Common use of Condizioni di trasferibilità Clause in Contracts

Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 della legge 20 maggio 1970 n.300, la lavoratrice e il lavoratore non può essere trasferita/o da un’Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n.300n. 300, la lavoratrice e lavoratrice/il lavoratore non può essere trasferita/o da un’Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge L. 20 maggio 1970 n.3001970, n. 300, la lavoratrice e lavoratrice/il lavoratore non può essere trasferita/o da un’Istituzione un’istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttiveprodut- tive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della del- la sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94

Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge L. 20 maggio 1970 n.300n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non può possono essere trasferita/o trasferiti da un’Istituzione una istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttiveprodut- tive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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Samples: www.frgeditore.it

Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 della legge 20 maggio 1970 n.300dell’art. 2103 del Codice Civile e s.m.i., la lavoratrice e il lavoratore non può possono essere trasferita/o trasferiti da un’Istituzione una unità produttiva all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n.300n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non può possono essere trasferita/o trasferiti da un’Istituzione una Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecnichetecni- che, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 della legge dell’art. 13, L. 20 maggio 1970 n.3001970, n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non può possono essere trasferita/o trasferiti da un’Istituzione una istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della del- la sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

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Samples: Accordo Per L’elezione Delle Rsu Nelle Realtà Di Cui Alla Sfera Di Applicazione Del CCNL Uneba