Common use of Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate Clause in Contracts

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. 9.1. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all’estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L’obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle sedute consiliari.

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Samples: www.gruppofos.it, www.arterrabio.it, www.confinvest.it

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. 9.11. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all’estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L’obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle sedute consiliari.

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Samples: clabo.it

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. 9.1. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all’estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L’obbligo alla della riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle sedute consiliariconsigliari.

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Samples: www.leonefilmgroup.com

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. 9.11. I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all’estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L’obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle sedute consiliari.

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Samples: ediliziacrobatica.com