Comunicazione dati sui servizi. 24.1 Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere all’Ufficio d’Ambito entro due mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio: a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto; b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a: 1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente; 2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione; 3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale); 4. quantitativi di acqua non contabilizzata; 5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata; 6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti; 7. dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni; c) i bilanci; d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 28.1 dell’articolo 28 (“Carta dei Servizi”); e) il piano industriale completo degli investimenti e relative fonti di copertura; f) copia di ogni modifica statutaria. 24.2 Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’Ufficio d’Xxxxxx può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta scritta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti. 24.3 Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione di cui all’art. 36. 24.4 Il Gestore si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito tutti i dati e le informazioni, necessarie all’adempimento di obblighi definiti da delibere o comunicazioni dell’ARERA, secondo i tempi individuati dall’Ufficio d’Ambito e utili allo stesso Ufficio d’Ambito per il rispetto dei termini imposti dall’ARERA. 24.5 Nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo di cui al paragrafo che precede che determini il mancato rispetto del termine di consegna imposto dall’ARERA dal quale discenda il posizionamento in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito per un valore pari a zero, quest’ultimo applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione, di cui all’art. 36 paragrafo 36.3.
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Samples: Convenzione
Comunicazione dati sui servizi. 24.1 1. I dati relativi al bilancio d’esercizio ed ai documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell’articolo 28 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), verranno trasmessi all’Ufficio d’Ambito entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, compreso il Libro Cespiti.
2. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all’Ufficio d’Ambito d’Ambito, con riferimento al servizio di acquedotto, entro due mesi 1 (uno) mese dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispettorispetto in attuazione del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale, ecc.);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli investimenti, interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione realizzazione;
8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile dati relativi ai risultati delle analisi periodiche sulla qualità dell’acqua in entrata e in uscita dagli impianti di potabilizzazione;
c) i dati relativi agli investimenti ed ai cespiti ammortizzabilitempi di realizzazione, nonché indicazione con l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
c) . A tal fine il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i bilancitempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 28.1 1 dell’articolo 28 32 (“Carta della qualità dei Serviziservizi”);
e) nel caso in cui sia stato redatto, il piano industriale completo degli investimenti e relative fonti di copertura;
f) copia di ogni modifica statutariabilancio sociale.
24.2 3. L’Ufficio d’Ambito ha inoltre la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all’esistenza di eventuali contenziosi.
4. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafoparagrafo 1, l’Ufficio d’Xxxxxx può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedenteivi previsti; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, domanda salvo motivata richiesta scritta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
24.3 Nel caso 5. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all’Ufficio d’Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di mancata ottemperanza agli obblighi eventi che possono avere impatto su scostamenti tra l’attuazione del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e le modalità di gestione del Servizio.
6. Il Gestore è tenuto a creare ed aggiornare periodicamente, anche in collaborazione con i Comuni o mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzi per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.
7. Il Gestore è tenuto a collaborare con l’Ufficio d’Xxxxxx in relazione all’attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, rendendo il parere di cui ai paragrafi precedenti l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione di cui all’art. 36all’articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale.
24.4 Il Gestore si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito tutti i dati e le informazioni, necessarie all’adempimento di obblighi definiti da delibere o comunicazioni dell’ARERA, secondo i tempi individuati dall’Ufficio d’Ambito e utili allo stesso Ufficio d’Ambito per il rispetto dei termini imposti dall’ARERA.
24.5 Nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo di cui al paragrafo che precede che determini il mancato rispetto del termine di consegna imposto dall’ARERA dal quale discenda il posizionamento in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito per un valore pari a zero, quest’ultimo applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione, di cui all’art. 36 paragrafo 36.3.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Acquedotto
Comunicazione dati sui servizi. 24.1 Il Gestore23.1 La Società, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere all’Ufficio d’Ambito entro due mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispettorispetto (in adempimento alle delibere dell’XXXXX, x. 000/0000 XXXXX e n. 917/2017 RQTI;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
c) i bilanci;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 28.1 26.1 dell’articolo 28 26 (“Carta dei Servizi”);
e) il piano industriale completo degli investimenti e relative fonti di copertura;
f) copia di ogni modifica statutaria.
24.2 23.2 Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’Ufficio d’Xxxxxx d’Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore alla Società la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore la Società è tenuto tenuta a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta scritta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
24.3 23.3 Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore alla Società le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione scrittura di cui all’art. 3633.
24.4 Il Gestore 23.4 La Società si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito tutti i dati e le informazioni, necessarie all’adempimento di obblighi definiti da delibere o comunicazioni dell’ARERA, secondo i tempi individuati dall’Ufficio d’Ambito e utili allo stesso Ufficio d’Ambito per il rispetto dei termini imposti dall’ARERA.
24.5 23.5 Nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo di cui al paragrafo che precede che determini il mancato rispetto del termine di consegna imposto dall’ARERA dal quale discenda il posizionamento in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito per un valore pari a zero, quest’ultimo applicherà al Gestore alla Società le penalizzazioni previste dalla presente Convenzionescrittura, di cui all’art. 36 33 paragrafo 36.333.3.
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Samples: Accordo Di Regolazione Dei Rapporti
Comunicazione dati sui servizi. 24.1 1. I dati relativi al bilancio d’esercizio ed ai documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell’articolo 28 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), verranno trasmessi all’Ufficio d’Ambito entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, compreso il Libro Cespiti.
2. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all’Ufficio d’Ambito d’Ambito, entro due mesi 1 (uno) mese dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispettorispetto in attuazione del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale, ecc.);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli investimenti, interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione realizzazione;
8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
9. dati relativi ai risultati delle analisi periodiche sulla qualità dell’acqua in entrata e in uscita dagli impianti di potabilizzazione e di depurazione;
c) i dati relativi agli investimenti ed ai cespiti ammortizzabilitempi di realizzazione, nonché indicazione con l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
c) . A tal fine il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i bilancitempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 28.1 1 dell’articolo 28 32 (“Carta della qualità dei Serviziservizi”);
e) nel caso in cui sia stato redatto, il piano industriale completo degli investimenti e relative fonti di copertura;
f) copia di ogni modifica statutariabilancio sociale.
24.2 3. L’Ufficio d’Ambito ha inoltre la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all’esistenza di eventuali contenziosi.
4. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafoparagrafo 1, l’Ufficio d’Xxxxxx può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedenteivi previsti; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, domanda salvo motivata richiesta scritta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
24.3 Nel caso 5. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all’Ufficio d’Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di mancata ottemperanza agli obblighi eventi che possono avere impatto su scostamenti tra l’attuazione del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e le modalità di gestione del Servizio.
6. Il Gestore è tenuto a creare ed aggiornare periodicamente, anche in collaborazione con i Comuni o mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzi per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.
7. Il Gestore è tenuto a collaborare con l’Ufficio d’Xxxxxx in relazione all’attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, rendendo il parere di cui ai paragrafi precedenti l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione di cui all’art. 36all’articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale.
24.4 Il Gestore si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito tutti i dati e le informazioni, necessarie all’adempimento di obblighi definiti da delibere o comunicazioni dell’ARERA, secondo i tempi individuati dall’Ufficio d’Ambito e utili allo stesso Ufficio d’Ambito per il rispetto dei termini imposti dall’ARERA.
24.5 Nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo di cui al paragrafo che precede che determini il mancato rispetto del termine di consegna imposto dall’ARERA dal quale discenda il posizionamento in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito per un valore pari a zero, quest’ultimo applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione, di cui all’art. 36 paragrafo 36.3.
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Samples: Service Agreement
Comunicazione dati sui servizi. 24.1 27.1. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi orga- nismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere all’Ufficio d’Ambito entro due mesi dall’approvazione annualmente all’Autorità, a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. : - quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. ; - quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. distri- buzione; - quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
4. ; - quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. ; - quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. c) caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. d) dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
ce) componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzio- ne dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
f) i bilancibilanci e i documenti di cui al precedente articolo 25 (“Controllo da parte della Autorità”);
dg) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 28.1 1 dell’articolo 28 29 (“Carta dei Servizi”);
e) il piano industriale completo degli investimenti e relative fonti di copertura;
f) copia di ogni modifica statutaria.
24.2 27.2. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’Ufficio d’Xxxxxx l’Autorità può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta scritta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
24.3 27.3. Nel caso disciplinare Tecnico sono ulteriormente definite le modalità di mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi precedenti l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione di cui all’art. 36comunicazione dei dati tecnici ed economici sui servizi gestiti.
24.4 Il Gestore si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito tutti i dati e le informazioni, necessarie all’adempimento di obblighi definiti da delibere o comunicazioni dell’ARERA, secondo i tempi individuati dall’Ufficio d’Ambito e utili allo stesso Ufficio d’Ambito per il rispetto dei termini imposti dall’ARERA.
24.5 Nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo di cui al paragrafo che precede che determini il mancato rispetto del termine di consegna imposto dall’ARERA dal quale discenda il posizionamento in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito per un valore pari a zero, quest’ultimo applicherà al Gestore le penalizzazioni previste dalla presente Convenzione, di cui all’art. 36 paragrafo 36.3.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Sii