Common use of Condizioni e modalità Clause in Contracts

Condizioni e modalità. La BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO acquirenti il credito (pro soluto o pro solvendo) di fornitori del Comune potranno disporre di istanze di certificazione dei crediti rese secondo la seguente procedura: Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali provvederà su istanza del creditore del Comune, presentata secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 ( e successive modifiche alla luce anche dell’approvazione in corso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni), ed effettuate le necessarie verifiche (p.e. regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, verifiche relative all’avvenuto pagamento dei subappaltatori ai sensi art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006, verifiche ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29), di concerto con i Responsabili del Procedimento di spesa, a rilasciare nei tempi e on le modalità previste dall’art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008 e dal Decreto inistero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/2009, e successive modifiche, la certificazione prevista dalle medesime norme, circa l’esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito in oggetto, ovvero la sua insussistenza o inesigibilità, nel minor tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dll’istanza; sono esclusi da riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata itolarità del fornitore per qualsivoglia causa; in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente scaduti, ilDirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data di ricezione dell’istanza; in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente non scaduti, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data della scadenza contrattuale; a seguito della cessione di crediti certificati notificata secondo le forme di legge, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali comunica al cessionario l'espressa accettazione della cessione, (nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica della stessa), attestando in tale sede anche la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29; lo schema di accettazione è allegato al presente accordo; Le procedure oggetto del presente accordo potranno essere adeguate per recepire quanto previsto dai decreti in corso di approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (p.e preventivo assenso alla cedibilità dei crediti, forme di redazione degli atti, ecc.). La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati rinuncia a intraprendere fino alla data di scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune ogni azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato rispetto alla scadenza indicata nella certificazione del Comune, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 (in caso di ritardi nei pagamenti dovuti alla stazione appaltante all’appaltatore spettano gli interessi corrispettivi al tasso legale delle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori), fatti salvi diversi accordi tra le parti che potranno prevedere solo un tasso inferiore gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000. Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del COMUNE nei confronti della BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

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Samples: Accordo Tra Il Comune Di Modena E Gli Intermediari Finanziari

Condizioni e modalità. La BANCA Le imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia di Parma e delle altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 potranno richiedere alle banche e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO acquirenti factor, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il credito (pro soluto o pro solvendo) merito creditizio del richiedente, la concessione di fornitori una linea per la cessione di crediti sorti ed il relativo anticipo. Il creditore potrà presentare entro il 31/12/2010, come previsto dal art.9 comma 3bis del Comune potranno disporre di istanze di certificazione dei crediti rese secondo la seguente procedura: Il Dirigente DL 185/2008, come modificato dall'art. 1 comma 16 del Settore Politiche finanziarie DL 194/2009, e patrimoniali provvederà su istanza del creditore del Comune, presentata secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 ( e successive modifiche alla luce anche dell’approvazione (pubblicato in corso da parte del Ministero dell’Economia G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario della Provincia di Parma e delle Finanze di decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni), ed effettuate le necessarie verifiche (p.e. regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo istanza di certificazione DURC, verifiche relative all’avvenuto pagamento dei subappaltatori ai sensi art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006, verifiche ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29), di concerto con i Responsabili del Procedimento di spesa, a rilasciare nei tempi e on le modalità previste dall’arte caratteristiche indicate nel medesimo Decreto. 9 comma 3-bis Effettuate le verifiche previste, il Responsabile del DL 185/2008 e dal Decreto inistero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/2009, e successive modifiche, la certificazione prevista dalle medesime norme, circa l’esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito in oggetto, ovvero la sua insussistenza o inesigibilità, nel minor tempo possibile e comunque Servizio Finanziario certificherà entro il termine di 60 20 giorni dalla ricezione dell'istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l'insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui l’amministrazione effettuerà il pagamento alla banca e/o factor, il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di ricezione dll’istanza; sono esclusi da riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata itolarità cessione. Il Responsabile del fornitore per qualsivoglia causa; Servizio Finanziario, in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente scadutipositiva, ilDirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare comunicherà alla Camera di Commercio competente l’avvenuta certificazione. Si precisa inoltre che la data entro la quale l’importo cessione del credito potrà essere corrispostodovrà comunque avvenire nei rispetto delle forme previste dall'art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, e comunque quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso il Segretario dell’Amministrazione Pubblica al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell' operazione di cessione. Gli oneri finanziari delle operazioni di cessione: a) nel limite massimo caso di 12 mesi dalla data cessione pro-soluto di ricezione dell’istanza; fatture rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo istituito presso la Camera di Commercio: - in caso di certificazione positiva relativa operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte alla Camera di Commercio di Parma, saranno rimborsati, nei limiti del 50% della spesa per oneri finanziari, dalla Camera di Commercio di Parma a crediti contrattualmente non scaduti, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data della scadenza contrattuale; a seguito della cessione fronte di crediti certificati notificata secondo le forme vantati nei confronti di enti locali della Regione che hanno sottoscritto analogo accordo nell'ambito del protocollo d'intesa in oggetto e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo camerale, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di erogazione del credito e la data massima indicata dall’Amministrazione Pubblica per il Dirigente pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura- E/C ecc.) inviata dalla banca e/o factor all'impresa fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all’Amministrazione Pubblica; b) nel caso di cessione pro-soluto di fatture non rientranti, per mancanza di fondi, tra quelle autorizzate con oneri a carico del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali comunica Fondo della Camera di Commercio saranno a carico delle imprese che hanno ceduto il credito con le modalità concordate negli atti di cessione. Le imprese rientranti nella casistica di cui al cessionario l'espressa accettazione della punto a) per poter avere accesso al rimborso degli oneri di cessione dovranno avanzare richiesta di certificazione del credito all’Ente debitore entro il 31/12/2010, quindi sottoscrivere l’accordo di cessione del credito con la banca e/o factor aderenti all’accordo; una volta siglato l’accordo di cessione, (potranno presentare domanda per il rimborso degli oneri, i quali saranno riconosciuti, alle condizioni previste nel minor tempo possibile, e comunque entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica della stessaprecedente punto a), attestando per ordine di arrivo cronologico della richiesta fino all’esaurimento del fondo messo a disposizione. Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un tasso omnicomprensivo non superiore all'euribor corrispondente alla durata dell'operazione di sconto (o, in tale sede anche la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 alternativa, all'euribor 3 mesi), maggiorato di uno spread pari all'1,50% per anno, calcolato in relazione alla durata effettiva dell'operazione, comprensivo di ogni onere e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29; lo schema costo (interessi, commissioni di accettazione è allegato al presente accordo; Le procedure oggetto del presente accordo potranno essere adeguate per recepire quanto previsto dai decreti in corso factoring, spese di approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (p.e preventivo assenso alla cedibilità dei crediti, forme di redazione degli attiistruttoria, ecc.). Resteranno in ogni caso a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le eventuali spese di tenuta conto, che dovranno essere concordate e non potranno in ogni caso eccedere l'importo massimo di euro 50 euro trimestrali, e le spese relative alla stipula/autentica dell'atto di cessione. La BANCA banca e/o FACTORfactor, relativamente ai crediti certificati rinuncia a intraprendere certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune ogni stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato rispetto alla scadenza indicata nella certificazione del Comune, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 (in caso di ritardi nei pagamenti dovuti alla stazione appaltante all’appaltatore spettano gli interessi corrispettivi al tasso legale delle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori), fatti salvi diversi accordi tra le parti che potranno prevedere solo un tasso inferiore gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000. Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del COMUNE della Provincia/altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo nei confronti della BANCA banca e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO factor cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

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Samples: Accordo Per Assicurare La Liquidità Alle Imprese Creditrici

Condizioni e modalità. La Le imprese titolari di crediti nei confronti degli ENTI LOCALI rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 potranno richiedere alla BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO acquirenti FACTOR, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il credito (pro soluto o pro solvendo) merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di fornitori del Comune potranno disporre di istanze di certificazione dei crediti rese secondo la seguente procedura: cessione. Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali provvederà su istanza del creditore del Comunepotrà presentare, presentata secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 ( e successive modifiche alla luce anche dell’approvazione in corso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni), ed effettuate le necessarie verifiche (p.e. regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, verifiche relative all’avvenuto pagamento dei subappaltatori ai sensi art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006, verifiche ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29), di concerto con i Responsabili del Procedimento di spesa, a rilasciare nei tempi e on le modalità previste dall’art. 9 come previsto dall’art.9 comma 3-bis del DL 185/2008 e s.m.i., e dal Decreto inistero Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/200919/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario dell’Ente istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto, entro il 10/12/2011. Il perfezionamento delle operazioni di cessione dovrà in ogni caso avvenire entro il 31/12/2011. L'impresa deve esser in regola, al momento della liquidazione dell’incentivo da parte della Camera, con il pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993) e con il regime “de minimis” in materia di contributi alle imprese (a tal fine l’impresa dovrà rilasciare apposita certificazione alla Camera di Commercio). Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l’insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l’indicazione della data massima entro cui l’Ente effettuerà il pagamento alla BANCA e/o FACTOR, il creditore provvederà a trasmetterla all’Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell’operazione di cessione. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari tutti i soggetti coinvolti nell’atto di cessione si impegnano a rispettare quanto previsto dall’articolo 3 e seguenti della L. 136/2010 e successive ed integrazioni. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente Locale, nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e successive modificheper conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresa. Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell’ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale. Al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell’operazione di cessione, la certificazione prevista dalle medesime normeCCIAA e la Provincia di Parma si impegnano a promuovere la sottoscrizione di un accordo con Il Consiglio Notarile di Parma, circa l’esistenzail quale garantisca l’applicazione di condizioni particolarmente favorevoli per l’autentica e la successiva registrazione della scrittura privata degli atti di cessione oggetto del presente protocollo. Gli ENTI LOCALI si dichiarano disponibili, certezza, liquidità ed esigibilità del credito in oggetto, ovvero la sua insussistenza o inesigibilità, nel minor tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dll’istanza; sono esclusi da riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata itolarità del fornitore per qualsivoglia causa; in caso di certificazione positiva relativa e qualora continuino a crediti contrattualmente scadutisussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, ilDirigente del Settore Politiche finanziarie a comunicare al cedente e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrispostoal cessionario (BANCA) l’espressa accettazione delle cessioni effettuate e notificate all’Ente o, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data di ricezione dell’istanza; in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente non scaduti, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data della scadenza contrattuale; a seguito della cessione di crediti certificati notificata secondo le forme di legge, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali comunica al cessionario l'espressa accettazione della partecipazione dell’Ente alla cessione, (nel minor tempo possibile, e comunque entro a rendere il termine di 45 giorni dalla data di notifica della stessa)proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in tale sede anche entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29. Gli oneri delle operazioni di cessione: a) nel caso di cessione pro soluto di fatture rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo istituito presso la Camera di Commercio: - in caso di cessioni effettuate da imprese fornitrici degli ENTI LOCALI iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Parma (l'iscrizione è riferita alle sede principale o all'unità locale/sede secondaria), gli oneri finanziari saranno rimborsati dalla Camera di Commercio di Parma, nei limiti del 50% fino ad un tetto massimo di 5.000,00 € (cinquemila euro), nei limiti delle risorse disponibili, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di pagamento del prezzo di cessione - come determinato nell’atto di cessione del credito - e la data massima indicata dall’Ente per il pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura- E/C ecc.) inviata dalla BANCA e/o FACTOR all’impresa fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all’Ente debitore; lo schema - la Camera di accettazione è allegato al presente accordo; Le procedure oggetto del presente accordo potranno essere adeguate per recepire quanto previsto dai decreti in corso Commercio di approvazione Parma effettuerà i rimborsi alle imprese seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste (da parte delle imprese) nei limiti delle risorse stanziate; per accedere al rimborso degli oneri da parte della Camera di Commercio è necessario che l'impresa sia in regola con il pagamento del Ministero dell’Economia diritto camerale (art. 18 L. 580/1993) e con il regime “de minimis” in materia di contributi alle imprese (a tal fine l’impresa dovrà rilasciare apposita autocertificazione alla Camera di Commercio); b) nel caso di cessione pro soluto di fatture non rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo della Camera di Commercio, saranno a carico delle Finanze imprese che hanno ceduto il credito con le modalità concordate negli atti di cessione. La Camera di commercio rimborserà gli oneri alle imprese soltanto qualora la domanda da parte delle imprese pervenga entro il 28.02.2012. Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un tasso omnicomprensivo non superiore all’euribor corrispondente alla durata dell’operazione di sconto (o, in alternativa, all’euribor 3 mesi), maggiorato di uno spread pari all’1,50% per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni anno, calcolato in relazione alla durata effettiva dell’operazione, comprensivo di ogni onere e costo (p.e preventivo assenso alla cedibilità dei creditiinteressi, forme commissioni di redazione degli attifactoring, spese di istruttoria, ecc.). Per Xxxxxx Effettiva dell’ operazione si intende il numero di giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo, come determinato nell’atto di cessione tra la Banca e il Cedente, e la data massima indicata dall’Ente, in sede di rilascio della Certificazione del Credito, per l’ effettuazione del pagamento. Resteranno a carico dell’impresa che ha ceduto il credito le eventuali spese di tenuta conto, che dovranno essere concordate e non potranno in ogni caso eccedere l’importo massimo di euro 50 euro trimestrali, e le spese relative alla stipula/autentica dell’atto di cessione. La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati rinuncia a intraprendere certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune ogni stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Nel Resta inteso che, nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione del Comunecertificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e D.lgs. n.231/2002 ed al D.M. Ministero Lavori lavori Pubblici n. 145/2000 n.145/2000 (resta salva la possibilità di definire con le Banche e/ o Factor specifici accordi relativamente all’applicazione del tasso da corrispondere in caso di ritardi nei pagamenti dovuti alla stazione appaltante all’appaltatore spettano gli interessi corrispettivi al eventuale ritardato pagamento da parte degli Enti Locali; comunque il tasso legale delle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratoriapplicato non potrà eccedere quello determinato in base alle norme soprarichiamate), fatti salvi diversi accordi tra le parti che potranno prevedere solo un tasso inferiore gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000. Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del COMUNE degli ENTI LOCALI nei confronti della BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO FACTOR cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

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Samples: Accordo Per Assicurare La Liquidità Alle Imprese Creditrici

Condizioni e modalità. La BANCA Le imprese titolari di crediti nei confronti degli Enti locali rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 potranno richiedere alla Banca e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO acquirenti Factor, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il credito (pro soluto o pro solvendo) merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di fornitori del Comune potranno disporre di istanze di certificazione dei crediti rese secondo la seguente procedura: cessione. Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali provvederà su istanza del creditore del Comunepotrà presentare entro il 31/10/2011, presentata secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 ( e successive modifiche alla luce anche dell’approvazione in corso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni), ed effettuate le necessarie verifiche (p.e. regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, verifiche relative all’avvenuto pagamento dei subappaltatori ai sensi art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006, verifiche ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29), di concerto con i Responsabili del Procedimento di spesa, a rilasciare nei tempi e on le modalità previste dall’art. 9 come previsto dall’art.9 comma 3-bis del DL 185/2008 e s.m.i., e dal Decreto inistero Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/200919/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario dell’Ente istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto. Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l’insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l’indicazione della data massima entro cui l’Ente effettuerà il pagamento alla Banca e/o Factor, il creditore provvederà a trasmetterla all’Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell’operazione di cessione. Il Dirigente del Servizio Finanziario, nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e successive modificheper conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione prevista dalle medesime normepervenute, circa l’esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresa. Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in oggettocaso di partecipazione dell’ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale. Gli Enti locali si dichiarano disponibili, ovvero la sua insussistenza o inesigibilità, nel minor tempo possibile e comunque entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dll’istanza; sono esclusi da riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata itolarità del fornitore per qualsivoglia causa; in caso di certificazione positiva relativa e qualora continuino a crediti contrattualmente scadutisussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, ilDirigente del Settore Politiche finanziarie a comunicare al cedente e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrispostoal cessionario (Banca o Factor) l’espressa accettazione delle cessioni effettuate e notificate all’Ente o, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data di ricezione dell’istanza; in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente non scaduti, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data della scadenza contrattuale; a seguito della cessione di crediti certificati notificata secondo le forme di legge, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali comunica al cessionario l'espressa accettazione della partecipazione dell’Ente alla cessione, (nel minor tempo possibile, e comunque entro a rendere il termine di 45 giorni dalla data di notifica della stessa)proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in tale sede anche entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29. Gli oneri delle operazioni di cessione: a) nel caso di cessione pro soluto di fatture rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo istituito presso la Camera di Commercio: - in caso di cessioni effettuate da imprese fornitrici degli Enti locali iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna, saranno rimborsati dalla Camera di Commercio di Bologna, nei limiti delle risorse disponibili, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di pagamento del prezzo di cessione - come determinato nell’atto di cessione del credito - e la data massima indicata dall’Ente per il pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura- E/C ecc.) inviata dalla Banca e/o Factor all’impresa fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all’Ente debitore; lo schema - la Camera di accettazione è allegato al presente accordo; Le procedure oggetto del presente accordo potranno essere adeguate per recepire quanto previsto dai decreti in corso Commercio di approvazione Bologna effettuerà i rimborsi alle imprese seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste (da parte delle imprese) nei limiti delle risorse stanziate; per accedere al rimborso degli oneri da parte della Camera di Commercio è necessario che l'impresa sia in regola con il pagamento del Ministero dell’Economia diritto camerale (art. 18 L. 580/1993). b) nel caso di cessione pro soluto di fatture non rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo della Camera di Commercio, saranno a carico delle imprese che hanno ceduto il credito con le modalità concordate negli atti di cessione. Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un tasso omnicomprensivo non superiore all’euribor corrispondente alla durata dell’operazione di sconto (o, in alternativa, all’euribor 3 mesi), maggiorato di uno spread pari all’1,50% per anno, calcolato in relazione alla durata effettiva dell’operazione, comprensivo di ogni onere e delle Finanze per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni costo (p.e preventivo assenso alla cedibilità dei creditiinteressi, forme commissioni di redazione degli attifactoring, spese di istruttoria, ecc.). Per Xxxxxx Effettiva dell’ operazione si intende il numero di giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo, come determinato nell’atto di cessione tra la Banca e il Cedente, e la data massima indicata dall’Ente, in sede di rilascio della Certificazione del Credito, per l’ effettuazione del pagamento. Resteranno a carico dell’impresa che ha ceduto il credito le eventuali spese di tenuta conto, che dovranno essere concordate e non potranno in ogni caso eccedere l’importo massimo di euro 50 euro trimestrali, e le spese relative alla stipula/autentica dell’atto di cessione. La BANCA Banca e/o FACTORFactor, relativamente ai crediti certificati rinuncia a intraprendere certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune ogni stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Nel Resta inteso che, nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione del Comunecertificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 (in caso di ritardi nei pagamenti dovuti alla stazione appaltante all’appaltatore spettano gli interessi corrispettivi al tasso legale delle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori), fatti salvi diversi accordi tra le parti che potranno prevedere solo un tasso inferiore gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000. Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del COMUNE degli Enti locali nei confronti della BANCA Banca e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO Factor cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

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