Conciliazione paritetica. La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le Società di Assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore R.C. Auto. Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,00. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile, Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri, Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri
Conciliazione paritetica. La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le Società di Assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore R.C. Autor.c. auto. Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri R.C. Auto r.c. auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000,0015.000,00 euro. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: • abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto risposta, oppure • abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure • non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della Società). Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.
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