Comprova dei requisiti di Legge - cauzione definitiva. Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’Aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire alla Regione Autonoma della Sardegna (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) tutta la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per poter procedere alla formalizzazione del contratto, ivi compreso un idoneo documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/06. A norma dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica il beneficio della riduzione delle cauzioni alla metà, come previsto dall'art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006. La garanzia fideiussoria definitiva può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga e il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti del soggetto per il quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per l’esecuzione dell’appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione resterà vincolata, in caso di eventuali contestazioni e vertenze che sorgessero tra le parti, fino a che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze medesime. La stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all’eventuale reintegro sono a carico dell’Aggiudicatario. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dare luogo. La risoluzione del contratto per causa dell’Aggiudicatario determinerà l’incameramento della cauzione definitiva e l’accollo da parte dell’Aggiudicatario, dei maggiori oneri che dovrà sostenere la stazione appaltante per il rinnovo della procedura o l’aggiudicazione all’impresa che segue in graduatoria, fatti salvi ulteriori danni.
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Samples: Procurement Agreement, Procurement Agreement
Comprova dei requisiti di Legge - cauzione definitiva. Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’Aggiudicatario l’aggiudicatario provvisorio dovrà dovrà, far pervenire alla Regione Autonoma della a Sardegna IT (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) tutta la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per poter procedere alla formalizzazione del contratto, ivi compreso un idoneo documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgsD.Lgs. n. 163/06. A norma dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una La mancata costituzione della garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, determina la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica il beneficio revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della riduzione delle cauzioni alla metà, come previsto dall'art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006cauzione provvisoria. La garanzia fideiussoria definitiva può essere fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia dovrà essere incondizionata e delle finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga e il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti del soggetto per il quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per l’esecuzione dell’appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione resterà vincolata, in caso di eventuali contestazioni e vertenze che sorgessero tra le parti, fino a che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze medesime. La stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Aggiudicatario all’aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all’eventuale reintegro sono a carico dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario possa dare luogo. La risoluzione del contratto per causa dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario determinerà l’incameramento della cauzione definitiva e l’accollo da parte dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, dei maggiori oneri che dovrà sostenere la stazione appaltante per il rinnovo della procedura o l’aggiudicazione all’impresa che segue in graduatoria, fatti salvi ulteriori danni. La garanzia sarà svincolata e, comunque, cesserà di avere effetto, secondo quanto previsto dall’art. 113 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 163/06.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Comprova dei requisiti di Legge - cauzione definitiva. Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’Aggiudicatario l’aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire alla Regione Autonoma della a Sardegna IT (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) tutta la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per poter procedere alla formalizzazione del contratto, ivi compreso un idoneo documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgsD.Lgs. n. 163/06. A norma dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una La mancata costituzione della garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, determina la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica il beneficio revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della riduzione delle cauzioni alla metà, come previsto dall'art. 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006cauzione provvisoria. La garanzia fideiussoria definitiva può essere fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia dovrà essere incondizionata e delle finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga e il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti del soggetto per il quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per l’esecuzione dell’appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione resterà vincolata, in caso di eventuali contestazioni e vertenze che sorgessero tra le parti, fino a che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze medesime. La stazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Aggiudicatario all’aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all’eventuale reintegro sono a carico dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario dall’aggiudicatario possa dare luogo. La risoluzione del contratto per causa dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario determinerà l’incameramento della cauzione definitiva e l’accollo da parte dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario, dei maggiori oneri che dovrà sostenere la stazione appaltante per il rinnovo della procedura o l’aggiudicazione all’impresa che segue in graduatoria, fatti salvi ulteriori danni. La garanzia sarà svincolata e, comunque, cesserà di avere effetto, secondo quanto previsto dall’art. 113 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 163/2006.
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Samples: Service Agreement