Trattativa privata Clausole campione

Trattativa privata. 1) Fermo restando la necessità di assicurare adeguate forme di pubblicità scegliendo tra quelle di cui al comma 3 dell’articolo 86, l’Ente può procedere all’alienazione dei beni immobili a trattativa privata mediante gara ufficiosa nelle seguenti ipotesi: a. se il bene è di valore inferiore a € 100.000,00; b. se l’asta pubblica è risultata deserta; in tal caso il prezzo a base d’asta della seconda procedura dovrà essere determinato tenendo conto della residua appetibilità e, comunque, non potrà essere inferiore al 20% del prezzo base della prima gara, inteso come valore della perizia; c. per motivi di urgenza; d. in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da motivare nel provvedimento di alienazione, per le quali non può essere utilmente seguita la procedura di asta pubblica. 2) Nelle ipotesi di cui al 1° comma ed in presenza di più soggetti aventi contemporaneamente titolo all’acquisto si procede all’individuazione dell’acquirente finale mediante gara ufficiosa con le modalità di cui al presente articolo. 3) Il dirigente responsabile trasmette agli interessati apposito invito con indicate le modalità della gara e la documentazione da produrre. 4) Nel giorno stabilito dall’invito, la Commissione costituita nelle forme di cui all’articolo 87, procederà all’apertura delle offerte presentate. Delle operazioni verrà redatto verbale. 5) Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell’Ente consegue alla stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
Trattativa privata. 1. Per gli appalti di lavori pubblici la trattativa provata risulta regolata dalla vigente normativa. 2. Le gare ufficiose debbono prevedere l'invito di almeno tre ditte quando gli importi non superano 5.000 EURO e, per importi superiori, a non meno di 5 ditte. 3. Fermo il rispetto della normativa richiamata al comma 1 per gli appalti di lavori pubblici, è in ogni caso consentito per gli altri appalti il ricorso alla trattativa privata anche prescindendo dalla gara ufficiosa e per qualsiasi importo nei seguenti casi: a) nel caso di offerte irregolari o inaccettabili per carenze nella documentazione richiesta in sede di invito gara con il sistema dei pubblici incanti, delle licitazioni private o dell'appalto concorso, nonché quando le stesse procedure concorsuali siano andate deserte purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, o quando si ritenga formalmente che le stesse – ove promosse – andrebbero deserte; b) per l'acquisto di beni, prestazione di servizi che per le loro caratteristiche tecniche, artistiche, per le loro finalità nonché per motivi di tutela dei diritti di privativa industriale e di esclusiva, devono essere affidati ad un produttore o imprenditore determinato; in particolare quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti ed il grado di perfezione e funzionalità richiesti; c) qualora situazioni di urgenza non imputabili al Comune non consentano l'espletamento di procedure concorsuali; d) quando si tratti di servizi o di forniture da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi e che, per documentata informazione e parere del Responsabile dell'ufficio interessato, possano essere richiesti soltanto ad una impresa o soggetto determinato; e) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate la completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti allorchè il ricorso ad altri fornitori condurrebbe all'acquisto di materiale di tecnica differente ed il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni. f) per l'affidamento allo stesso contraente di prestazione di servizio omogeneo rispetto ad altre già oggetto di affidamento quando le prestazioni principali siano ancora in corso e quelle aggiuntive non superino il 50% dell'appa...
Trattativa privata. 1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso quando l’asta pubblica sia stata esperita per 2 volte senza esito favorevole, previo abbattimento del prezzo di stima fino ad un massimo del 10% del prezzo iniziale stimato e siano note manifestazioni di interesse all’acquisto del bene immobile o categorie di soggetti interessati. 2. Al di fuori di tale ipotesi il ricorso alla trattativa privata è ammesso qualora il valore di stima del bene sia inferiore a € 40.000,00 e concorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) siano note manifestazioni di interesse all’acquisizione di immobili per i quali siano prevedibili consistenti interventi di manutenzione, nonché, nel caso di immobili a bassa redditività o di gestioni degli stessi particolarmente onerose; b) sia ravvisabile nella tipologia del bene un interesse riservato a soggetti già definiti o definibili o a categorie di soggetti facilmente individuabili. 3. L’avviso e/o lettera d’invito a partecipare alla trattativa privata deve contenere: a) l’indicazione della deliberazione di Giunta Comunale e della determinazione del funzionario di indizione della trattativa privata; b) le modalità di svolgimento della trattativa, i termini e le modalità per la presentazione delle offerte, e l’ufficio al quale far pervenire le stesse; c) il bene immobile in vendita, con indicazione del prezzo posto a base dell’offerta, la destinazione d’uso, lo stato di consistenza, gli identificativi catastali, gli eventuali vincoli e/o condizioni; d) le dichiarazioni personali sulla capacità a contrattare con la P.A., da rendere mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di atto notorio in conformità alle prescrizioni della Legge; e) le modalità di aggiudicazione, nonché le modalità di anticipazione e pagamento del prezzo definitivo; f) la cauzione da presentare (10% del valore stimato del bene); g) l’indicazione del responsabile del procedimento.
Trattativa privata. 1. La scelta del contraente avviene, di regola, mediante trattativa privata. 2. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o con la ditta ritenuti idonei, previo confronto concorrenziale ai sensi dell’ articolo 43 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e i.. Al confronto concorrenziale sono invitate almeno 5 persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle in possesso dei requisiti necessari. L’invito a partecipare a trattativa privata può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telefax, telegramma, telefono e sistemi telematici. 3. Il Consiglio di amministrazione può approvare un atto di indirizzo volto ad individuare i criteri generali cui deve informarsi il potere di scelta. 4. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso anche nei seguenti casi: a. per contratti comportanti entrate per l’A.P.S.P. di valore non superiore a 8 mila euro; b. per contratti comportanti entrate quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale. 5. La trattativa privata è caratterizzata dalla libertà delle forme che il Direttore può scegliere in funzione della specificità della fornitura o del servizio, della tipologia delle imprese interessate, dell’urgenza e di ogni altro elemento caratterizzante la fornitura o il servizio. In particolare, la scelta delle ditte da invitare al confronto concorrenziale, è effettuata dal Direttore, discrezionalmente, in relazione al tipo, natura ed entità delle prestazioni da eseguire, garantendo l’invito di imprese in possesso dei requisiti di idoneità necessari in relazione alla prestazione da eseguire. 6. E’ facoltà dell’A.P.S.P. affidare ad altra A.P.S.P., all’associazione rappresentativa su scala provinciale delle aziende, ovvero ad apposito gruppo di acquisto formato dai responsabili dei servizi di economato delle aziende interessate, l’effettuazione del confronto concorrenziale secondo quanto disposto dall’art. 43 comma 9 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e i..
Trattativa privata. 1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziale in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. Nei casi previsti dalla normativa essa può essere preceduta dalla pubblicazione di un bando. 2. La trattativa privata e` ammessa nei soli casi previsti dalla normativa nazionale o comunitaria 3. Ove sia possibile, la trattativa privata deve essere svolta previo interpello di un congruo numero di imprese, non inferiore a tre. 4. Il procedimento previsto al comma 3 costituisce un mezzo di consultazione informale del mercato, finalizzato alla ricerca del soggetto con cui intavolare la trattativa. 5. Le offerte possono essere acquisite direttamente dagli uffici, sia attraverso la forma scritta, sia con altri mezzi, quali il telefono od il telefax .
Trattativa privata. 1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. 2. La trattativa privata è ammessa: a. quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella delibera a contrarre, da specificare nella determina a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. 8, 9 e 12 del presente regolamento; b. quando l’incanto o la licitazione siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte; c. per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta; d. quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; e. quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali; f. quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio dell’incanto o della licitazione; g. negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal Titolo III del presente regolamento. h. nei casi previsti dall’art.5 del vigente regolamento.
Trattativa privata. 1. Si procede a trattativa privata per le unità immobiliari ad uso residenziale per le quali è stata già esperita l'asta pubblica e questa per due incanti consecutivi non è andata a buon fine (asta deserta o offerte irregolari o non valide).
Trattativa privata. 1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. 2. La trattativa privata è ammessa: a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella delibera a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. 8,9 e 12 del presente regolamento; b) quando l'incanto o la licitazione siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte; c) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta; d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali; f) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio dell'incanto o della licitazione g) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal titolo III del presente regolamento h) nei casi previsti dal Regolamento dei lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia in vigore presso il Comune di Cerro Veronese 3. ove sia possibile, la trattativa privata deve essere svolta previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese da indicare nella determinazione a contrarre di cui all'art. 4.
Trattativa privata. 1. La trattativa privata è la procedura negoziata in cui il Comune consulta imprese e ditte di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. 2. La trattativa privata deve essere svolta, previa gara ufficiosa, fra un congruo numero di ditte da indicare nella deliberazione di cui all'art. 7 comma 4. 3. La trattativa privata avviene sempre previa gara ufficiosa per appalti di opere pubbliche di importo inferiore a un miliardo. 4. Si procede mediante trattativa privata anche con un unica ditta: a) quando l'asta pubblica o licitazione privata siano andate deserte; b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura o quantità limitata x xxxxxx spesa non sia conveniente promuovere il concorso di pubbliche offerte; c) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici del Comune; d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto e all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
Trattativa privata. Il r icorso alla trattativa privata è ammesso: