Comunicazione di avvio del procedimento. 1. Il Responsabile del procedimento comunica l’avvio del procedimento ai soggetti: a) nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o da regolamenti; c) individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari nei cui confronti dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. 2. Si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento soltanto in casi eccezionali per particolari esigenze di celerità, da motivarsi specificamente nel provvedimento finale o in altri atti del procedimento. 3. I soggetti, indicati dal comma 1, sono informati dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le seguenti indicazioni: a) l’Amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento; c) l’ufficio competente e il Responsabile del procedimento; d) il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili in caso di inerzia o di inadempienza dell’Amministrazione; e) la data di acquisizione al protocollo della relativa richiesta, o altra data certa, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte; f) l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso; g) il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale. 4. Qualora la comunicazione personale non sia possibile per l’alto numero di destinatari, da valutarsi concretamente, caso per caso, dal Responsabile del procedimento in rapporto alle circostanze, ovvero se risulti, per altri motivi, particolarmente gravosa ovvero se per tutti o per taluni di essi la stessa risulti impossibile, il Responsabile del procedimento provvede a rendere noti, in seguito a provvedimento motivato, tutti gli elementi indicati dal comma precedente attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune della comunicazione di avvio del procedimento, contenente la ragione della deroga, o attraverso altra forma idonea di pubblicità concordata con il Dirigente della unità organizzativa, quali la pubblicazione su uno o più quotidiani ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 5. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno diritto a ricevere l’informazione dell’avvio del procedimento, mediante segnalazione scritta al Dirigente o, se noto, al Responsabile del medesimo procedimento. Questi è tenuto a fornire i chiarimenti o le integrazioni necessarie entro cinque giorni dalla ricezione della segnalazione. 6. La comunicazione può essere effettuata anche mediante fax, o per via telegrafica o telematica, comunque garantendo la conservazione al fascicolo del procedimento della prova dell’avvenuta comunicazione. 7. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari ed urgenti, anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, quando ricorrano ragioni connesse alla tutela dell’interesse generale.
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Comunicazione di avvio del procedimento. 1. Il Responsabile responsabile del procedimento comunica l’avvio del procedimento ai soggettiprocedimento:
a) nei confronti dei quali il ai destinatari del provvedimento finale è destinato a produrre effetti direttifinale;
b) la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o da regolamentiai soggetti che per legge devono intervenirvi;
c) ai controinteressati, se individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari nei cui confronti dal provvedimento possa derivare un pregiudizioindividuabili.
2. Si prescinde dalla Qualora il numero dei destinatari ai sensi del comma precedente sia tale da rendere eccessivamente gravoso tale adempimento, il Comune di Bari procede ad effettuare la comunicazione attraverso mezzi ritenuti idonei, in particolare tramite l’albo pretorio comunale, la diffusione di manifesti sul territorio comunale, la pubblicazione sul sito internet del Comune o su quotidiani a rilevanza locale e/o nazionale.
3. La comunicazione non è necessaria ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, come, a titolo esemplificativo, per le ordinanze di cui agli artt. 50 e 54 D.lgs. 267/2000 e per gli altri provvedimenti connotati da particolare urgenza. La sussistenza di tali ragioni dovrà essere adeguatamente dimostrata in sede di motivazione del provvedimento finale.
4. La comunicazione di avvio del procedimento soltanto in casi eccezionali è personale, è fatta per particolari esigenze di celerità, da motivarsi specificamente nel provvedimento finale o in altri atti del procedimento.
3. I soggetti, indicati dal comma 1, sono informati dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente iscritto e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l’Amministrazione competentel’ufficio competente per il procedimento, ove si può prendere visione degli atti, con i relativi orari di apertura al pubblico;
b) l’oggetto le generalità del responsabile del procedimento, nonché i riferimenti per contattarlo (qualora il nome del responsabile del procedimento non sia individuabile immediatamente, devono essere comunicate all’interessato le modalità ed i tempi con cui sarà messo a conoscenza del nominativo del responsabile);
c) l’ufficio competente e il Responsabile l’oggetto del procedimento;
d) il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili deve concludersi;
e) i rimedi esperibili in caso di inerzia o di inadempienza dell’Amministrazione;
ef) la data di acquisizione al presentazione dell’istanza con il numero di protocollo della relativa richiestaattribuito, o altra data certa, nel caso di nei procedimenti ad iniziativa di parte;
f) l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
g) l’indicazione del Direttore Generale quale titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, cui il soggetto competente all’adozione privato può rivolgere l’istanza di definizione (tardiva) del provvedimento finaleprocedimento.
45. Qualora la comunicazione personale non sia possibile per l’alto numero di destinatari, da valutarsi concretamente, caso per caso, dal Responsabile del procedimento in rapporto alle circostanze, ovvero se risulti, per altri motivi, particolarmente gravosa ovvero se per tutti o per taluni di essi la stessa risulti impossibile, il Responsabile del procedimento provvede Non sono soggetti a rendere noti, in seguito a provvedimento motivato, tutti gli elementi indicati dal comma precedente attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune della comunicazione di avvio del procedimentoprocedimento gli atti normativi, contenente amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la ragione della deroga, o attraverso altra forma idonea di pubblicità concordata con il Dirigente della unità organizzativa, quali la pubblicazione su uno o più quotidiani ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
5. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno diritto a ricevere l’informazione dell’avvio del procedimento, mediante segnalazione scritta al Dirigente o, se noto, al Responsabile del medesimo procedimento. Questi è tenuto a fornire i chiarimenti o le integrazioni necessarie entro cinque giorni dalla ricezione della segnalazioneformazione.
6. La comunicazione può essere effettuata anche mediante faxdi cui al comma 1 è altresì obbligatoria nei casi di sospensione dell’efficacia del provvedimento, di revoca o per via telegrafica modifica del provvedimento e di annullamento d’ufficio, convalida o telematicaratifica del provvedimento, comunque garantendo la conservazione al fascicolo del procedimento della prova dell’avvenuta comunicazioneprevisti dagli artt. 35, 36 e 38.
7. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari ed urgenti, anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, quando ricorrano ragioni connesse alla tutela dell’interesse generale.
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Samples: Regolamento in Materia Di Procedimento Amministrativo
Comunicazione di avvio del procedimento. 1. Il Responsabile Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento comunica l’avvio dà comunicazione dell’avvio del procedimento stesso ai soggetti:
a) soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
b) effetto, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi legge o da regolamenti;
c) regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari nei individuabili, cui confronti dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. Si prescinde dalla Nella comunicazione di avvio del procedimento soltanto in casi eccezionali per particolari esigenze di celerità, da motivarsi specificamente nel provvedimento finale o in altri atti del procedimento.
3. I soggetti, indicati dal comma 1, sono informati dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le seguenti indicazionidevono essere indicati:
a) l’Amministrazione competentel’oggetto del procedimento promosso;
b) l’oggetto l’ufficio ed il responsabile od i responsabili del procedimento;
c) l’ufficio competente e il Responsabile del procedimento;
d) il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili in caso di inerzia o di inadempienza dell’Amministrazione;
e) la data di acquisizione al protocollo della relativa richiesta, o altra data certa, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte;
f) l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accessoatti;
gd) l’orario di ricevimento del pubblico.
3. Qualora, per il soggetto competente all’adozione numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del provvedimento finaleprocedimento adotta le seguenti forme di pubblicità, aggiuntive rispetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio: affissione dell’avviso presso il settore e presso le sedi delle circoscrizioni; comunicati stampa e/o avvisi pubblici. Il responsabile del procedimento può adottare altre forme di pubblicità comunque idonee ad assicurare la conoscenza dell’inizio del procedimento a tutti gli interessati.
4. Qualora Nei procedimenti ove siano previsti sopralluoghi od ispezioni, la comunicazione personale non sia possibile per l’alto numero sulla data di destinatarieffettuazione dei predetti accertamenti deve pervenire agli interessati con almeno quarantotto ore di anticipo, fatti salvi i casi di straordinaria urgenza che devono essere congruamente motivati ed i diversi termini previsti da valutarsi concretamente, caso per caso, dal Responsabile del procedimento in rapporto alle circostanze, ovvero se risulti, per altri motivi, particolarmente gravosa ovvero se per tutti o per taluni di essi la stessa risulti impossibile, il Responsabile del procedimento provvede a rendere noti, in seguito a provvedimento motivato, tutti gli elementi indicati dal comma precedente attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune della comunicazione di avvio del procedimento, contenente la ragione della deroga, o attraverso altra forma idonea di pubblicità concordata con il Dirigente della unità organizzativa, quali la pubblicazione su uno o più quotidiani ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82di legge.
5. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione possono può essere fatte fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno diritto a ricevere l’informazione dell’avvio del procedimentoabbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al Dirigente odirigente preposto al settore competente, se noto, al Responsabile del medesimo procedimento. Questi il quale è tenuto a fornire i gli opportuni chiarimenti o ad adottare le integrazioni misure necessarie entro cinque giorni dalla ricezione della segnalazionei successivi venti giorni.
6. La comunicazione può essere effettuata anche mediante fax, o per via telegrafica o telematica, comunque garantendo la conservazione al fascicolo del procedimento della prova dell’avvenuta comunicazione.
7. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari ed urgenti, anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, quando ricorrano ragioni connesse alla tutela dell’interesse generale.
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Comunicazione di avvio del procedimento. 1. Il Responsabile Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento comunica l’avvio procedimento, l’unità organizzative responsabile dà notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti:
a) soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
b) , ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi legge o da regolamenti;
c) regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari nei cui confronti dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. Si prescinde dalla La comunicazione ai soggetti di avvio del procedimento soltanto cui al comma precedente avviene in casi eccezionali forma personale e per particolari esigenze di celeritàiscritto e può essere inviata anche per posta, da motivarsi specificamente nel provvedimento finale per fax o in altri atti del procedimentovia telematica ed indica l’unità organizzativa responsabile.
3. I soggetti, Nella comunicazione devono essere indicati dal comma 1, sono informati dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le seguenti indicazioni:
a) l’Amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento;
c) l’ufficio competente il numero di protocollo generale e il Responsabile del procedimento;
d) il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili in caso di inerzia o di inadempienza dell’Amministrazione;
e) la data di acquisizione al protocollo presentazione della relativa richiesta, o altra data certa, nel caso di istanza nei procedimenti ad iniziativa di parte;
f) l’ufficio , l'unità organizzativa responsabile, l'oggetto del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento ed eventualmente dell'addetto all'istruttoria, la sede dell'unità organizzativa presso cui la quale si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto atti, l'orario di accesso;
g) , il soggetto competente all’adozione numero di telefono dell'ufficio, la data di inizio del provvedimento finaleprocedimento ed il termine previsto per la sua conclusione, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.
4. Qualora la Qualora, per il numero o l'incertezza degli aventi titolo alla comunicazione personale non sia possibile per l’alto numero di destinataripersonale, da valutarsi concretamente, caso per caso, dal Responsabile del procedimento in rapporto alle circostanze, ovvero se questa risulti, per altri motivi, particolarmente gravosa ovvero se per tutti o per taluni di essi la stessa risulti impossibileessi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il Responsabile del procedimento provvede a rendere notiprocede ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, in seguito a provvedimento motivato, tutti gli elementi indicati dal comma precedente attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune della comunicazione mediante forme idonee di avvio del procedimento, contenente la ragione della deroga, o attraverso altra forma idonea di pubblicità concordata con il Dirigente della unità organizzativa, quali la pubblicazione su uno o più quotidiani ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica, previste dalle specifiche norme del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82pubblicità.
5. L’omissioneLa comunicazione di cui al presente articolo viene effettuata anche per i procedimenti ad iniziativa di parte nonché per quelli relativi alle attività amministrative a carattere vincolato.
6. L'omissione, il ritardo o l’incompletezza l'incompletezza della comunicazione possono può essere fatte fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno diritto a ricevere l’informazione dell’avvio del procedimentoabbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al Dirigente opreposto all'unità organizzativa responsabile, se noto, al Responsabile del medesimo procedimento. Questi il quale è tenuto nel termine di 15 (quindici) giorni a fornire i gli opportuni chiarimenti o e ad adottare le integrazioni necessarie entro cinque giorni dalla ricezione della segnalazione.
6. La comunicazione può essere effettuata anche mediante fax, o per via telegrafica o telematica, comunque garantendo la conservazione al fascicolo del procedimento della prova dell’avvenuta comunicazione.
7. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari ed urgentimisure necessarie, anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del ai fini dei termini posti per l'intervento dei privati nel procedimento, quando ricorrano ragioni connesse alla tutela dell’interesse generale.
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