Common use of Condizioni e modalità Clause in Contracts

Condizioni e modalità. Le imprese titolari di crediti nei confronti degli ENTI LOCALI rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 potranno richiedere alla BANCA e/o FACTOR, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di cessione. Il creditore potrà presentare, come previsto dall’art.9 comma 3-bis del DL 185/2008 e s.m.i., e dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario dell’Ente istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto, entro il 10/12/2011. Il perfezionamento delle operazioni di cessione dovrà in ogni caso avvenire entro il 31/12/2011. L'impresa deve esser in regola, al momento della liquidazione dell’incentivo da parte della Camera, con il pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993) e con il regime “de minimis” in materia di contributi alle imprese (a tal fine l’impresa dovrà rilasciare apposita certificazione alla Camera di Commercio). Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l’insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l’indicazione della data massima entro cui l’Ente effettuerà il pagamento alla BANCA e/o FACTOR, il creditore provvederà a trasmetterla all’Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell’operazione di cessione. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari tutti i soggetti coinvolti nell’atto di cessione si impegnano a rispettare quanto previsto dall’articolo 3 e seguenti della L. 136/2010 e successive ed integrazioni. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente Locale, nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresa. Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell’ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale. Al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell’operazione di cessione, la CCIAA e la Provincia di Parma si impegnano a promuovere la sottoscrizione di un accordo con Il Consiglio Notarile di Parma, il quale garantisca l’applicazione di condizioni particolarmente favorevoli per l’autentica e la successiva registrazione della scrittura privata degli atti di cessione oggetto del presente protocollo. Gli ENTI LOCALI si dichiarano disponibili, in caso di certificazione positiva e qualora continuino a sussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, a comunicare al cedente e al cessionario (BANCA) l’espressa accettazione delle cessioni effettuate e notificate all’Ente o, in caso di partecipazione dell’Ente alla cessione, a rendere il proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29. Gli oneri delle operazioni di cessione:

Appears in 1 contract

Samples: www.pr.camcom.it

Condizioni e modalità. Le imprese titolari di crediti nei confronti degli ENTI LOCALI della Provincia di Parma e delle altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo rientranti nelle fattispecie di cui all’artall'art. 1 potranno richiedere alla BANCA alle banche e/o FACTORfactor, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, la concessione di una linea per la cessione di crediti sorti ed il perfezionamento delle operazioni di cessionerelativo anticipo. Il creditore potrà presentarepresentare entro il 31/12/2010, come previsto dall’art.9 dal art.9 comma 3-bis 3bis del DL 185/2008 e s.m.i.185/2008, come modificato dall'art. 1 comma 16 del DL 194/2009, e dal Decreto Ministero dell’Economia dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario dell’Ente della Provincia di Parma e delle altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto, entro il 10/12/2011. Il perfezionamento delle operazioni di cessione dovrà in ogni caso avvenire entro il 31/12/2011. L'impresa deve esser in regola, al momento della liquidazione dell’incentivo da parte della Camera, con il pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993) e con il regime “de minimis” in materia di contributi alle imprese (a tal fine l’impresa dovrà rilasciare apposita certificazione alla Camera di Commercio). Effettuate le verifiche previste previste, il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza dell'istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l’insussistenza l'insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l’indicazione l'indicazione della data massima entro cui l’Ente l’amministrazione effettuerà il pagamento alla BANCA banca e/o FACTORfactor, il creditore provvederà a trasmetterla all’Istituto all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell’operazione dell'operazione di cessione. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari tutti i soggetti coinvolti nell’atto di cessione si impegnano a rispettare quanto previsto dall’articolo 3 e seguenti della L. 136/2010 e successive ed integrazioni. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente LocaleFinanziario, nel in caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza comunicherà alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresacompetente l’avvenuta certificazione. Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel nei rispetto delle forme previste dall’artdall'art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell’ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale. Al dell’Amministrazione Pubblica al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell’operazione dell' operazione di cessione, la CCIAA e la Provincia di Parma si impegnano a promuovere la sottoscrizione di un accordo con Il Consiglio Notarile di Parma, il quale garantisca l’applicazione di condizioni particolarmente favorevoli per l’autentica e la successiva registrazione della scrittura privata degli atti di cessione oggetto del presente protocollo. Gli ENTI LOCALI si dichiarano disponibili, in caso di certificazione positiva e qualora continuino a sussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, a comunicare al cedente e al cessionario (BANCA) l’espressa accettazione delle cessioni effettuate e notificate all’Ente o, in caso di partecipazione dell’Ente alla cessione, a rendere il proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29. Gli oneri finanziari delle operazioni di cessione:

Appears in 1 contract

Samples: www.pr.camcom.it

Condizioni e modalità. Le imprese titolari di crediti nei confronti degli ENTI LOCALI Enti locali rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 potranno richiedere alla BANCA Banca e/o FACTORFactor, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di cessione. Il creditore potrà presentarepresentare entro il 31/10/2011, come previsto dall’art.9 comma 3-bis del DL 185/2008 e s.m.i., e dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario dell’Ente istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto, entro il 10/12/2011. Il perfezionamento delle operazioni di cessione dovrà in ogni caso avvenire entro il 31/12/2011. L'impresa deve esser in regola, al momento della liquidazione dell’incentivo da parte della Camera, con il pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993) e con il regime “de minimis” in materia di contributi alle imprese (a tal fine l’impresa dovrà rilasciare apposita certificazione alla Camera di Commercio). Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l’insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l’indicazione della data massima entro cui l’Ente effettuerà il pagamento alla BANCA Banca e/o FACTORFactor, il creditore provvederà a trasmetterla all’Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell’operazione di cessione. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari tutti i soggetti coinvolti nell’atto di cessione si impegnano a rispettare quanto previsto dall’articolo 3 e seguenti della L. 136/2010 e successive ed integrazioni. Il Dirigente/Responsabile Dirigente del Servizio Finanziario dell’Ente LocaleFinanziario, nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresa. Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell’ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale. Al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell’operazione di cessione, la CCIAA e la Provincia di Parma si impegnano a promuovere la sottoscrizione di un accordo con Il Consiglio Notarile di Parma, il quale garantisca l’applicazione di condizioni particolarmente favorevoli per l’autentica e la successiva registrazione della scrittura privata degli atti di cessione oggetto del presente protocollo. Gli ENTI LOCALI Enti locali si dichiarano disponibili, in caso di certificazione positiva e qualora continuino a sussistere le condizioni previste dalla normativa anche ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, a comunicare al cedente e al cessionario (BANCABanca o Factor) l’espressa accettazione delle cessioni effettuate e notificate all’Ente o, in caso di partecipazione dell’Ente alla cessione, a rendere il proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessione, attestando in entrambi i casi la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29. Gli oneri delle operazioni di cessione:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per Assicurare La Liquidita' Alle Imprese Della Provincia Di Bologna, Creditrici Degli Enti Territoriali, Attraverso La Cessione Pro Soluto Dei Crediti a Favore Di Banche Od Intermediari Finanziari Approvazione

Condizioni e modalità. Le imprese titolari di crediti nei confronti degli ENTI LOCALI rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 1 potranno richiedere alla La BANCA e/o FACTORINTERMEDIARIO FINANZIARIO acquirenti il credito (pro soluto o pro solvendo) di fornitori del Comune potranno disporre di istanze di certificazione dei crediti rese secondo la seguente procedura: Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali provvederà su istanza del creditore del Comune, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale presentata secondo le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 ( e successive modifiche alla luce anche dell’approvazione in corso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di valutare il merito creditizio decreti per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni), ed effettuate le necessarie verifiche (p.e. regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, verifiche relative all’avvenuto pagamento dei subappaltatori ai sensi art. 118 comma 3 del richiedenteD.Lgs 163/2006, il perfezionamento delle operazioni verifiche ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29), di cessioneconcerto con i Responsabili del Procedimento di spesa, a rilasciare nei tempi e on le modalità previste dall’art. Il creditore potrà presentare, come previsto dall’art.9 9 comma 3-bis del DL 185/2008 e s.m.i., e dal Decreto Ministero inistero dell’Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato 19/5/2009, e successive modifiche, la certificazione prevista dalle medesime norme, circa l’esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito in G.U. N. 157/2009)oggetto, al Servizio Finanziario dell’Ente istanza di certificazione con le modalità ovvero la sua insussistenza o inesigibilità, nel minor tempo possibile e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto, comunque entro il 10/12/2011. Il perfezionamento delle operazioni termine di cessione dovrà in ogni caso avvenire entro il 31/12/2011. L'impresa deve esser in regola, al momento della liquidazione dell’incentivo da parte della Camera, con il pagamento del diritto camerale (art. 18 L. 580/1993) e con il regime “de minimis” in materia di contributi alle imprese (a tal fine l’impresa dovrà rilasciare apposita certificazione alla Camera di Commercio). Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 60 giorni dalla data di ricezione dell’istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l’insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l’indicazione della data massima entro cui l’Ente effettuerà il pagamento alla BANCA e/o FACTOR, il creditore provvederà a trasmetterla all’Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell’operazione di cessione. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari tutti i soggetti coinvolti nell’atto di cessione si impegnano a rispettare quanto previsto dall’articolo 3 e seguenti della L. 136/2010 e successive ed integrazioni. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente Locale, nel caso di certificazione positiva, indicherà inoltre al fornitore, e per conoscenza alla Camera di Commercio, in base ai vincoli del patto di stabilità nonché in base alle residue disponibilità del Fondo istituito presso la stessa e seguendo un ordine cronologico delle istanze di certificazione pervenute, se gli oneri dll’istanza; sono esclusi da riconoscimento della cessione potranno essere rimborsati dal Fondo della Camera di Commercio o se invece resteranno a carico dell’impresa. Si precisa inoltre i crediti che la cessione non siano nella esclusiva e incondizionata itolarità del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, nonché della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso – e ove ammissibile, in caso di partecipazione dell’ente alla cessione – il Segretario Comunale/Provinciale. Al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell’operazione di cessione, la CCIAA e la Provincia di Parma si impegnano a promuovere la sottoscrizione di un accordo con Il Consiglio Notarile di Parma, il quale garantisca l’applicazione di condizioni particolarmente favorevoli fornitore per l’autentica e la successiva registrazione della scrittura privata degli atti di cessione oggetto del presente protocollo. Gli ENTI LOCALI si dichiarano disponibili, qualsivoglia causa; in caso di certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente scaduti, ilDirigente del Settore Politiche finanziarie e qualora continuino a sussistere le condizioni previste patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla normativa anche ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602 /1973 ed della Circolare del MEF 8/10/2009 n° 29, a comunicare al cedente e al cessionario (BANCA) l’espressa accettazione delle cessioni effettuate e notificate all’Ente o, data di ricezione dell’istanza; in caso di partecipazione dell’Ente alla certificazione positiva relativa a crediti contrattualmente non scaduti, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali è autorizzato ad indicare la data entro la quale l’importo del credito potrà essere corrisposto, e comunque nel limite massimo di 12 mesi dalla data della scadenza contrattuale; a seguito della cessione di crediti certificati notificata secondo le forme di legge, il Dirigente del Settore Politiche finanziarie e patrimoniali comunica al cessionario l'espressa accettazione della cessione, a rendere (nel minor tempo possibile, e comunque entro il proprio esplicito consenso tramite espressa dichiarazione contenuta nella cessionetermine di 45 giorni dalla data di notifica della stessa), attestando in entrambi i casi tale sede anche la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell’art 48 bis del DPR 602/1973 e della Circolare del MEF 8/1/10/2009 n. 29; lo schema di accettazione è allegato al presente accordo; Le procedure oggetto del presente accordo potranno essere adeguate per recepire quanto previsto dai decreti in corso di approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (p.e preventivo assenso alla cedibilità dei crediti, forme di redazione degli atti, ecc.). Gli La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati rinuncia a intraprendere fino alla data di scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune ogni azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato rispetto alla scadenza indicata nella certificazione del Comune, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 (in caso di ritardi nei pagamenti dovuti alla stazione appaltante all’appaltatore spettano gli interessi corrispettivi al tasso legale delle somme dovute; qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori), fatti salvi diversi accordi tra le parti che potranno prevedere solo un tasso inferiore gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000. Il presente accordo non comporta quindi oneri delle operazioni o interessi a carico del COMUNE nei confronti della BANCA e/o INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria fino alla data di cessione:scadenza indicata nella certificazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.modena.it