIanche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere: a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i suoi loro rappresentanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola e dello SNALS Conf.SAL 11. La parte interessata alla definizione sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della controversia può richiedere Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell‟Art. 411 c.p.c. 12. Se il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta riesce, la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell‟Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente. 13. Su istanza di parte, l‟esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione. 14. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell‟apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. 15. Qualora le parti, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. anteriormente alla conclusione della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI – per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.. 16. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui all'Artal precedente articolo. 17. 67 Parte Seconda Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all‟ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all‟Art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche. 18. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l‟erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. 19. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l‟atto di certificazione. 20. Ai sensi dell‟Art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando: a) il termine per l‟emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l‟incarico s‟intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine; b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni; c) l‟eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell‟ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l‟espletamento dell‟attività istruttoria. 21. Tale mandato comporta l‟instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi. 22. Il lodo emanato a conclusione dell‟arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti (ai sensi dell‟Art. 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Art. 2113 comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall‟Art. 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell‟Art. 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l‟arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto. 23. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l‟impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e rappresentanze sindacali assistite dalla rispettiva Organizzazione Sindacale. 24. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l‟applicazione o l‟interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNLC.C.N.L., sono regolamentate dall'allegato 5le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale operante presso l‟ente bilaterale di riferimento territoriale ovvero, parte integrante del presente CCNLqualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNLContratto, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI e l’* con l'assistenza: 9 - : 1. per i datori di lavoro, della stessa ANINSEIANINSEI e *, attraverso i suoi rappresentanti; - ; 2. per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – CGIL-CISL- UIL Scuola e dello SNALS Conf.SALSNALS. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente denunciare la controversia all'ANINSEI. all'ANINSEI e all’* I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'ANINSEI e una copia all’* - per gli effetti dell'Artdell'art. 411, comma 3° comma, e Artart. 412 CPC c.p.c. e Artart. 2113 CC c.c. come modificati dalla L. 533/71legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80. Le modalità di attuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sindacale sono regolamentate dall'allegato 5dall’allegato accordo nazionale, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte 1. Le Parti concordano che, qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie individuali singole o plurime inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative all'applicazione sanzioni. 2. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione Territoriale operante presso l’articolazione territoriale dell’EBILA. In assenza di articolazione territoriale di EBILA la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale – EBILA che può comunque procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza. La comunicazione della richiesta di espletamento del presente CCNL riguardanti rapporti tentativo di lavoro negli Istituti compresi nella sfera conciliazione facoltativo interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di applicazione del presente CCNLconciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il decorso di ogni termine di decadenza. 3. La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l’articolazione territoriale dell’Ente Bilaterale – EBILA territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle XX.XX. stipulanti. 4. Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani. 5. A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte. La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione sindacale o Associazione datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura. 6. La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione. 7. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni. 8. All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori parte della Commissione di lavoroConciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni. 9. Il processo verbale di conciliazione, della stessa ANINSEIanche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere: a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i suoi loro rappresentanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola e dello SNALS Conf.SAL 10. La parte interessata alla definizione sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della controversia può richiedere Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’Art. 411 c.p.c. 11. Se il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta riesce, la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente. 12. Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione. 13. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. 14. Qualora le parti, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. anteriormente alla conclusione della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI – per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.. 15. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui all'Artal precedente art. 67 Parte Seconda 8. 16. Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche. 17. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. 18. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione. 19. Ai sensi dell’Art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando: a) il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine; b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni; c) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria. 20. Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi. 21. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti (ai sensi dell’Art. 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Art. 2113 comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall’Art. 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’Art. 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto. 22. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e rappresentanze sindacali assistite dalla rispettiva Organizzazione Sindacale. 23. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNLC.C.N.L., sono regolamentate dall'allegato 5le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale operante presso l’EBILA territoriale ovvero, parte integrante del presente CCNLqualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte 1. Le Parti concordano che, qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie individuali singole o plurime inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative all'applicazione sanzioni. 2. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione Territoriale operante presso l’articolazione territoriale dell’EBILA. In assenza di articolazione territoriale di EBILA la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale – EBILA che può comunque procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza. La comunicazione della richiesta di espletamento del presente CCNL riguardanti rapporti tentativo di lavoro negli Istituti compresi nella sfera conciliazione facoltativo interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di applicazione del presente CCNLconciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il decorso di ogni termine di decadenza. 3. La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l’articolazione territoriale dell’Ente Bilaterale – EBILA territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle XX.XX. stipulanti. 4. Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta 5. A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte. La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione sindacale o Associazione datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura. 6. La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione. 7. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni. 8. All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori parte della Commissione di lavoroConciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni. 9. Il processo verbale di conciliazione, della stessa ANINSEIanche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere: a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i suoi loro rappresentanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola e dello SNALS Conf.SAL 10. La parte interessata alla definizione sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della controversia può richiedere Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’Art. 411 c.p.c. 11. Se il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta riesce, la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente. 12. Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione. 13. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. 14. Qualora le parti, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. anteriormente alla conclusione della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI – per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.. 15. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui all'Artal precedente art. 67 Parte Seconda 8. 16. Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche. 17. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. 18. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione. 19. Ai sensi dell’Art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando: a) il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine; b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni; c) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria. 20. Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi. 21. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti (ai sensi dell’Art. 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Art. 2113 comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall’Art. 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’Art. 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto. 22. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e rappresentanze sindacali assistite dalla rispettiva Organizzazione Sindacale. 23. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNLC.C.N.L., sono regolamentate dall'allegato 5le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale operante presso l’EBILA territoriale ovvero, parte integrante del presente CCNLqualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNLContratto, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - : 1. per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentanti; - ; 2. per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – CGIL-CISL-UIL Scuola e dello SNALS Conf.SALSNALS. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente denunciare la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'ANINSEI - per gli effetti dell'Artdell'art. 411, comma 3° comma, e Artart. 412 CPC c.p.c. e Artart. 2113 CC c.c. come modificati dalla L. 533/71legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80. Le modalità di attuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sindacale sono regolamentate dall'allegato 5dall’allegato accordo nazionale, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola e dello SNALS Conf.SAL. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI – per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione all'applicazio- ne del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano impe- gnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale sin- dacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentantirappresen- tanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Na- zionali della Scuola FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola e dello SNALS Conf.. SAL. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioniasso- ciazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI - per gli effetti ef- fetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati modifi- cati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Artall’Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato dall’allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione all'applicazio- ne del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano impe- gnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale sin- dacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentantirappresen- tanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Na- zionali della Scuola FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola e dello SNALS Conf.. SAL. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta i- scritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioniasso- ciazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI - per gli effetti ef- fetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati modifi- cati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Artall’Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato dall’allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

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