Concorso di idee Clausole campione

Concorso di idee. 1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può avvalersi del concorso di idee. 2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti. 3. Nel bando e nella eventuale lettera di invito deve essere indicato: a. se al vincitore competerà un premio (e quale), ovvero un rimborso spese; b. se il Comune intende acquistare il progetto o l'elaborato, precisandone il prezzo; c. se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni. 4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all'appalto concorso.
Concorso di idee. (art. 57, d.P.R. n. 554/1999)
Concorso di idee. (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. 3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Concorso di idee. 1. Il Comune per iniziative di particolare rilievo in campo tecnico, scientifico, culturale e dei servizi alla collettività e alla persona, può avvalersi del concorso di idee. 2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti. 3. Nel bando o nella lettera di invito devono essere indicati: a) l'importo del premio da assegnare al vincitore; b) le modalità e i termini di presentazione delle proposte; c) i criteri e i metodi per la valutazione delle proposte stesse. 4. Devono inoltre essere precisati i diritti di utilizzazione dei progetti e degli elaborati presentati che il Comune intende riservarsi, quali il diritto di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni, ovvero porli a base di gara per l'aggiudicazione di un appalto, salvo l'obbligo di indicarne l'autore. 5. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi alle sue modificazioni nei limiti previsti dalla legge. 6. Fatta salva l'applicazione di norme specifiche, per il concorso di idee è possibile avvalersi delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente regolamento.
Concorso di idee. 1. Si procede al concorso di idee quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico. 2. Le procedure ed i termini sono quelli di cui all’art. 108 del D.Lgs. 163/2006 e alla speciale disciplina contenuta nel Regolamento attuativo. 3. Il soggetto, il cui elaborato è risultato vincitore, ha diritto soltanto a conseguire il relativo premio, senza poter vantare diritti o interessi all’aggiudicazione per l’esecuzione dell’idea risultata vincitrice, fatta salva la protezione del diritto d’autore. 4. Il progetto, l’elaborato o la soluzione premiata, diventa di proprietà della Provincia. 5. I soggetti che hanno presentato gli elaborati non risultati vincitori non hanno titolo ad alcun compenso. Tuttavia, la Provincia può riconoscere agli stessi o parte di essi, nel caso di pregevolezza dell’elaborato, una somma a titolo di rimborso spese.
Concorso di idee. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di concorsi di progettazione per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale, l’Amministrazione può avvalersi del concorso di idee. 2. Il concorso, al quale viene data adeguata pubblicità anche per mezzo di comunicazioni agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni di categoria, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti in relazione alle soglie indicate nella normativa di settore. 3. Nel bando e nell’eventuale invito deve essere indicato: a) quanto competerà al vincitore a titolo di premio ; b) se ai partecipanti competerà un rimborso spese; c) che l’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall’Unione; d) se l’Unione intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni. e) se la stazione appaltante intende o meno affidare al vincitore del concorso la realizzazione dei successivi livelli di progettazione 4. Per la valutazione dei progetti o degli elaborati si applicano, in quanto compatibili, le norme di settore in materia di concorsi di progettazione.
Concorso di idee. 1. Si procede al concorso di idee quando la pre- stazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architet- tonico, ambientale, storico-artistico e conser- vativo nonché tecnologico. 2. La procedura concorsuale viene espletata con la forma del pubblico incanto. 3. Al concorso possono partecipare i soggetti previsti dalla Legge 109/94, e successive mo- difiche e integrazioni, come indicato nel rela- tivo regolamento di attuazione. 4. Il soggetto, il cui elaborato è risultato vincito- re, ha diritto soltanto a conseguire il relativo premio, senza poter vantare diritti o interessi all'aggiudicazione per l'esecuzione dell'idea risultata vincitrice. 5. Il progetto, l'elaborato o la soluzione premia- ta, diventa di proprietà dell'Amministrazione. 6. I soggetti che hanno presentato gli elaborati non risultati vincitori non hanno titolo ad al- cun compenso. Tuttavia, l'Amministrazione può riconoscere agli stessi o parte di essi, nel caso di pregevolezza dell'elaborato, una somma a titolo di rimborso spese.
Concorso di idee. Fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale, l’Amministrazione può avvalersi del concorso di idee. Il concorso, al quale viene data adeguata pubblicità anche per mezzo di comunicazioni agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni di categoria, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti. Nel bando e nell’eventuale invito deve essere indicato: a) se al vincitore competerà un premio, e quale; b) se ai partecipanti competerà un rimborso spese; c) se il progetto o l’elaborato sarà acquistato dal Comune; d) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni. Se il bando o l’invito non prevedono espressamente il contrario, i progetti e gli elaborati restano di proprietà dei concorrenti. Per la valutazione dei progetti o degli elaborati si applicano, in quanto compatibili, le norme sull’appalto concorso.
Concorso di idee. ART. 31 -