IL RAPPORTO DI LAVORO Clausole campione

IL RAPPORTO DI LAVORO. CAPO I Istituzione e regolamentazione del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing al Comune di Catania
IL RAPPORTO DI LAVORO. L’assunzione dell’apprendista deve essere preceduta da una richiesta di autorizzazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. Nella richiesta devono essere indicati il contratto nazionale applicabile, la forza lavoro qualificata in servizio e la qualifica da conseguire. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla richiesta. L’assunzione di un apprendista è subordinata a una visita medica che ne accerti l’ idoneità fisica alle mansioni da svolgere. Il contratto di apprendistato può essere anche a tempo parziale. La retribuzione è quella prevista dai diversi contratti nazionali di categoria. Il rapporto di apprendistato si esaurisce alla scadenza del termine di durata previsto; può cessare prima della scadenza del termine: - per il riconoscimento anticipato della qualifica professionale - per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Il datore di lavoro ha il dovere di organizzare adeguatamente il percorso formativo dell’apprendista.
IL RAPPORTO DI LAVORO. IL RAPPORTO DI LAVORO TRA LAVORATORE E SOCIETÀ FORNITRICE N.B.: La società stessa, in caso di assunzione a tempo parziale, deve inviare copia del contratto alla Direzione provinciale del lavoro entro 10 giorni.
IL RAPPORTO DI LAVORO. Il rapporto di lavoro
IL RAPPORTO DI LAVORO. Rispetto al Rapporto di lavoro, si propone il superamento del limite “rigido” di n. 7 turni al mese per l’istituto della Pronta Disponibilità. La soluzione proposta dal contratto dell’Area sanità, cioè̀ un numero di turni in media per mese nel quadrimestre, consente una maggiore flessibilità̀ organizzativa garantendo comunque la possibilità̀ di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Un altro argomento sul quale sembra opportuno intervenire, anche a seguito della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità̀ Europea, è rappresentato dalla puntuale fruizione delle ferie, che integra un diritto di carattere fondamentale a tutela del benessere psico-fisico del lavoratore. A tale riguardo, si ritiene che il contratto dovrà̀ indicare chiaramente la necessità di pianificare e presidiare la fruizione delle ferie da parte delle Aziende, favorendone il godimento entro i termini contrattualmente stabiliti in particolare per i lavoratori che hanno superato i 62 anni di età. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori non idonei in modo relativo e non assoluto, si chiede che, a seguito di tale giudizio medico collegiale, debba essere obbligatoriamente mutato il profilo - anche per un periodo temporaneo con relative applicazioni economiche. Sotto questo profilo si ritiene che il contratto dovrà̀ puntualizzare, che nel caso in cui il dipendente venga collocato a mansione inferiore, egli ha diritto alla conservazione del più̀ favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, precisando che tale salvaguardia non comprende le specifiche voci del trattamento economico collegate al profilo professionale di inquadramento iniziale.
IL RAPPORTO DI LAVORO. Gli aspetti normativi del rapporto di lavoro sono contenuti nel Titolo III. Come già specificato nella Premessa, per tali istituti la ricognizione delle disposizioni previgenti ha costituito l’occasione per una rielaborazione dei testi con l’obiettivo di redigere un articolato quanto più possibile completo e aggiornato.