CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Art. 38: Disdetta durante il periodo di prova Art. 39: Disdetta dopo il periodo di prova
CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1 Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di 7 giorni. Sono considerati periodo di prova i primi tre mesi di lavoro.