Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi Clausole campione

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. L’Impresa:
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker - consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018); - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, l’intermediario ha l’obbligo di consegnare al contraente: L’intermediario ha inoltre l’obbligo di: Fiditalia S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 34 - 20149 MILANO TEL. +39 02.43.01.1 - FAX +00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - SOCIETA’ A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. “ALBO UNICO”) XX X° 00 X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX X’XXXXXX CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A. ORIGINALE PERTIL CELIENSTE T Le ricordiamo che la/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte*. Le riportiamo di seguito l’indicatore del costo totale credito applicabile solo nell’ipotesi in cui decidesse di abbinare una polizza assicurativa al suo contratto di finanziamento. Indicatore del costo totale credito, calcolato con le stesse modalità del TAEG includendo anche le polizze assicurative facoltative: 11,91% * Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. Fiditalia S.p.A. Xxx X. Xxxxx, 34 - 20149 MILANO TEL. +39 02.43.01.1 - FAX +00 00.00.00.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - SOCIETA’ A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. - COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 - ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. “ALBO UNICO”) XX X° 00 X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX X’XXXXXX CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX - SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114-SEPTIES T.U.B. AL N° 10 - INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ. D - N° ISCR. D000026922 - ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL' ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi a) prima dell’adesione alla Polizza collettiva RC Professionale Odontoiatra n. 2106.12.300195 il broker consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Documentazione Precontrattuale di In Più Broker – Allegato 4ter Elenco delle Regole di Comportamento del Distributore Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. A)Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione l'Assigeco B)Consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente C)E' tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione D)Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa, Banca PSA ha l’obbligo di:
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi. Europ Assistance Italia S.p.A., iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, ha l’obbligo di: