Conclusione episodio di cura Clausole campione

Conclusione episodio di cura. La chiusura dell’episodio di cura è una attività che può essere decisa dai professionisti del DSM-DP, secondo regole che verranno fornite a valle dell’aggiudicazione, a prescindere dalla motivazione della chiusura (es: completato, dimissione, trasferimento ad altro servizio, arresto, deceduto, abbandono, fuga, espulsione, chiusura d’ufficio). È previsto che un assistito riceva almeno una prestazione/attività registrata nella cartella periodicamente. Le eccezioni sono solo per i progetti che prevedono specificatamente un intervallo di tempo della valutazione di controllo/verifica più lungo, ma comunque massimo di un anno. In assenza di prestazioni/attività, la cartella segnala in anticipo (es. 2 mesi prima, 1 mese prima, 15 giorni prima) al professionista la necessità di una valutazione in merito. Esempio: «Sulla cartella dell’assistito non sono state registrate prestazioni/attività da sei mesi. Si prega di verificare se l’assistito è ancora in trattamento», con la possibilità di chiudere la cartella. Se il Referente del progetto o uno dei professionisti del DSM-DP che ha responsabile di un trattamento non chiude la cartella successivamente ad alcuni solleciti, la cartella si chiude automaticamente con motivazione “Chiusura d’ufficio”. Alla chiusura dell’episodio di cura sono previste una serie di attività del professionista che SCCE dovrà supportare. Ad esempio: eventuale stampa della cartella, compilazione dei referti per i MMG/PLS, invio documentazione, redazione certificati. La cartella deve strutturarsi in base all’assetto organizzativo attuale dei Servizi. In particolare, dovrà essere tracciata l’afferenza dell’assistito alle diverse aree del DSM-DP (es. SerDP, Salute mentale adulti, NPIA, Psicologia clinica) e i periodi in cui è stato in cura nelle diverse aree del DSM-DP. Allo stesso modo SCCE dovrà contemplare le diverse funzioni gestite da ogni Servizio, come ad esempio i Drop-in per le dipendenze patologiche, la consulenza al Servizio di tutela minori degli Enti locali. SCCE sarà utilizzato anche dagli enti del privato accreditato, sia per assistiti inviati dal DSM-DP, sia per assistiti gestiti direttamente dagli enti, come ad esempio assistiti di altre regioni, assistiti paganti, assistiti inviati dalla famiglia. Si tratta per lo più di servizi privati accreditati profit o no profit, quali ad esempio: SPOI, comunità terapeutiche per le dipendenze, residenze psichiatriche, strutture AIOP. SCCE deve gestire ed adattarsi alle modifiche degli assett...

Related to Conclusione episodio di cura

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).