Perfezionamento professionale. 1 Per il perfezionamento professionale specifico del ramo il lavoratore ha diritto a tre giorni di lavoro rimunerato per ogni anno civile. È possibile riportare all’anno civile successivo solo un giorno di congedo di formazione.
Perfezionamento professionale. (corrispondente all‘articolo 28 del CCL)
Perfezionamento professionale. 1 Nei limiti contemplati dai seguenti capoversi da 2 a 7, ogni collaboratore si impegna per mantenere le proprie conoscenze.
Perfezionamento professionale. La banca sostiene e promuove il perfezionamento professionale e il manteni- mento sul mercato della competitività dei propri impiegati, a prescindere dal loro grado di occupazione, età, nazionalità, sesso o livello gerarchico. Offre la possibilità di regolari colloqui di sviluppo destinati a fare il punto della situazione sulla concorrenzialità sul mercato, discutere la crescita professionale e definire le misure necessarie allo sviluppo delle competenze e alla formazione continua. A partire dai 45 anni di età, si raccomanda di svolgere i colloqui per fare il punto della situazione ogni cinque anni. La banca, in caso di misure di sviluppo delle competenze e di formazione con- tinua, definisce come computare eventuali costi e ore di lavoro.
Perfezionamento professionale. 1 Se il datore di lavoro si assume i costi sostenuti, diretti ed indiretti, della formazione professionale e/o di quella continua concordata con il datore di lavoro, può pretendere dal dipendente che rimanga alle sue dipendenze per un periodo massimo di tre anni successivi alla conclusione di detta formazione. In caso di scioglimento anticipato del contratto, il datore di lavoro può chiedere che il dipendente gli rim- borsi i costi sostenuti nella misura seguente:
Perfezionamento professionale. Per poter adempiere nel migliore dei modi i compiti loro assegnati, le collaboratrici e i collaboratori devono disporre oltre che della formazione anche di un opportuno perfezionamento professionale. Pertanto, verranno con loro regolarmente concordate, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, dl sesso e dal rango gerarchico, misure di sviluppo individuali che tengano conto dei bisogni individuali e delle esigenze aziendali. La direzione aziendale decide in via definitiva sui presupposti in ogni singolo caso.
Perfezionamento professionale. È finalizzato in larga parte allo svolgimento della funzione attuale o prevista all'interno del SOS. Il datore di lavoro partecipa ai costi dei corsi.
Perfezionamento professionale. La banca sostiene e promuove il perfezionamento professionale e il manteni mento sul mercato della competitività dei propri impiegati, a prescindere dal loro grado di occupazione, età, nazionalità, sesso o livello gerarchico. Offre la possibilità di regolari colloqui di sviluppo destinati a fare il punto della situazione sulla concorrenzialità sul mercato, discutere la crescita professionale e definire le misure necessarie allo sviluppo delle competenze e alla formazione continua. La banca, in caso di misure di sviluppo delle competenze e di formazione continua, definisce come computare eventuali costi e ore di lavoro.
Perfezionamento professionale. 21 DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 21
Perfezionamento professionale. 1 Le parti contraenti sostengono e promuovono il perfezionamento professionale (oltre a quello già obbligatorio per legge) dei lavoratori del settore. Esse pubblicano periodicamente sui loro organi sociali le possibilità di perfezionamento professionale (elenco dei corsi) e raccomandano ai datori di lavoro e ai lavoratori di dedicare la necessaria attenzione al perfezionamento professionale. I lavoratori desiderosi ed idonei al perfezionamento devono avere la possibilità di frequentare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professio- nale, nella misura in cui interessano la categoria. Datore di lavoro e lavoratore stipuleranno di volta in volta un accordo sulla durata e l’epoca della frequenza dei corsi.