Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 della legge 20 maggio 1970 n.300, la lavoratrice e il lavoratore non può essere trasferita/o da un’Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n.300n. 300, la lavoratrice e lavoratrice/il lavoratore non può essere trasferita/o da un’Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 della legge 20 maggio 1970 n.300dell’art. 2103 del Codice Civile e s.m.i., la lavoratrice e il lavoratore non può possono essere trasferita/o trasferiti da un’Istituzione una unità produttiva all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 della legge dell’art. 13, L. 20 maggio 1970 n.3001970, n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non può possono essere trasferita/o trasferiti da un’Istituzione una istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della del- la sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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Condizioni di trasferibilità. 1. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n.300n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non può essere trasferita/o trasferito da un’Istituzione all’altra un datore di lavoro all’altro, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge L. 20 maggio 1970 n.3001970, n. 300, la lavoratrice e lavoratrice/il lavoratore non può essere trasferita/o da un’Istituzione un’istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttiveprodut- tive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della del- la sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge L. 20 maggio 1970 n.300n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non può possono essere trasferita/o trasferiti da un’Istituzione una istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttiveprodut- tive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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Condizioni di trasferibilità. A norma dell’art.13 dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n.300n. 300, la lavoratrice e il lavoratore non può possono essere trasferita/o trasferiti da un’Istituzione una Istituzione all’altra se non per comprovate ragioni tecnichetecni- che, organizzative e produttive. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
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