Composizione delle controversie – Procedure. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Accordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. 2. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio; b) per gli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo ♠ cui l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato. 3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. 4. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 5. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. 6. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato. 7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. 8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: A. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; B. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; C. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. 10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Composizione delle controversie – Procedure. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli arttdall’art. 410 e seguenti 412-ter del Codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione all’applicazione del presente Accordo Economico Collettivo contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivocontratto, è previsto il possibile promuovere un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella presso la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
2appositamente costituita. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione dell’Associazione competente per territorio;
b) per gli agenti o rappresentanti di commercioi lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo ♠ contratto cui l'agente o rappresentante il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L'Associazione L’Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione l’Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di: di lettera raccomandata ARA/R, trasmissione a mezzo fax, fax o consegna a mano in duplice copia, copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
6. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale territoriale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
A. 1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
B. 2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavorolavoro;
C. 3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivocontratto. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, che pertanto resta demandata questa verrà sospesa fino alla Commissione Paritetica Nazionale. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, fatti salvi gli accordi già in atto in materiaconclusione della procedura.
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Composizione delle controversie – Procedure. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civileProcedura Civile e successive modificazioni, per tutte le controversie individuali singole o plurime plurime, relative all'applicazione del presente Accordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico CollettivoContratto, è previsto potrà essere effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo Art., da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione conciliazione, costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
2o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto. La Commissione di conciliazione territoriale provinciale è composta:
a) : - per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di appartenenza o Unione cui abbia conferito mandato competente per territorio;
b) ; - per gli agenti o rappresentanti di commercioi lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo ♠ Contratto, della FS-COSP cui l'agente o rappresentante il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L'Associazione imprenditoriale imprenditoriale, ovvero l'Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale provvederà Provinciale provvedere entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
6. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.
8. e successive modificazioni. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
A. : il richiamo al contratto Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
B. ; la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
C. ; la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. e successive modificazioni in sede di Commissione Paritetica Territoriale Provinciale di conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico CollettivoContratto che, che pertanto pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica NazionaleNazionale di cui all'art. Le parti convengono che le procedure 4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordoArt., fatti salvi gli accordi già in atto in materiaquesta sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
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Samples: Contratto Delle Guardie Campestri
Composizione delle controversie – Procedure. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civilecivile e successive modificazioni, per tutte le controversie individuali singole o plurime plurime, relative all'applicazione del presente Accordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivocontratto, è previsto potrà essere effettuato il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione conciliazione, costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
2bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto. La Commissione di conciliazione territoriale provinciale è composta:
a) : - per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di appartenenza o Unione cui abbia conferito mandato competente per territorio;
b) ; - per gli agenti o rappresentanti di commercioi lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo ♠ contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL, cui l'agente o rappresentante il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L'Associazione imprenditoriale imprenditoriale, ovvero l'Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo decreto legislativo n. 80/98.
680/1998. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo decreto legislativo n. 80/98 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio il lavoratore conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.
8cod. proc. civ. e successive modificazioni. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
A. : il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
B. ; la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere siano depositate presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavoro;
C. lavoro; la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c4 cod. civ., 410 e 411 c.p.ccod. proc. civ. e successive modificazioni in sede di Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivocontratto che, che pertanto pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionaleparitetica nazionale di cui all'art. Le parti convengono che le procedure 4. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordoarticolo, fatti salvi gli accordi già in atto in materiaquesta sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
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Composizione delle controversie – Procedure. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli arttdall'art. 410 e seguenti 412-ter del Codice codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Accordo Economico Collettivo contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivocontratto, è previsto il possibile promuovere un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella presso la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
2appositamente costituita. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio;territorio;
b) per gli agenti o rappresentanti di commercioi lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo ♠ contratto cui l'agente o rappresentante il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di: di lettera raccomandata ARA/R, trasmissione a mezzo fax, fax o consegna a mano in duplice copia, copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
6. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.
7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale territoriale del Lavoro lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
A. 1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;conciliata;
B. 2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale provinciale del Lavoro;lavoro;
C. 3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivocontratto. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, che pertanto resta demandata questa verrà sospesa fino alla Commissione Paritetica Nazionale. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non prima di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, fatti salvi gli accordi già in atto in materiaconclusione della procedura.
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