CONDIZIONI DI VENDITA. La vendita del Ramo di Azienda avverrà alle seguenti condizioni: i. il Ramo di Azienda è posto in vendita “come visto e piaciuto”, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si troverà al momento della stipula dell’atto di trasferimento, con esclusione della garanzia per vizi e difetti ai sensi dell’art. 1490 c.c. è quindi esclusa ogni garanzia sia sul funzionamento del Ramo di Azienda nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono sia sulla regolarità degli impianti e macchinari. Il Ramo di Azienda sarà messo a disposizione dell’Acquirente nel luogo in cui attualmente esso è esercitato in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00; ii. il Ramo di Azienda sarà venduto alle condizioni di cui al testo standard, che può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx; iii. ai sensi dell’art. 105, comma 4, L.F., i crediti e i debiti relativi al Ramo di Azienda saranno di esclusiva competenza dell’Acquirente a far tempo dalla data di efficacia dell’atto di trasferimento del Ramo di Azienda; iv. è esclusa qualsivoglia garanzia, anche ambientale, relativa alla consistenza e alle caratteristiche del Ramo di Azienda e dei singoli beni che lo compongono, oltre che per eventuali non conformità dei macchinari e/o degli impianti alla vigente normativa, anche di quella in materia di sicurezza del lavoro o per vizi o difetti; v. l’Acquirente si obbliga a rendere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, a sua esclusiva cura e spese, i macchinari, le attrezzature e ogni altro bene che lo richieda, che non rechino la marcatura CE ovvero non siano comunque conformi alle norme stesse, e a non utilizzarli nel ciclo produttivo sino a che i relativi interventi non siano stati completati; qualora ciò non risulti possibile ovvero antieconomico, l’Acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali beni nell’osservanza di ogni obbligo di legge al riguardo; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in capo al Fallimento. Il Fallimento non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni sopra riportate, né alcun obbligo di fornire informazioni ulteriori.
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Samples: Bando Per Procedura Competitiva Di Vendita, Bando Per Procedura Competitiva Di Vendita
CONDIZIONI DI VENDITA. La vendita del Ramo di Azienda Lotto Unico avverrà alle seguenti condizioni:
i. il Ramo di Azienda Lotto Unico è posto in vendita “come visto e piaciuto”, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si troverà al momento della stipula dell’atto di trasferimento, con esclusione della garanzia per vizi e difetti ai sensi dell’art. 1490 c.c. è quindi esclusa ogni garanzia sia sul funzionamento del Ramo di Azienda nel suo complesso ., e dei singoli elementi che lo compongono sia sulla regolarità degli impianti e macchinari. Il Ramo di Azienda sarà messo a disposizione dell’Acquirente con obbligo di ritiro a sua cura e spese, nel luogo in cui attualmente esso è esercitato il Ramo di Azienda in Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx x. 000;
ii. il Ramo di Azienda Lotto Unico sarà venduto alle condizioni di cui al testo standard, che può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx;
iii. il Ramo di Azienda occupa attualmente due dipendenti a tempo indeterminato; l’Acquirente del Lotto Unico proposto in vendita dovrà assicurare il mantenimento dell’attuale livello occupazionale alle medesime condizioni economiche e contrattuali ad oggi vigenti, fatte salve eventuali volontarie risoluzioni, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro, anche in merito ad eventuali consultazioni e accordi sindacali;
iv. i dipendenti saranno trasferiti in base ad apposito accordo ex art. 47, comma 5 legge n. 428/1990, senza deduzione dal prezzo di vendita delle quote di TFR maturate in capo al Fallimento alla data di decorrenza dell’affitto di azienda, pari ad euro 46.519,20.=, che resteranno insinuate al passivo del Fallimento, come già lo sono, con accordo liberatorio da stipularsi con i dipendenti in sede protetta;
v. il Fallimento dovrà essere liberato da ogni obbligazione diversa da quella di cui al punto iv che precede, con espressa e definitiva liberatoria da parte dell’Acquirente;
vi. ai sensi dell’art. 105, comma 4, L.F., i crediti e i debiti relativi al Ramo di Azienda saranno di esclusiva competenza dell’Acquirente a far tempo dalla data di efficacia dell’atto di trasferimento del Ramo di AziendaLotto Unico;
ivvii. è esclusa qualsivoglia garanzia, anche ambientale, relativa alla consistenza e alle caratteristiche del Ramo di Azienda Lotto Unico e dei singoli beni che lo compongono, oltre che per eventuali non conformità dei macchinari e/o degli impianti alla vigente normativa, anche di quella in materia di sicurezza del lavoro o per vizi o difetti;
v. viii. l’Acquirente si obbliga a rendere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, a sua esclusiva cura e spese, i macchinari, le attrezzature e ogni altro bene che lo richieda, che non rechino la marcatura CE ovvero non siano comunque conformi alle norme stesse, e a non utilizzarli nel ciclo produttivo sino a che i relativi interventi non siano stati completati; qualora ciò non risulti possibile ovvero antieconomico, l’Acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali beni nell’osservanza di ogni obbligo di legge al riguardo; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in capo al Fallimento. Il Fallimento non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni sopra riportate, né alcun obbligo di fornire informazioni ulteriori.
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CONDIZIONI DI VENDITA. La vendita 1. Il Consorzio cede la proprietà del Ramo di Azienda avverrà alle seguenti condizioni:
i. il Ramo di Azienda è posto in vendita “come visto lotto a corpo e piaciuto”non a misura, nello stato di fatto e nella consistenza di diritto in cui si troverà trova il bene immobiliare come posseduto dal Consorzio compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti, in diritto e in fatto, come visto e piaciuto all’aggiudicatario il quale, con la semplice presentazione della domanda d’asta, ne accetta integralmente lo stato e, il prezzo che risulterà dall’esperimento di gara.
2. Non sono ammesse offerte diverse da quelle di acquisto riferite al lotto posto in vendita.
3. La partecipazione alla presente procedura presuppone la conoscenza integrale delle condizioni di vendita, nonché della presa visione dei beni; cosicché non potranno essere avanzate contestazioni al momento dell'aggiudicazione o successivamente alla stessa.
4. Considerato che costituisce motivo di essenziale rilevanza per il Consorzio, la promozione dello sviluppo del territorio di competenza, l’area in vendita deve essere destinata alla realizzazione di uno stabilimento industriale o artigianale come da programma di utilizzo dell’immobile presentato dall’aggiudicatario. Pertanto, l’aggiudicatario, in particolare si impegna:
a. a richiedere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione delle opere edilizie funzionali a tale programma entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di compravendita ed ad iniziare i lavori entro 3 mesi dall’ottenimento delle citate autorizzazioni;
b. costruire uno stabilimento industriale o artigianale che dovrà entrare in funzione entro tre anni dalla data di acquisto;
c. qualora, scaduto tale termine, lo stabilimento già avviato a costruzione non fosse ancora funzionante, il Consorzio, valutate le circostanze del caso, potrà assegnare un congruo termine, che comunque non potrà eccedere i 5 (cinque) anni dalla data di acquisto, entro il quale dovrà essere predisposto quanto occorre per rendere funzionante lo stabilimento medesimo;
d. in caso di inosservanza del termine di 5 (cinque) anni dalla cessione per la realizzazione dello stabilimento, il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di attivare la procedura di cui all'articolo 63 (sessantatre) della stipula dell’atto legge 23 dicembre 1998 n. 448 e articolo 66 (sessantasei) della legge regionale Friuli Venezia Giulia 20 febbraio 2015 n. 3;
e. nell‘ipotesi in cui, realizzato lo stabilimento, l‘attività industriale od artigianale non abbia inizio o sia cessata da più di trasferimentotre anni, con esclusione della garanzia per vizi e difetti il Consorzio si riserverà di riacquisire, unitamente alle aree, anche gli stabilimenti su di esse insistenti ai sensi dell’arte per gli effetti dell'articolo 63 (sessantatre) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e articolo 66 (sessantasei) della legge regionale Friuli Venezia Giulia 20 febbraio 2015 n. 3;
f. il riscatto, ai sensi dell’articolo 1504 del codice civile, così come il diritto di riacquisto ex lege (articolo 63 L. 23 dicembre 1998 n. 448 ed articolo 66 (sessantasei) della legge regionale Friuli Venezia Giulia 20 febbraio 2015 n. 3), potranno essere legittimamente esercitati nei confronti di tutti i successivi proprietari dell’immobile in oggetto;
g. considerata la particolare destinazione d’uso dell’area oggetto della cessione, gli scopi di interesse pubblico che il Consorzio persegue è posto divieto alla parte acquirente di alienare, anche parzialmente, l’immobile acquistato per un periodo di 5 (cinque) anni dall'acquisto. 1490 c.c. è quindi esclusa ogni garanzia Gli atti posti in essere in violazione della presente condizione comporteranno la risoluzione retroattiva degli effetti del contratto di compravendita, ai sensi degli articoli 1357 e 1360, primo comma, del codice civile.
h. A mantenere in essere l’ attività insediata, senza soluzioni di continuità, per tutta la durata dell’insediamento;
i. a non utilizzare neppure parzialmente gli immobili ad un fine diverso da quello sopra indicato;
j. a non locare o in qualsiasi modo sostituire neppure parzialmente a se stessa altro soggetto sia sul funzionamento del Ramo di Azienda fisico che giuridico nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono sia sulla regolarità degli impianti e macchinarigodimento/detenzione ovvero uso/utilizzo a qualsivoglia titolo dell’immobile acquistato. Il Ramo Consorzio può concedere deroga alle obbligazioni di Azienda sarà messo a disposizione dell’Acquirente nel luogo in cui attualmente esso è esercitato in Xxxxxxxxxx (XXai precedenti punti g), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
iih), i), j) qualora eventuali richieste scritte siano riconosciute fondate e comunque prefigurino un utilizzo del bene oggetto della presente compravendita coerente, per tempistica e modalità, al generale obiettivo di sviluppo del comprensorio di competenza dell’Ente. il Ramo In tal senso la parte acquirente, in ossequio al principio di Azienda sarà venduto alle condizioni buona fede, si impegna a dare tempestiva comunicazione al Consorzio di ognuna delle evenienze di cui ai suddetti punti precedenti ed in ogni caso anteriormente alla stipula di qualsivoglia patto, accordo, contratto, convenzione con terzi che integri violazione degli obblighi sub g), h), i), j). L’aggiudicatario si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Consorzio la data di rilascio della concessione edilizia o atto equivalente da parte del Comune territorialmente competente. L’aggiudicatario prende atto sin d'ora che in caso di compravendita a terzi non previamente autorizzata dal Consorzio quale deroga all’obbligo di cui al testo standardprecedente punto g), l'Ente si riserva di non approvare il relativo contratto di compravendita ai sensi l’articolo 11, comma 1, della LR 25/2002 e s.m.i., a pena della sua inefficacia. A tal fine l’aggiudicatario consapevole che l’immobile costituisce bene a circolazione controllata, si obbliga sin d'ora a rendere edotti il/i proprio/i aventi causa, mediante specifiche clausole da inserire nei rispettivi contratti, che: - l’immobile in questione è incluso nel comprensorio del Consorzio, le cui competenze e poteri sono disciplinati, in particolare, dagli artt. 7 ed 11 della LR 25/02 e s.m.i., nonché dalla L.03/2015 e s.m.i.; - il Consorzio può esercitare il potere di non approvare gli atti di trasferimento della proprietà tra terzi, relativi agli immobili esistenti nell'ambito del comprensorio di competenza, nei termini soprariportati e nel caso in cui nuovi insediamenti, a qualunque titolo, non siano preventivamente autorizzati dall’Ente; - che la mancata approvazione da parte del Consorzio del contratto stipulato tra la parte acquirente ed il suo/i avente/i causa ne costituirà clausola risolutiva espressa e ne provocherà la risoluzione di diritto, dovendo di conseguenza l'odierna parte acquirente riconsegnare al Consorzio l'immobile, secondo quanto previsto dal presente avviso. L’aggiudicatario prende sin d'ora atto anche che, nella logica e per le finalità espresse nel presente articolo, ogni futuro intervento edilizio di trasformazione del bene immobile oggetto del presente contratto dovrà preventivamente acquisire il parere del Consorzio, che può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx;ne verificherà la coerenza con il programma industriale enunciato. La parte acquirente prende atto, altresì, che il mancato rispetto del termine temporale di cui alla precedente lett. c) o la violazione di quanto disposto da ciascuno dei punti h), i), j) sopra indicati costituisce motivo di risoluzione contrattuale.
iii5. ai sensi dell’artQualunque errore materiale nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo di gara, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle coerenze non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 105Eventuali vizi, comma 4mancanza di qualità o difformità del bene venduto, L.F.per qualsivoglia motivazione non considerati, i crediti o comunque non evidenziati nella perizia di stima, saranno a totale carico dell’acquirente, inclusa ogni eventuale spesa di bonifica e i debiti relativi al Ramo di Azienda saranno di esclusiva competenza dell’Acquirente a far tempo dalla data di efficacia dell’atto di trasferimento del Ramo di Azienda;
iv. è esclusa qualsivoglia garanzia, anche ripristino ambientale, relativa alla consistenza e alle caratteristiche ove prevista dalle leggi in vigore, se necessaria all’utilizzo dell’immobile. Si precisa che le prescritte attività, ivi comprese le formalità pubblicitarie conseguenti, dovranno essere compiute entro i termini di stipula del Ramo contratto di Azienda e dei singoli beni che lo compongono, oltre che per eventuali non conformità dei macchinari e/o degli impianti alla vigente normativa, anche di quella in materia di sicurezza del lavoro o per vizi o difetti;
v. l’Acquirente si obbliga a rendere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, a sua esclusiva cura e spese, i macchinari, le attrezzature e ogni altro bene che lo richiedacompravendita, che non rechino la marcatura CE ovvero non siano comunque conformi alle norme stesseverranno stabiliti, e a non utilizzarli nel ciclo produttivo sino a in sede di aggiudicazione, dal Consorzio, in considerazione della tipologia di intervento che il lotto richiede.
6. Le prescritte attività di cui al punto precedente devono essere compiute entro i relativi interventi non siano stati completati; qualora ciò non risulti possibile ovvero antieconomicotermini di stipula del contratto di compravendita.
7. L’interessato si intende obbligato ad acquistare, l’Acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali beni nell’osservanza di ogni obbligo di legge al riguardo; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in capo al Fallimentoirrevocabilmente, sin dal momento della presentazione dell’offerta, il bene oggetto dell’offerta presentata.
8. Il Fallimento non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza Consorzio è obbligato alla stipula del contratto di vendita solo dopo l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
9. L’acquirente, con la sottoscrizione del contratto di compravendita subentra in tutti i diritti e la completezza delle informazioni sopra riportatein tutti gli obblighi dell’Ente proprietario rispetto al bene oggetto del contratto stesso.
10. Il prezzo base della vendita è quello indicato nel presente avviso oltre, né alcun obbligo IVA e imposte di fornire informazioni ulteriorilegge.
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Samples: Procedura Di Vendita Immobiliare
CONDIZIONI DI VENDITA. La 5.1 Il Somministrante e il Somministrato concordano quale corrispettivo per la vendita del Ramo delle Piantine di Azienda avverrà alle seguenti condizionicui al precedente Articolo 2.1:
i. (a) per la varietà genetica di Piantine denominata :
(i) Euro 2,30 (due virgola trenta) per ogni singola piantina di canapa al netto dell’IVA;
5.2 Il Somministrato effettuerà i propri ordini al Somministrante per iscritto a mezzo posta elettronica all’indirizzo fornito al successivo Articolo 17.1 indicando la tipologia e la quantità degli stessi.
5.3 Ogni ordine comunicato al Somministrante si intenderà accettato in caso di espressa comunicazione, salvo che il Ramo Somministrante dichiari di Azienda voler rifiutare l’ordine dandone espressa notizia al Somministrato, la quale dovrà essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni.
5.4 Il Somministrante provvederà alla consegna delle Piantine presso la sede del Somministrato o altro luogo dallo stesso indicato, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’ordine di cui sopra.
5.5 Qualora insorgano obiettivi problemi di approvvigionamento, dovuti a fatti non imputabili al Somministrante di cui al precedente Articolo 3.2, ovvero qualora alcuni prodotti oggetto di questo Contratto non siano nella mera disponibilità del Somministrante, lo stesso ne darà pronta comunicazione al Somministrato onde permettere a quest’ultimo di non impegnarsi.
5.6 Le Piantine verranno consegnate dal Somministrante in polistiroli alveolati già predisposti alla coltivazione delle stesse, etichettate a norma di legge, riportanti le informazioni e le indicazioni richieste dalla normativa di settore applicabile alla commercializzazione e coltivazione delle Piantine.
5.7 Sono a carico del Somministrato le spese di Spedizione, più eventuale assicurazione sul prodotto, fermo restando che il Somministrante viene fin da subito manlevato da furti o danneggiamenti della merce per la quale il Somministrato abbia deciso di non assicurarsi.
5.8 Nel caso di perimento del prodotto, ovvero se lo stesso presenti difformità rispetto alle specifiche concordate ai sensi del precedente Articolo 3.3, è posto in vendita “come visto e piaciuto”fatta salva la possibilità al Somministrato di rifiutare l’ordine senza nulla dovere al Somministrante, nello stato di fatto e nella consistenza fermo restando che nel caso in cui si troverà al momento della stipula dell’atto verifichi quanto disposto dal presente Articolo, le spese di trasferimento, con esclusione della garanzia per vizi e difetti ai sensi dell’art. 1490 c.c. è quindi esclusa ogni garanzia sia sul funzionamento del Ramo di Azienda nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono sia sulla regolarità degli impianti e macchinari. Il Ramo di Azienda sarà messo a disposizione dell’Acquirente nel luogo in cui attualmente esso è esercitato in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
ii. il Ramo di Azienda sarà venduto alle condizioni consegna di cui al testo standardprecedente Articolo 5.7 saranno a carico del Somministrante.
5.9 Nell’ipotesi in cui si verifichi quanto disposto dal precedente Articolo 5.8, che può il Somministrato potrà, in via discrezionale, accettare l’ordine per quella parte la cui qualità possa essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx;
iii. ai sensi dell’art. 105, comma 4, L.F., i crediti e i debiti relativi al Ramo di Azienda saranno di esclusiva competenza dell’Acquirente a far tempo dalla data di efficacia dell’atto di trasferimento del Ramo di Azienda;
iv. è esclusa qualsivoglia garanzia, anche ambientale, relativa destinata alla consistenza e alle caratteristiche del Ramo di Azienda e dei singoli beni che lo compongono, oltre che per eventuali non conformità dei macchinari e/o degli impianti alla vigente normativa, anche di quella in materia di sicurezza del lavoro o per vizi o difetti;
v. l’Acquirente si obbliga a rendere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, a sua esclusiva cura e spese, i macchinari, le attrezzature e ogni altro bene che lo richieda, che non rechino la marcatura CE ovvero non siano comunque conformi alle norme stessepiantumazione, e a non utilizzarli nel ciclo produttivo sino a che i relativi interventi non siano stati completati; qualora ciò non risulti possibile ovvero antieconomico, l’Acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali beni nell’osservanza di ogni obbligo di legge al riguardo; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in capo al Fallimento. Il Fallimento non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni sopra riportate, né alcun obbligo di fornire informazioni ulteriorisolo per quella parte dovrà corrisponderne il prezzo.
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Samples: Contratto Di Somministrazione Di Vendita Di Piantine
CONDIZIONI DI VENDITA. La vendita del Ramo di Azienda avverrà alle seguenti condizioni:
i. il Ramo di Azienda è posto in vendita “come visto dell’Immobile verrà effettuata a corpo e piaciuto”non a misura, nello stato di fatto e nella consistenza di diritto, con le destinazioni in cui si troverà al momento della stipula dell’atto di trasferimentotrova, così come “visto e piaciuto”, con esclusione della garanzia per vizi tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e difetti ai sensi dell’art. 1490 c.c. è quindi esclusa ogni garanzia sia sul funzionamento del Ramo passive, pertinenze e accessioni manifeste e non manifeste, oneri, vigenti regolamenti di Azienda nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono sia sulla regolarità degli impianti e macchinari. Il Ramo di Azienda sarà messo a disposizione dell’Acquirente nel luogo in cui attualmente esso è esercitato in Xxxxxxxxxx (XX)condominio, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
ii. il Ramo di Azienda sarà venduto alle condizioni di cui al testo standard, che può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx;
iii. ai sensi dell’art. 105, comma 4, L.F., i crediti e i debiti relativi al Ramo di Azienda saranno di esclusiva competenza dell’Acquirente a far tempo dalla data di efficacia dell’atto di trasferimento del Ramo di Azienda;
iv. è esclusa qualsivoglia garanzia, anche ambientale, relativa alla consistenza e alle caratteristiche del Ramo di Azienda e dei singoli beni che lo compongono, oltre che per eventuali non conformità dei macchinari vincoli esistenti e/o imposti dalle leggi vigenti e così come spettano al Patrimonio Destinato in forza dei titoli e del possesso. Si informa sin d’ora che in deroga a quanto previsto dall’art. 1477 c.c. il contratto prevederà la dispensa dell’acquirente dalla consegna da parte del Patrimonio Destinato dei documenti relativi agli impianti posti a servizio dell’Immobile. Il Patrimonio Destinato comunicherà per iscritto all’eventuale soggetto Aggiudicatario l’accettazione dell’offerta dal medesimo presentata, valutata sulla base del criterio del prezzo più elevato. Contestualmente, il Patrimonio Destinato e l’aggiudicatario concorderanno il giorno e la sede per la stipula del contratto di compravendita. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere alla conversione della garanzia bancaria in un versamento di denaro a titolo di deposito cauzionale, tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al patrimonio Destinato, che verrà comunicato all’Aggiudicatario. Il Patrimonio Destinato, al buon esito di tale versamento, metterà a disposizione l’originale della garanzia bancaria per il ritiro da parte dell’Aggiudicatario. Il Patrimonio Xxxxxxxxx provvederà altresì a comunicare agli altri Offerenti che non risultino Aggiudicatari l’eventuale aggiudicazione ad altro soggetto e contestualmente metterà a disposizione per il ritiro gli originali delle garanzie bancarie accluse alle rispettive Offerte ricevute. Il contratto di compravendita sarà stipulato dinanzi ad un Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, scelto a cura dell’acquirente. Il prezzo di acquisto dovrà essere integralmente versato dal soggetto Aggiudicatario contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita, dedotto l’importo già versato a titolo di deposito cauzionale, che verrà imputato al prezzo. Tutte le imposte che, per tipologia e misura, saranno previste dalla legislazione vigente alla data di stipulazione del contratto saranno a carico dell’acquirente così come tutte le ulteriori spese ivi inclusi gli onorari notarili. La consegna dell’Immobile all’acquirente avverrà contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita. Nel caso di mancata stipula del contratto di compravendita per fatto o colpa dell’Aggiudicatario, quest’ultimo si intenderà decaduto dall’aggiudicazione e il Patrimonio Destinato avrà diritto ad incamerare l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, salvo il diritto al maggior danno. La ricezione di Offerte o di qualsivoglia altra proposta da parte del Patrimonio Destinato non comporta per quest’ultima alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita dell’Immobile nei confronti degli impianti alla vigente normativaOfferenti né, anche per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte del Patrimonio Destinato. Il Patrimonio Destinato si riserva la più ampia facoltà di quella integrare, modificare e/o specificare quanto oggetto del presente Disciplinare nonché di assumere qualsivoglia decisione in materia di sicurezza del lavoro o per vizi o difetti;
v. l’Acquirente si obbliga a rendere conformi alle norme vigenti ordine allo svolgimento della Procedura, ed in materia di sicurezzaparticolare, a sua esclusiva cura titolo esemplificativo e spesenon esaustivo, i macchinarila facoltà di sospendere, le attrezzature e interrompere e/o rinnovare in ogni altro bene momento, senza preavviso, lo svolgimento della Procedura nonché di non accettare nessuna offerta e/o di recedere nel corso delle successive fasi senza che lo richiedal’esercizio di una o più delle suddette facoltà possa dare ai partecipanti e/o Offerenti, che non rechino la marcatura CE ovvero non siano in alcun caso, diritto ad alcuna rivendicazione o pretesa per danni e/o spese sopportate nell’ambito della Procedura o comunque conformi alle norme stesse, e a non utilizzarli nel ciclo produttivo sino a che i relativi interventi non siano stati completati; qualora ciò non risulti possibile ovvero antieconomico, l’Acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali beni nell’osservanza di ogni obbligo di legge al riguardo; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in capo al Fallimentoragione del suo svolgimento. Il Fallimento Patrimonio Destinato si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di valida presentazione di una sola Offerta. L’aggiudicazione non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e produce alcun impegno alla vendita ed alcun effetto contrattuale traslativo della proprietà; tale effetto si realizzerà unicamente con la completezza delle informazioni sopra riportate, né alcun obbligo di fornire informazioni ulterioristipulazione del Contratto.
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Samples: Disciplinare Di Vendita Immobiliare
CONDIZIONI DI VENDITA. La 3.1) L’esperimento di vendita è svolto secondo la modalità “Asta in due fasi”: - nella prima fase è possibile presentare un'Offerta per il singolo bene all’Asta (Lotto). Gli Aggiudicatari non potranno assicurarsi l’aggiudicazione definitiva, anche se il prezzo di riserva verrà raggiunto, fino alla conclusione della seconda fase. - nella seconda fase, della durata di 120 minuti che avverrà 4 h dopo la chiusura della prima fase, è possibile presentare un'Offerta in blocco per tutti i beni all’Asta (tutti i Lotti). Se nella seconda fase di Asta verrà proposta un'offerta per tutti i lotti in blocco, il vincitore dell’asta risulterà aggiudicatario e la sua Offerta avrà la prelazione anche sulle offerte singole fatte nella prima fase di Asta (questo significa che, se l’offerta avrà superato il prezzo di riserva o se il Venditore avrà ritenuto congrua l’offerta presentata nella seconda fase di Asta, gli aggiudicatari della prima fase di Asta non potranno aggiudicarsi i beni). Se al contrario nessun utente presenterà offerte nella seconda fase di asta, al termine dei 60 minuti saranno considerati vincitori dell’Asta i migliori offerenti dei singoli lotti della prima fase di Asta, così come risulterà dallo storico offerte. Per quanto attiene all’aggiudicazione definitiva si rimanda ai commi che seguono.
3.2) Nel caso di mancata connessione da parte dell’unico Offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore, previo parere di congruità rispetto al Prezzo Riserva.
3.3) Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà con gara tra gli offerenti.
3.4) Per garantire la massima competitività e assicurare il massimo realizzo al Venditore, l’Asta è soggetta alla regola del Ramo “Time Extension”. Qualora venga effettuata un Offerta per il Lotto negli ultimi 3 (tre) minuti della gara, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente di Azienda avverrà alle seguenti condizioni:3 (tre) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci; qualora siano trascorsi 3 (tre) minuti dall’ultimo rilancio in assenza di offerte migliorative il bene sarà aggiudicato all’ultimo offerente. In ragione del meccanismo di Time Extension non è possibile stabile un orario di chiusura della gara certo e preciso.
i. il Ramo di Azienda è posto in vendita “come visto e piaciuto”, nello stato di fatto e nella consistenza in cui si troverà al 3.5) Al momento della stipula dell’atto scadenza della gara, all’esito degli eventuali prolungamenti, si procederà a decretare il Vincitore dell’Asta, stilando apposito verbale.
3.6) Le Aste prima fase e seconda fase sono soggette al Prezzo di trasferimentoRiserva. In caso di superamento del Prezzo di Riserva, con esclusione l’Offerta sarà ritenuta automaticamente congrua sotto il profilo economico, ma l’esito sarà comunque subordinato dall’andamento dell’asta della garanzia seconda fase.
3.7) Al termine dell’Asta della prima fase il soggetto che avrà presentato la migliore Offerta sarà ritenuto Vincitore dell’Asta ma dovrà attendere l’esito dell’Asta della seconda fase come indicato al punto 3.1. Nel caso in cui, al termine dell’Asta di prima fase che di seconda fase, la migliore Offerta non abbia superato il Prezzo di Riserva, la stessa sarà comunque sottoposta al Venditore, il quale avrà piena discrezionalità di esprimere il proprio giudizio di congruità economica entro 10 (dieci) giorni lavorativi, attraverso K-MYDA valutando, se del caso, di invitare l’offerente, autore della proposta d’acquisto più alta, seppure inferiore al Prezzo di Riserva, a formulare una nuova offerta migliorativa e, in mancanza di adesione a tale invito, ripetere la stessa procedura, rispettando un ordine decrescente per vizi e difetti ai sensi dell’artvalore di importo offerto, nei confronti di eventuali ulteriori offerenti . 1490 c.c. è quindi esclusa Ove in esito al processo sopra riportato ed alle proprie valutazioni il Venditore esprima giudizio positivo, l’offerente sarà considerato ad ogni garanzia sia sul funzionamento del Ramo di Azienda nel suo complesso e dei singoli elementi che lo compongono sia sulla regolarità degli impianti e macchinari. Il Ramo di Azienda sarà messo a disposizione dell’Acquirente nel luogo in cui attualmente esso è esercitato in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx x. 00;
ii. il Ramo di Azienda sarà venduto alle condizioni effetto Vincitore dell’Asta fatte salvo le verifiche di cui al testo standardai successivi articoli 3.9 e 3.10.
3.8) Entro 24 ore dalla chiusura dell’Asta, che può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx;
iii. ai sensi dell’art. 105, comma 4, L.F., il Vincitore dell’Asta dovrà inviare all’indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx pena l’invalidità dell’Offerta i crediti e i debiti relativi al Ramo di Azienda saranno di esclusiva competenza dell’Acquirente a far tempo dalla data di efficacia dell’atto di trasferimento del Ramo di Azienda;
iv. è esclusa qualsivoglia garanzia, anche ambientale, relativa alla consistenza e alle caratteristiche del Ramo di Azienda e dei singoli beni che lo compongono, oltre che per eventuali non conformità dei macchinari e/o degli impianti alla vigente normativa, anche di quella in materia di sicurezza del lavoro o per vizi o difetti;
v. l’Acquirente si obbliga a rendere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, a sua esclusiva cura e spese, i macchinari, le attrezzature e ogni altro bene che lo richieda, che non rechino la marcatura CE ovvero non siano comunque conformi alle norme stesse, e a non utilizzarli nel ciclo produttivo sino a che i relativi interventi non siano stati completati; qualora ciò non risulti possibile ovvero antieconomico, l’Acquirente si obbliga a rottamare/smaltire tali beni nell’osservanza di ogni obbligo di legge al riguardo; è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in capo al Fallimento. Il Fallimento non assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza delle informazioni sopra riportate, né alcun obbligo di fornire informazioni ulteriori.seguenti documenti: ITALIANO ESTERO Persona giuridica Persona giuridica
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