Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all’applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto. La Commissione di conciliazione provinciale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civilec.p.c., come modificati dal Decreto Legislativo D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali indi- viduali singole o plurime, plurime relative all’applicazione del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende compre- se nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Terri- toriale di conciliazione, conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede le associazioni degli agenti e rappresentanti di una delle Associazioni Imprenditoriali commercio stipulanti il presente ContrattoAccordo territorialmente competenti o, in man- canza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali. La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavorole case mandanti, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorioalla quale aderi- sce la casa mandante;
b) per i lavoratori, gli agenti o rappresentanti di commercio,da un rappresentante dell’Organizzazione dell’Or- ganizzazione sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT–CISL, della UILTuCS–UIL, della FILCAMS-–CGIL, della FISASCAT-CISL UGL–Terziario, o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l’agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l’agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo Accordo Collettivo che disciplina il rapporto di lavoro la- voro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge Legge n. 533/73 e dal D. LgsD.Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Economico Colletti- vo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della proceduraNazionale.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione, conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede le associazioni degli agenti e rappresentanti di una delle Associazioni Imprenditoriali commercio stipulanti il presente Contratto. accordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavorole case mandanti, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territoriodell'Associazione alla quale aderisce la casa mandante;
b) per i lavoratorigli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT-CISL, della UILTUCS - UIL, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL U.G.L., o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. LgsD.Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Economico Collettivo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4Nazionale. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare Le parti convengono che le procedure di cui al presente articoloarticolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedurafatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 Civile e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387successive modificazioni, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all’applicazione all'applicazione del presente Contratto, è previsto potrà essere effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto. La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
a) : - per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione dell'Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;
b) ; - per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UILCISL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale, ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provvederà provvedere entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98successive modificazioni. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. : il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. ; la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. ; la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 successive modificazioni in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4all'art. 4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari, CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, plurime relative all’applicazione del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione, conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede le associazioni degli agenti e rappresentanti di una delle Associazioni Imprenditoriali commercio stipulanti il presente Contratto. accordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavorole case mandanti, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorioalla quale aderisce la casa mandante;
b) per i lavoratorigli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT-CISL, della UILTUCS – UIL, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL U.G.L., o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l’agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l’agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. LgsD.Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Economico Collettivo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della proceduraNazionale.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione, conciliazione costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente ContrattoTerritoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza dell'Associazione o cui abbia conferito mandato Unione competente per territorio;
b) per i lavoratorigli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT-CISL, della UILTUCS - UIL, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL U.G.L., o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. LgsD.Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Economico Collettivo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4Nazionale. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare Le parti convengono che le procedure di cui al presente articoloarticolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedurafatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Samples: Economic Collective Agreement
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione, conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede le associazioni degli agenti e rappresentanti di una delle Associazioni Imprenditoriali commercio stipulanti il presente Contratto. accordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavorole case mandanti, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territoriodell'Associazione alla quale aderisce la casa mandante;
b) per i lavoratorigli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT-CISL, della UILTUCS - UIL, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL U.G.L., o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. LgsD.Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Economico Collettivo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della proceduraNazionale.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, plurime relative all’applicazione del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione, conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente ContrattoTerritoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato Unione competente per territorio;
b) per i lavoratorigli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT- CISL, della UILTUCS – UIL, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL U.G.L., o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l’agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 dall’art.37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l’agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Economico Collettivo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4Nazionale. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare Le parti convengono che le procedure di cui al presente articoloarticolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall’entrata in vigore del presente accorso, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedurafatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Composizione delle controversie – Procedure. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, plurime relative all’applicazione del presente ContrattoAccordo Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazioneconciliazione competente per territorio, costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede di una le sedi delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente ContrattoOrganizzazioni sindacali stipulanti.
2. La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
a) per i datori di lavorogli Intermediari Finanziari, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territoriodelle Associazioni firmatarie il presente Accordo;
b) per i lavoratorigli Agenti, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, Accordo Collettivo cui il lavoratore l’Agente sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L’Associazione imprenditoriale, imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori degli Agenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione provvederà entro 20 30 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
6. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l’Agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. a) il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c4, cod.civ., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Collettivo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4Nazionale. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare Le parti convengono che le procedure di cui al presente articoloarticolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo Collettivo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedurafatti salvi gli accordi individuali già in atto in materia.
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Samples: Collective Agreement
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati mo- dificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, plurime relative all’applicazione del presente ContrattoAc- cordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle azien- de comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto pre- visto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità mo- dalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione, con- ciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede le associazioni degli agenti e rappresentanti di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti commercio stipu- lanti il presente ContrattoAccordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le rispettive as- sociazioni imprenditoriali. La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavorole case mandanti, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorioalla quale aderisce la casa mandante;
b) per i lavoratorigli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell’Organizzazione dell’Organizzazio- ne sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT- CISL, della UILTUCS - UIL, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL U.G.L., o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l’agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:.
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo Accordo Collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civilec.p.c., come modificati dal Decreto Legislativo D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali indi- viduali singole o plurime, plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende compre- se nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Terri- toriale di conciliazione, conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede le associazioni degli agenti e rappresentanti di una delle Associazioni Imprenditoriali commercio stipulanti il presente ContrattoAccordo territorialmente competenti o, in man- canza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali. La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavorole case mandanti, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territoriodell'Associazione alla quale aderi- sce la casa mandante;
b) per i lavoratori, gli agenti o rappresentanti di commercio,da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Or- ganizzazione sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT–CISL, della UILTuCS–UIL, della FILCAMS-–CGIL, della FISASCAT-CISL UGL–Terziario, o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo Accordo Collettivo che disciplina il rapporto di lavoro la- voro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge Legge n. 533/73 e dal D. LgsD.Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Economico Colletti- vo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della proceduraNazionale.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Composizione delle controversie – Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civileprocedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione, conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale o presso la sede le associazioni degli agenti e rappresentanti di una delle Associazioni Imprenditoriali commercio stipulanti il presente ContrattoAccordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali. La Commissione di conciliazione provinciale territoriale è composta:
a) per i datori di lavorole case mandanti, da un rappresentante dell’Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territoriodell'Associazione alla quale aderisce la casa mandante;
b) per i lavoratori, gli agenti o rappresentanti di commercio,da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente ContrattoAccordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT- CISL, della UILTUCS - UIL, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL U.G.L., o della UILTuCS-UILUSARCI, cui il lavoratore l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/e/ o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale, L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione con mezzi idonei per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, comunicazione la Commissione Paritetica Provinciale Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. La Commissione Paritetica Provinciale Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al Contratto contratto o accordo collettivo Accordo Collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c.4, C.C., 410 e 411 c.p.c. C.P.C. come modificati dalla legge Legge n. 533/73 e dal D. LgsD.Lgs. 80/98 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Provinciale Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto cheAccordo Economico Collettivo, pertanto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art.4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo, questa sarà sospesa fino alla conclusione della proceduraNazionale.
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