Condizioni di lavoro. 17.1 Il fornitore è tenuto, mediante l’attuazione di programmi interni, a garantire ai propri collaboratori, contraenti e visitatori un ambiente di lavoro sano e sicuro. 17.2 Il fornitore condanna il lavoro forzato o obbligatorio e rispetta le leggi vigenti in materia in ciascuno dei paesi in cui opera. 17.3 Il fornitore riconosce il diritto di ogni bambino a essere protetto contro ogni forma di sfruttamento economico e s’impegna a osservare le leggi vigenti in ciascuno dei paesi in cui opera per quanto riguarda l’età minima per l’assunzione dei collaboratori. Egli dichiara inoltre di agire costantemente nel rispetto della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the _rights_of_the_child.pdf). 17.4 Il fornitore riconosce la dignità di ciascun collaboratore e il diritto a un posto di lavoro privo di molestie, abusi o punizioni corporali. Le decisioni relative a assunzioni, trattamento salariale, benefici, promozioni, licenziamento o pensionamento si fondano esclusivamente sulle capacità professionali individuali. Il fornitore non discriminerà alcun soggetto sulla base di una qualsiasi caratteristica tutelata dalla legge, ma assicurerà sempre – laddove tale azione non rientri o sia altrimenti prevista dalle leggi applicabili – che non venga fatta alcuna discriminazione sulla base di razza, credenza religiosa, disabilità, sesso, stato civile o maternità, pensiero religioso o politico, età o orientamento sessuale. 17.5 Il fornitore dovrà attenersi alle leggi sull’occupazione, ai regolamenti e agli standard industriali vigenti.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali D’acquisto
Condizioni di lavoro. 17.1 Il fornitore è tenuto, mediante l’attuazione di programmi interni, a garantire ai propri collaboratori, contraenti e visitatori un ambiente di lavoro sano e sicuro.
17.2 Il fornitore condanna il lavoro forzato o obbligatorio e rispetta le leggi vigenti in materia in ciascuno dei paesi in cui opera.
17.3 Il fornitore riconosce il diritto di ogni bambino a essere protetto contro ogni forma di sfruttamento economico e s’impegna a osservare le leggi vigenti in ciascuno dei paesi in cui opera per quanto riguarda l’età minima per l’assunzione dei collaboratori. Egli dichiara inoltre di agire costantemente nel rispetto della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the _rights_of_the_child.pdfUNCRC_united_nations_convention_on_t he_rights_of_the_child.pdf).
17.4 Il fornitore riconosce la dignità di ciascun collaboratore e il diritto a un posto di lavoro privo di molestie, abusi o punizioni corporali. Le decisioni relative a assunzioni, trattamento salariale, benefici, promozioni, licenziamento o pensionamento si fondano esclusivamente sulle capacità professionali individuali. Il fornitore non discriminerà alcun soggetto sulla base di una qualsiasi caratteristica tutelata dalla legge, ma assicurerà sempre – laddove tale azione non rientri o sia altrimenti prevista dalle leggi applicabili – che non venga fatta alcuna discriminazione sulla base di razza, credenza religiosa, disabilità, sesso, stato civile o maternità, pensiero religioso o politico, età o orientamento sessuale.
17.5 Il fornitore dovrà attenersi alle leggi sull’occupazione, ai regolamenti e agli standard industriali vigenti.
Appears in 1 contract
Samples: General Terms and Conditions
Condizioni di lavoro. 17.1 Il fornitore è tenuto, mediante l’attuazione di programmi interni, a garantire ai propri collaboratori, contraenti e visitatori un ambiente di lavoro sano e sicuro.
17.2 Il fornitore condanna il lavoro forzato o obbligatorio e rispetta le leggi vigenti in materia in ciascuno dei paesi in cui opera.
17.3 Il fornitore riconosce il diritto di ogni bambino a essere protetto contro ogni forma di sfruttamento economico e s’impegna a osservare le leggi vigenti in ciascuno dei paesi in cui opera per quanto riguarda l’età minima per l’assunzione dei collaboratori. Egli dichiara inoltre di agire costantemente nel rispetto della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the _rights_of_the_child.pdf).UNCRC_united_nations_convention_on_the
17.4 Il fornitore riconosce la dignità di ciascun collaboratore e il diritto a un posto di lavoro privo di molestie, abusi o punizioni corporali. Le decisioni relative a assunzioni, trattamento salariale, benefici, promozioni, licenziamento o pensionamento si fondano esclusivamente sulle capacità professionali individuali. Il fornitore non discriminerà alcun soggetto sulla base di una qualsiasi caratteristica tutelata dalla legge, ma assicurerà sempre – laddove tale azione non rientri o sia altrimenti prevista dalle leggi applicabili – che non venga fatta alcuna discriminazione sulla base di razza, credenza religiosa, disabilità, sesso, stato civile o maternità, pensiero religioso o politico, età o orientamento sessuale.
17.5 Il fornitore dovrà attenersi alle leggi sull’occupazione, ai regolamenti e agli standard industriali vigenti.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali D’acquisto