Common use of Condizioni in corso di Assicurazione Clause in Contracts

Condizioni in corso di Assicurazione. Dopo l’adesione, le Garanzie Assicurative valgono solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: • gli Stati in cui il Cliente aveva la residenza, al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati in cui il Cliente trasferisce la residenza, dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America • il Cliente mantiene la residenza in Italia; Pertanto, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia tempestivamente e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati al successivo Art. 15, la perdita di uno o più dei requisiti indicati sopra. Le Garanzie Assicurative cessano dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisiti. Si segnala, quindi, che: • le Garanzie Assicurative non operano in caso di Sinistro successo dopo la perdita del requisito; • in nessun caso la Compagnia può pagare importi a: ○ a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: • verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; • rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

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Samples: Polizza Protezione Carte, Polizza Protezione Carte

Condizioni in corso di Assicurazione. Dopo l’adesione, le Garanzie Assicurative valgono l’Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui il Cliente l’Aderente aveva la residenzasede nel caso di persone giuridiche, al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui il Cliente l’Aderente trasferisce la residenzasede nel caso di persona giuridica, dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d’America; gli Stati di cui il Cliente Titolare Effettivo dell’Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • lo Stato in cui l’Assicurato era residente al momento dell’adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure lo Stato in cui l’Assicurato trasferisce la residenza dopo l’adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Aderente (persona giuridica) mantiene la residenza propria sede legale in Italia; l’Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. Pertanto, il Cliente è tenuto a l’Aderente e l’Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia tempestivamente e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati con le modalità indicate al successivo Art. 15, la perdita di uno o più dei requisiti indicati soprarequisiti. Le Garanzie Assicurative cessano finiscono dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisitidel requisito. Si segnala, quindi, Ricorda quindi che: • le Garanzie Assicurative non operano in caso di Sinistro successo per Sinistri successi dopo la perdita del requisito; • in nessun caso la Compagnia può pagare importi a: ○ a - cittadini, residenti di o aventi sede legale in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONUdall’Unione Europea, dall’Unione Europea dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: • verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; • rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).o

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Samples: bnpparibascardif.it

Condizioni in corso di Assicurazione. Dopo l’adesioneL’assicurazione opera fin tanto che, le Garanzie Assicurative valgono solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisitinel corso della sua durata: • l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia • gli Stati in di cui il Cliente aveva la residenza, l’Aderente/Assicurato era cittadino al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati in di cui il Cliente trasferisce l’Aderente/ Assicurato acquisisce la residenza, cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America • il Cliente l’Aderente mantiene la propria residenza in Italia; Pertanto, il Cliente è tenuto . L’Aderente/Assicurato si obbliga a comunicare tempestivamente alla Compagnia tempestivamente e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati al successivo Art. 15, la perdita di uno o più dei di questi requisiti indicati sopranel corso della durata dell’Assicurazione. Le Garanzie Assicurative cessano La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di anche uno solo di tali requisitiPremio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Si segnala, quindi, che: • le Garanzie Assicurative Se l’Aderente/Assicurato non operano in caso di Sinistro successo dopo ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito; • in nessun caso , la Compagnia può pagare importi a: ○ potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a residenti conoscenza della suacessazione. Si ricorda, quindi, che l’assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza o il trasferimento della residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. La Compagnia si riserva il diritto d’America (o l’applicazione di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: • verificare il rispetto della normativa in materia di tali sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente/Assicurato). In nessun caso la Compagnia potrà pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; • rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

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Samples: hellobank.it

Condizioni in corso di Assicurazione. Dopo l’adesione, le Garanzie Assicurative valgono l’Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: • gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui il Cliente l’Aderente aveva la residenzasede nel caso di persone giuridiche, al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati in cui il Cliente trasferisce la residenza, dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America • il Cliente mantiene la residenza in Italia; Pertanto, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia tempestivamente e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati al successivo Art. 15, la perdita di uno o più dei requisiti indicati sopra. Le Garanzie Assicurative cessano dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisiti. Si segnala, quindi, che: • le Garanzie Assicurative non operano in caso di Sinistro successo dopo la perdita del requisito; • in nessun caso la Compagnia può pagare importi a: ○ a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui l’Aderente trasferisce la sede nel caso di persona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • lo Stato in cui l’Assicurato era residente al momento dell’adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure lo Stato in cui l’Assicurato trasferisce la residenza dopo l’adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; • l’Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l’Aderente (persona fisica) continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. Pertanto, l’Aderente e l’Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi con le modalità indicate al successivo Art. 18 , la perdita di uno o più requisiti. Se la comunicazione è fatta in ritardo, la Compagnia può applicare una penale pari ai costi di gestione dell’Assicurazione nel periodo in cui la Compagnia non sapeva della perdita del requisito. Le Garanzie Assicurative finiscono dal momento della perdita del xxxxxxxxx.Xx nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: • verificare -verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; • rispettare -rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA). Qualora l'Aderente/Contraente intrattenga rilevanti e/o continui rapporti economici o commerciali, siano essi intrattenuti in via diretta o indiretta, con soggetti residenti o entità costituite o domiciliate in Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come, tempo per tempo, indicati dalla normativa, oppure con società/entità da essi controllate o partecipate, la Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione per verificare la conformità alla normativa antiterrorismo e/o all’osservanza delle sanzioni finanziarie/embarghi.

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Samples: Polizza Estensione Di Garanzia

Condizioni in corso di Assicurazione. Dopo l’adesione, le Garanzie Assicurative valgono solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: • l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) mantengono la residenza in Italia; • gli Stati in cui il Cliente aveva l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) avevano la residenza, residenza al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure d’America; • gli Stati in cui il Cliente l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) trasferisce la residenza, dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America d’America. Si segnala, quindi, che: il Cliente mantiene le Garanzie Assicurative non operano in caso di Sinistro accaduto dopo la residenza perdita del requisito; • in Italia; nessun caso la Compagnia può pagare importi a: ○ soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). Pertanto, il Cliente è tenuto l’Aderente e l’/gli Assicurato/i (se diverso/i dall’Aderente) sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Compagnia tempestivamente e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati al successivo Art. 1516, la perdita di uno o più dei requisiti indicati sopra. Le Garanzie Assicurative cessano dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisiti. Si segnala, quindi, che: • le Garanzie Assicurative non operano in caso di Sinistro successo dopo la perdita del requisito; • in nessun caso la Compagnia può pagare importi a: ○ a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: • verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; • rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

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Samples: bnl.it

Condizioni in corso di Assicurazione. Dopo l’adesionela stipulazione, le Garanzie Assicurative valgono l’Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti i seguenti questi requisiti: • gli Stati il Cliente mantiene la propria residenza in Italia; • lo Stato in cui il Cliente aveva la residenza, l’Assicurato era residente al momento dell’adesione della stipulazione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/finanziarie embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati lo Stato in cui il Cliente l’Assicurato trasferisce la residenza, residenza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America • il Cliente mantiene la residenza in Italia; Pertanto, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia tempestivamente e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi e nei modi indicati al successivo Art. 15, la perdita di uno o più dei requisiti indicati sopra. Le Garanzie Assicurative cessano dal momento della perdita di anche uno solo di tali requisiti. Si segnala, quindi, che: • le Garanzie Assicurative non operano in caso di Sinistro successo dopo la perdita del requisito; • in nessun caso la Compagnia può pagare importi a: ○ a residenti di Stati sottoposti sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. Pertanto, il Cliente e l’Assicurato devono comunicare quanto prima alla Compagnia e, in ogni caso, entro 30 giorni lavorativi e secondo quanto indicato al successivo Art. 18, la perdita di uno o più requisiti. L’Assicurazione cessa dal momento della perdita del requisito. In caso di ritardo della comunicazione di perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale pari ai costi per la gestione dell’Assicurazione per il periodo in cui non era a conoscenza della cessazione. Ricorda inoltre che: • le Garanzie Assicurative non operano per i Sinistri successi dopo il trasferimento al di fuori dell’Italia, della residenza del Cliente; La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di: - verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa; - rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

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Samples: Polizza Multirischi Abitazione