Common use of Composizione delle controversie in sede sindacale Clause in Contracts

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola e dello SNALS Conf.SAL. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI – per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: www.sgtmultiservizi.it, www.unistrada.it, www.cislscuolaromagna.it

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione all'applicazio- ne del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano impe- gnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale sin- dacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentantirappresen- tanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Na- zionali della Scuola FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola e dello SNALS Conf.. SAL. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta i- scritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioniasso- ciazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI - per gli effetti ef- fetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati modifi- cati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Artall’Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato dall’allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: www.cislscuolapiemonte.it

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione all'applicazio- ne del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano impe- gnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale sin- dacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentantirappresen- tanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Na- zionali della Scuola FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola e dello SNALS Conf.. SAL. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioniasso- ciazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI - per gli effetti ef- fetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati modifi- cati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Artall’Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato dall’allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: Accordo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa Di Docenza Nelle Istituzioni Scolastiche Paritarie

Composizione delle controversie in sede sindacale. Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, le parti firmatarie si impegnano a privilegiare e a valorizzare il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'ANINSEI con l'assistenza: 9 - per i datori di lavoro, della stessa ANINSEI, attraverso i suoi rappresentanti; - per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali della Scuola FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola e dello SNALS Conf.SAL. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare contestualmente la controversia all'ANINSEI. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalle XX.XX. della scuola all'Ufficio del Lavoro competente per territorio e una copia all'ANINSEI – per gli effetti dell'Art. 411, comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modificati dalla L. 533/71, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro. Le modalità di attuazione del tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui all'Art. 67 Parte Seconda del presente CCNL, sono regolamentate dall'allegato 5, parte integrante del presente CCNL.

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Samples: brescia.cislscuolalombardia.it