Polizza Estensione di Garanzia
Polizza Estensione di Garanzia
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Estensione di Garanzia Veicoli - Polizza Collettiva n.5528/02
Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
E’ una Polizza Collettiva che copre i rischi di Guasto agli Veicoli, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia occorso dopo la
scadenza della Garanzia Commerciale prestata dalla Rete Renault.
Che cosa è assicurato?
Guasto ai Veicoli: la Compagnia prende in carico le spese inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie all’eliminazione del Guasto occorso al Veicolo. Il massimale è dato dal valore di rivendita dell’Autoveicolo in base alla quotazione Eurotax al momento del sinistro.
Che cosa N0N è assicurato?
🗴 Gli autoveicoli che non rientrano nella definizione di cui all’art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. (“Codice della Strada”).
🗴 Gli autoveicoli che hanno un peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e una potenza superiore a 185 KW.
🗴 Gli autoveicoli non immatricolati in Italia e non sono destinati all’uso prevalente in Italia.
🗴 Gli autoveicoli che hanno percorso più di 100.000 chilometri.
🗴 Gli autoveicoli che alla data di decorrenza hanno più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione.
Ci sono limiti di copertura?
E’ escluso dalla copertura assicurativa il Guasto occorso alle seguenti parti componenti dell’Autoveicolo:
! i cd. “pezzi d’usura della frizione” (disco e cuscinetto reggispinta); pertanto il kit della frizione è coperto per il 50% del suo importo;
! la batteria;
! la batteria di trazione nei veicoli elettrici;
! i pezzi in attrito del sistema frenante;
! gli ammortizzatori e le molle delle sospensioni;
! tutti gli elementi della carrozzeria (comprese le guarnizioni, bacchette, cerniere, martinetti), i teloni e le capote, tutti gli elementi di ornamento, i paraurti, gli schermi e le protezioni di plastica e metalliche, i serbatoi di tutti i tipi e i tappi rispettivi, le antenne esterne;
! la cd. “selleria”, e dunque, tutti i rivestimenti interni ed esterni, i rivestimenti e le imbottiture dei sedili, del volante e dei comandi, i sedili ivi compresi i sistemi di riscaldamento, regolazione e massaggio, i portacenere e i vani portaoggetti, le impugnature e le manovelle, la plancia, gli ugelli e le canalizzazioni della ventilazione e il sistema di comando;
! tutti i vetri, i fari e il loro sistema di comando e regolazione, le luci, le lampade e i portalampade, i retrovisori (ad eccezione del relativo
meccanismo elettrico il cui Gusto è coperto) e le luci di cortesia;
! le periferiche non installate di serie dal costruttore come l’impianto antifurto, il sistema audio, il sistema di navigazione e di telefonia;
! gli airbag e i pretensionatori (tranne le connessioni e i collegamenti elettrici ed elettronici che sono inclusi);
! tutti i sistemi di apertura/chiusura delle porte e del bloccasterzo se privi di centralizzazione e motorizzazione elettrica;
! i sistemi di guida al parcheggio;
! i cerchioni e gli pneumatici;
! i filtri antiparticolato;
! ogni componente non originale;
! qualunque pezzo o componente dell’Autoveicolo che non sia stato sostituito o controllato malgrado ciò fosse specificamente previsto nel programma di manutenzione del costruttore (a titolo esemplificativo, filtri, dischi, tamburi, pastiglie, cinghie, candele diaccensione e di pre-riscaldalmento, liquidi per lavacristalli o additivo FAP ed AdBlue, pile del telecomando, spazzole dei tergicristalli etc.).
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i Guasti direttamente o indirettamente derivanti da:
! Usura (componenti e materiali che si trovano in stato di usura o logoramento o corrosione; componenti soggetti ad attrito che si trovano in stato di usura o logoramento o bruciatura);
! mancata manutenzione ordinaria e/o programmata e mancato adempimento delle indicazioni definite dalla Casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione;
! mancata esecuzione delle azioni e misure necessarie a titolo preventivo, per impedire l’apparire del danno o, a titolo conservativo per evitare un peggioramento;
! impurità del carburante, dall’utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all’origine dal costruttore;
! difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dal costruttore e per i quali lo stesso è tenuto ad intervenire (campagna di richiamo); è comunque esclusa la sostituzione preventiva di componenti riportati nell’ambito delle note, bollettini di servizio e campagne di richiamo del costruttore;
! la messa in conformità dell’Autoveicolo a seguito di un cambiamento della normativa successivamente alla messa in circolazione dello
stesso;
! fattori ambientali (quali inquinanti atmosferici, agenti chimici, resine vegetali, salsedine, pioggia acida) e fenomeni atmosferici particolari (quali grandine, bufere di vento, fulmini, inondazioni, frane e terremoti);
! modifiche delle dotazioni originali o installazione di parti estranee rispetto a quanto previsto dal costruttore dell’Autoveicolo;
! parti componenti non garantiti e pezzi di ricambio e/o materiali non idonei rispetto a quanto previsto dal costruttore dell’Autoveicolo;
! fatto di cui è responsabile un terzo, in quanto fornitore di pezzo di ricambio o di manodopera, a titolo di manutenzione o di altro intervento effettuato non a regola d’arte;
! incidenti stradali, furto, incendio interno o esterno, gelo, mancanza di lubrificazione, trasporto, rimozione da parte di un'autorità pubblica, requisizione od ogni avvenimento che comporta la sottrazione dell’Autoveicolo oggetto della garanzia al possesso del suo utente;
! campagne di manutenzione sistematiche o straordinarie di serie secondo quanto previsto dal costruttore per l’Autoveicolo oggetto della garanzia;
! dolo, colpa grave, imperizia, negligenza o uso improprio dell’Autoveicolo da parte del proprietario o di altro utilizzatore dello stesso;
! uso dell’Autoveicolo in condizioni di manutenzione rinforzata o “condizioni severe”;
! uso anormale o abusivo, in particolare tenuto conto della sua destinazione e delle raccomandazioni del costruttore (utilizzo nei cantieri e lavori pubblici), il peggioramento dei danni, il “Surmenage”, il sovraccarico, le operazioni di scaricamento o di stoccaggio;
! cause esterne o estrinseche quali:
! l’azione di deterioramento di agenti naturali (come ad esempio infiltrazioni d’acqua, sabbia ecc.); gli eventi non dipendenti da un Guasto meccanico, quali la collisione, l’incendio, l’errore di carburante, la perdita delle chiavi, la foratura del pneumatico, il vandalismo, l’incidente stradale (anche a seguito di un’avaria di un organo coperto), il furto o il tentativo di furto;
! l’incidente di cantiere, l’azione di prodotti chimici aeriformi, i morsi dei roditori, l’azione di un agente naturale (grandine, tempesta,
fulmine e altre condizioni atmosferiche, contaminazione con l’acqua, ossidazione, corrosione) il sequestro, anche da parte di un’autorità pubblica, la requisizione o ogni evento suscettibile di aver ritirato il Veicolo alla vostra custodia;
! l’esplosione, la liberazione di calore, l’irradiamento causato dalla trasmutazione di nuclei di atomi o dalla radioattività, la radiazione
causata dall’accelerazione artificiale di particelle, guerra, guerra civile, sommosse o movimenti popolari, l’eruzione di vulcani, i terremoti e altri cataclismi naturali;
! Guasto di una qualunque parte componente.
Sono in ogni caso esclusi:
! i Guasti coperti dalla garanzia legale del venditore o dalla garanzia del costruttore o ancora da altra garanzia convenzionale;
! i Guasti occorsi ad Autoveicoli le cui caratteristiche tecniche siano state modificate dopo la vendita per modificare, a titolo esemplificativo, le sue prestazioni, la sua destinazione d’uso rispetto a quanto previsto dal costruttore diverso da quello o quelli previsti dal Costruttore, adattare il motore ad un diverso carburante;
! i Guasti occorsi ad Autoveicoli cui sia stato manomesso o alterato il contachilometri.
Si precisa che non sono assicurati i danni a terzi eventualmente derivanti dal Guasto all’Autoveicolo e, in particolare:
! i danni o i pregiudizi dovuti a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, civile e/o penale;
! i danni o pregiudizi indiretti, sia per mancato guadagno sia per danno eventuale.
Dove vale la copertura?
La copertura assicurativa ha validità in Italia e, a condizione che il veicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 90 giorni siano essi consecutivi o cumulati nell’anno in cui ha validità la Polizza), anche nei Paesi indicati sulla Carta Verde della polizza RC auto del veicolo stesso. La dimora abituale del Cliente all’indirizzo dichiarato nel Modulo di Adesione.
Che obblighi ho?
In fase di sottoscrizione del contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Per poter usufruire della copertura è necessario contattare la Centrale 0perativa Guasti ed inoltrare alla stessa il preventivo dell’intervento per approvazione. E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione di cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l’accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.
Quando e come devo pagare?
Il Premio si paga in anticipo e in un’unica soluzione. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo delle imposte di assicurazione. Esso è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa all’Assicuratore in un’unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre ed ha effetto dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione. L’assicurazione cessa alle ore 24:
• del giorno di scadenza del periodo di copertura scelto dall’Aderente oppure, se verificatosi precedentemente;
• del giorno della perdita, per ragioni differenti dalla sua vendita, della proprietà dell’Autoveicolo, oppure;
• del giorno di ricezione della comunicazione di recesso esercitato dalla parte tua o della Compagnia;
• in caso di vendita dell’Autoveicolo;
• in caso di perdita dei requisiti di residenza;
• se dopo l’adesione, entri a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste 0FAC – 0ffice of Foreign Assets Control HYPERLINK "xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx" xxx.xxxxxxxx.xxx)
Come posso disdire la polizza?
Non hai facoltà di disdire la polizza prima della scadenza prevista.
Assicurazione Estensione di Garanzia
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Cardif Assurances Risques Divers
Prodotto: Estensione di Garanzia Veicoli - Polizza Collettiva n.5528/02 Edizione Marzo 2021 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all’autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). 0perante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’ltalia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell’Albo delle lmprese di assicurazione con il numero l.00011 e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.
M. del 27.02.1989; P.l., C.F. e numero iscrizione del Registro delle lmprese di Milano 00000000000; tel. 02.77224.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurance Risques Divers S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency ll è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro ) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 448 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’lmpresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
L’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate. Guasto ai Veicoli La Garanzia copre i rischi di guasto agli autoveicoli, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia eventualmente occorso durante la validità dell’Assicurazione. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
0PZI0NI C0N RIDUZI0NE DEL PREMI0 | |
Riduzione del Premio | Non sono previste riduzioni di premio |
0PZI0NI C0N XXXXXXXX0 DI UN PREMI0 AGGIUNTIV0 | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Che cosa N0N è assicurato? | |
Rischi esclusi | • L’Aderente non ha la propria residenza in ltalia, in caso di persona giuridica non ha sede legale in ltalia. • L’aderente, o il Titolare Effettivo in caso di persona giuridica, e l’Assicurato sono cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’0NU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America e fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste 0FAC - 0ffice of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). • L’aderente e l’Assicurato fanno parte - come anche il Titolare Effettivo - di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste 0FAC - 0ffice of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse Guasto ai Veicoli
• ll contratto non prevede un periodo di Carenza.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: ln ogni caso di guasto suscettibile di essere coperto dalla Polizza occorre contattare telefonicamente, entro 3 giorni dall’accadimento o dalla scoperta se successiva, la Centrale 0perativa Guasti al seguente numero: 800.950.060 dall’estero x00.0.00.00.00.00 Senza previo accordo o benestare da parte della Centrale 0perativa Guasti nessuna spesa potrà essere presa in carico o pagata dalla Compagnia. La formale denuncia di Xxxxxxxx alla Compagnia avverrà solo presso l’officina appartenente Rete Renault e per il tramite del personale cui è affidato il veicolo. A tal fine, l’Aderente/Assicurato dovrà esibire: • il Modulo di Adesione • la documentazione comprovante lo stato di manutenzione e revisione dell’Autoveicolo • la documentazione comprovante la data di consegna dell’Autoveicolo L’officina di riparazione si metterà in contatto con la Centrale 0perativa Guasti che potrà decidere di far esaminare il veicolo da un esperto prima di fornire il consenso alla presa in carico. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: La centrale operativa alla quale l’Assicuratore, d’intesa con la Contraente, ha affidato la gestione delle prestazioni inerenti la copertura assicurativa offerta dalla presente Polizza, interfacciandosi, a tal fine, con la Rete Renault. | |
Prescrizione: l diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | ll fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione totale o parziale della Prestazione assicurativa. |
0bblighi dell’impresa | La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DlP. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio versato al netto delle imposte nei seguenti casi: • perdita dei requisiti di assicurabilità; • esercizio del diritto di recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DlP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Puoi recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Adesione dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata AR, fax o tramite email ai seguenti recapiti:. | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Cardif – Back 0ffice Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 |
00000 Xxxxxx (Xx) | |
Fax: 00 00000000 | |
Cardif provvede a restituirti il Premio non goduto al netto delle tasse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso. | |
Risoluzione | Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’lndennizzo, il Cliente x Xxxxxx possono recedere dall’assicurazione dandone preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. |
ll prodotto è dedicato a tutti i clienti di RCl Bank, con età maggiore di 18 anni, che acquistano un autoveicolo della rete Renault, interessati a proteggere l'Autoveicolo dai Guasti.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione:
• 25% del premio netto versato.
Quali costi devo sostenere?
C0ME P0SS0 PRESENTARE I RECLAMI E RIS0LVERE LE C0NTR0VERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Cardif – Ufficio Reclami- Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx; e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx; fax 00.00.000.000. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’lVASS a mezzo PEC, posta o fax: IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00 0000 0000 Per la stesura del reclamo presentato all'lVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami. |
PRIMA DI RIC0RRERE ALL'AUT0RITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione (obbligatoria) | È possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. |
Negoziazione assistita (facoltativa) | Tramite richiesta del proprio avvocato all’lmpresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’lVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FlN-NET. |
PER QUEST0 C0NTRATT0 L'IMPRESA DISP0NE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL C0NTRAENTE (c.d.
HOME INSURANCE), PERTANT0 D0P0 LA S0TT0SCRIZI0NE P0TRAI C0NSULTARE TALE AREA E
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL C0NTRATT0 MEDESIM0.
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia
Estensione di Garanzia Veicoli
PROTEZIONE DEI BENI
POLIZZA COLLETTIVA N. 5528/02
Edizione 03/2021
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Xxxxxxxx e Xxxxxx"
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Indice
La Polizza in sintesi 1 di 1
Condizioni di Assicurazione 1 di 16
Glossario 1 di 16 Norme che regolano le Garanzie Assicurative 2 di 16 Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione? 2 di 16 Art. 2. Chi si può assicurare? 2 di 16 Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative? 2 di 16 Art. 4. Quali Veicoli non possono essere assicurati? 3 di 16 Art. 5. Come aderire alla Polizza? 4 di 16 Art. 6. Quali sono le prestazioni? 4 di 16 Art. 7. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative? 5 di 16 Art. 8. Quanto durano le Garanzie Assicurative? 6 di 16 Art. 9. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative? 7 di 16 Art. 10. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia? 7 di 16 Art. 11. Quali sono i Massimali? 8 di 16 Art. 12. Come si calcola e come si paga il Premio? 8 di 16 Art. 13.Dove valgono le Garanzie Assicurative? 8 di 16 Art. 00.Xx può recedere dall’Assicurazione? 8 di 16 Art. 14.2 Recesso della Compagnia 8 di 16 Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia? 9 di 16 Art. 16. Quali obblighi ulteriori hanno Aderente e Assicurato? 9 di 16 Art. 17. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete? 9 di 16 Art. 18. Come comunicare con la Compagnia? 9 di 16 Art. 19. È possibile cedere o trasferire a terzi le garanzie o altri diritti di Xxxxxxx? 10 di 16 Art. 20. OnerI 10 di 16 Art. 21. Quale legge si applica? 10 di 16 Art. 22. Qual è il foro competente in caso di controversia? 10 di 16 GESTIONE SINISTRI 10 di 16
Art. 23. Come si denuncia un Sinistro? 10 di 16
RECLAMI 11 di 16
Art. 24. A chi inviare un eventuale reclamo? 11 di 16
DATI PERSONALI 12 di 16
Art. 25. Protezione dei dati personali 12 di 16
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza 16 di 16
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Polizza 5528/02 - Indice Ed. 03/2021
La Polizza in sintesi
Il prodotto “Estensione di Garanzia Veicoli” offre protezione in caso di Guasto ai Veicoli, usati, acquistati con finanziamento erogato da RCI Bank.
Che cos'è
Le garanzie offerte dal prodotto, una per una
Garanzia Guasti
Pagamento delle spese – comprensive di costi di manodopera, pezzi di ricambio e IVA – per riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo, sino a un massimale prestabilito.
Cosa copre
Questa copertura assicurativa è FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento sottoscritto con RCI Bank. Inoltre, NON È CONNESSA al finanziamento nonostante il contratto sia stato sottoscritto contestualmente al finanziamento stesso e il premio assicurativo sia finanziato; la prestazione assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate del finanziamento. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del premio.
AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra l’Assicurazione e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.
Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo “Da tenere a mente”. Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l’iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza Numero verde 800.950.060 oppure dall'estero x00 0 00 00 00 00 Da lunedì a venerdì 8.30-19.00 e sabato 9.00-13.00
La Centrale Operativa Guasti è attiva da lunedì a venerdì 8.30-19.00 e sabato 9.00-13.00 Numero verde 800.950.060 oppure dall’estero x00 0 00 00 00 00
Da tenere a mente
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Condizioni di Assicurazione Glossario
Aderente
Persona che ha ricevuto un finanziamento dalla Contraente per acquistare un Veicolo e ha aderito alla Polizza.
Assicurato
(i) per la Garanzia Guasti, l’Aderente
Centrale Operativa Guasti
Centrale operativa cui la Compagnia ha affidato la gestione delle attività previste dalla Garanzia Guasti.
Coefficiente di Vetustà
Percentuale della quale si riduce l’importo pagato dalla Compagnia per pezzi nuovi o ricambi standard coperti dalla Polizza sulla base dei chilometri percorsi fino al momento del Guasto
Compagnia, Assicuratore, Cardif
La società Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif RD”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Pixxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale 21.602.240,00 Milioni di euro
• P. IVA, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
• Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Clausole che regolano le Garanzie Assicurative oggetto dell’Assicurazione.
Contraente
RCI Bank S.A. che stipula la Polizza per conto degli Aderenti.
Data di Decorrenza
Data di firma del Modulo di Adesione.
Data di Efficacia
Data di efficacia delle Garanzie Assicurative successiva al periodo di Carenza.
Garanzia Commerciale
Garanzia convenzionale prestata dalla Rete
Convenzionata per i Guasti a un Veicolo usato.
Garanzia Guasti
Garanzia in forma di pagamento delle spese di riparazione/sostituzione.
Garanzie Assicurative
La garanzia Guasti
Guasto
Mancato funzionamento, rottura e/o otturazione, improvvisi e imprevisti, di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici), manomissione o rottura di serrature/ serramenti delle aperture o vie di accesso alla Casa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.
Massimale
Importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro
Modulo di Adesione
Documento firmato dall’Aderente per aderire alla Polizza.
Polizza
Polizza collettiva n. 5528/02 stipulata tra la Compagnia e il Contraente.
Rete Convenzionata
Rete di rivenditori convenzionata con la Contraente che vende Veicoli nuovi e usati.
Rete dei Riparatori
Rete di officine e riparatori autorizzati dalle case automobilistiche (incluse le officine della Rete Convenzionata) che riparano i Guasti ai Veicoli.
Usura
Consumo del Veicolo o delle sue parti a causa del suo continuo utilizzo, inclusa l’usura “normale” e proporzionale all’uso normale del Veicolo stesso.
Veicoli
Autovetture, autoveicoli (inclusi quelli per trasporto di cose), autocarri (fino a 3,5 tonnellate), usati, che hanno le caratteristiche tecniche indicate nelle Condizioni di Assicurazione e sono stati acquistati con un finanziamento della Contraente
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Norme che regolano le Garanzie Assicurative
Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?
L’Assicurazione copre i Veicoli usati - acquistati presso la Rete Convenzionata con un finanziamento della Contraente
- con queste caratteristiche:
• massimo 4 ruote, peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e potenza inferiore o uguale a 265 cavalli DIN;
• alimentazione a benzina, gasolio, GPL (installazione di serie), metano (installazione di serie) o ibrida;
• immatricolazione e uso prevalente in Italia (ossia, uso per soggiorni all’estero non superiori a 90 giorni consecutivi o cumulativi nell’anno solare). Sono assicurabili anche i Veicoli la cui prima immatricolazione sia avvenuta in Europa, purché successivamente reimmatricolati in Italia;
• prima immatricolazione avvenuta, in Italia o in Europa, non più di 5 anni prima rispetto alla Data di Adesione e che non hanno percorso più di 100.000 km.
Per tutta la durata indicata nel Modulo di Adesione e nei limiti specificati nei successivi articoli, la Compagnia in caso di:
Garanzia Guasti: paga, per conto dell’Assicurato, le spese per le riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo;
La Garanzia Guasti copre solo i Guasti che si siano verificati dopo la Data di Efficacia.
Art. 2. Chi si può assicurare?
Può aderire alla Polizza solo chi ha acquistato un Veicolo presso la Rete Convenzionata con un finanziamento concesso dalla Contraente.
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?
3.1 - Condizioni al momento dell’adesione
Oltre a quanto previsto nell’Art. 2, possono sottoscrivere l’Assicurazione solo l’Aderente e l’Assicurato che soddisfano tutti questi requisiti:
Persona Fisica | Persona Giuridica | |
Aderente | Ha la propria Residenza in Italia | (a) Sede legale in Italia. (b) Sede legale in Stato non destinatario di sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. (c) Cittadinanza o residenza del Titolare Effettivo in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. (d) Mancata inclusione - dell’Aderente e del suo Titolare Effettivo - in liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). |
Aderente o Assicurato | (a) Cittadinanza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America. (b) Residenza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati |
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Persona Fisica | Persona Giuridica | |
Uniti d’America. (c) Non inclusione in liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). |
3.2 - Condizioni in corso di Assicurazione
Dopo l’adesione, l’Assicurazione opera solo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
• gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui l’Aderente aveva sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui l’Aderente trasferisce la sede nel caso di persona giuridica, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persona giuridica) era cittadino al momento dell’adesione, o in
cui aveva residenza, continua a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persona giuridica) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• lo Stato in cui l’Assicurato era residente al momento dell’adesione continua a non essere sottoposto a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure lo Stato in cui l’Assicurato trasferisce la residenza dopo l’adesione non è sottoposto a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• l’Aderente (persona giuridica) mantiene la propria sede legale in Italia; l’Aderente (persona fisica) continua a non
essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
Pertanto, l’Aderente e l’Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi con le modalità indicate al successivo Art. 18 , la perdita di uno o più requisiti.
Se la comunicazione è fatta in ritardo, la Compagnia può applicare una penale pari ai costi di gestione
dell’Assicurazione nel periodo in cui la Compagnia non sapeva della perdita del requisito.
Le Garanzie Assicurative finiscono dal momento della perdita del xxxxxxxxx.Xx nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:
-verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall’Unione Europea, dall’ONU, e dagli Stati Uniti d’America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell’operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Xxxxx, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l’instaurazione di rapporti e/o l’operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
-rispettare l’obbligo normativo di astenersi dall’instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).
Qualora l'Aderente/Contraente intrattenga rilevanti e/o continui rapporti economici o commerciali, siano essi intrattenuti in via diretta o indiretta, con soggetti residenti o entità costituite o domiciliate in Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come, tempo per tempo, indicati dalla normativa, oppure con società/entità da essi controllate o partecipate, la Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione per verificare la conformità alla normativa antiterrorismo e/o all’osservanza delle sanzioni finanziarie/embarghi.
Art. 4. Quali Veicoli non possono essere assicurati?
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NON possono essere assicurati i Veicoli:
• utilizzati o da utilizzarsi per servizio taxi, di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente) o da parte delle forze dell’ordine, quali, ad esempio, Polizia, Carabinieri, Guardie di Finanze, Vigili del Fuoco, etc.;
• utilizzati o da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione di qualsiasi genere o per le relative prove;
• senza obbligo di patente di guida;
• diffusi in Italia in meno di 300 esemplari;
• di proprietà di una concessionaria di vendita di autoveicoli o di un’officina di riparazione oppure del loro titolare;
• delle seguenti marche: ALPINE, ASTON-XXXXXX, BENTLEY, BUGATTI, BUICK, CADILLAC, CORVETTE, DR, EXCALIBUR, FERRARI, GREAT WALL, LAMBORGHINI, XXXXXXX, LOTUS, MASERATI, MERCURY, MVS - VENTURI, PORSCHE, ROLLS- ROYCE, MAC LAREN;
• con una carta di circolazione “veicolo di collezione”;
• utilizzati come abitazione o dimora abituale;
• guidati regolarmente all’estero;
• non commercializzati sul territorio italiano o importati nell’ambito di un’omologazione di veicoli singoli;
• sottoposti a modifiche o trasformazioni tecniche rispetto al loro stato all’“uscita di fabbrica”, e che quindi, ad esempio, hanno differenti prestazioni (elettroniche o meccaniche), destinazione, alimentazione, comandi, accessi etc.;
• “da rottamare” o dichiarati “in perdita di possesso”, o in condizione simile.
Per far sì che le Garanzie Assicurative continuino ad essere efficaci per tutta la loro durata, dopo la firma del Modulo di Adesione, non si possono modificare le caratteristiche tecniche del Veicolo cambiando, ad esempio, prestazioni, utilizzo o tipo di carburante, etc..
Art. 5. Come aderire alla Polizza?
L’Aderente può aderire alla Polizza firmando l’apposito Modulo di Adesione presso uno dei punti vendita della Rete Convenzionata.
Art. 6. Quali sono le prestazioni?
Garanzia Guasti
La Compagnia, entro i limiti e il Massimale indicati ai seguenti articoli 10 e 11, pagherà le spese - inclusi costi di manodopera, pezzi di ricambio e IVA - delle riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo, come determinate dal concessionario della Rete dei Riparatori a cui il Veicolo è stato affidato.
Il pagamento delle spese da parte della Compagnia comprende, per tutti i Veicoli:
• le spese per verifiche e ispezioni necessarie rispetto a un Guasto, solo se attraverso tali verifiche e ispezioni sia stato riscontrato un Guasto coperto dall’Assicurazione;
• il costo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio per stabilire origine e entità del danno, solo se riguardanti riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare un Guasto coperto dall’ Assicurazione;
• le spese di calibrazione della convergenza, solo se necessarie al ripristino del Veicolo dopo riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare un Guasto coperto dall’ Assicurazione;
• le spese per qualsiasi operazione di regolazione, diagnosi e messa a punto, solo queste spese sono conseguenza di riparazioni o sostituzioni necessarie all’eliminazione di un Guasto coperto dall’ Assicurazione;
• le spese per lubrificanti, olio, refrigerante, carburante, rivestimenti e ogni altro materiale di consumo, solo se il loro uso sia stato necessario in relazione ad un Guasto coperto dall’ Assicurazione.
Rimangono invece a carico dell’Assicurato:
• le spese di manutenzione ordinaria e programmata del Veicolo;
• le spese per pittura, lavaggio, lustratura e pulizia;
• le indennità di immobilizzazione o perdita d’uso;
• le spese di parcheggio, garage o custodia;
• le spese di manodopera per tempi superiori alle tabelle del costruttore e tassi orari superiori al corretto
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esercizio della professione in Italia (media riscontrata per la tipologia del riparatore e per la regione; per gli interventi all’estero, la regione è quella del riparatore consigliato più vicino al domicilio dell’Assicurato);
• le spese per pezzi di ricambio con prezzo superiore al prezzo da catalogo del costruttore in Italia;
• le spese per quantità di fluidi superiori alle capacità indicate dal costruttore;
• Il costo del rimontaggio in caso di rifiuto del sinistro.
Art. 7. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?
Per tutte le Garanzie Assicurative L’Assicurazione non copre i Guasti a:
• i cd. “pezzi d’usura della frizione” (disco e cuscinetto reggispinta); il kit della frizione è coperto per il 50% del suo importo
• la batteria
• la batteria di trazione nei Veicoli ibridi
• i pezzi in attrito del sistema frenante
• gli ammortizzatori e le molle delle sospensioni
• tutti gli elementi della carrozzeria (comprese le guarnizioni, bacchette, cerniere, martinetti), i teloni e le capote, tutti gli elementi di ornamento, i paraurti, gli schermi e le protezioni di plastica e metalliche, i serbatoi di tutti i tipi e i tappi rispettivi, le antenne esterne
• la cd. “selleria”, cioè tutti i rivestimenti interni ed esterni, i rivestimenti e le imbottiture dei sedili, del volante e dei comandi, compresi i sistemi di riscaldamento, regolazione e massaggio, i portaceneri e i vani portaoggetti, le impugnature e le manovelle, la plancia, gli ugelli e le canalizzazioni della ventilazione e il sistema di comando manuale
• tutti i vetri, i fari e il loro sistema di comando e regolazione, le luci, le lampade e i portalampade, i retrovisori (ad eccezione del relativo meccanismo elettrico, il cui Guasto è coperto) e le luci di cortesia
• le periferiche non installate di serie dal costruttore come l’impianto antifurto, il sistema audio, il sistema di navigazione e di telefonia
• gli airbag e i pretensionatori (tranne le connessioni e i collegamenti elettrici ed elettronici, che sono inclusi)
• tutti i sistemi di apertura e chiusura delle porte e del bloccasterzo, se privi di centralizzazione e motorizzazione elettrica
• i sistemi di guida al parcheggio
• i cerchioni e gli pneumatici
• i filtri antiparticolato
• ogni componente non originale
• qualunque pezzo o componente del Veicolo che non sia stato sostituito o controllato, anche se ciò era previsto nel programma di manutenzione del costruttore (ad esempio, filtri, dischi, tamburi, pastiglie, cinghie, candele di accensione e di pre-riscaldalmento, liquidi per lavacristalli o additivo FAP ed AdBlue, pile del telecomando, spazzole dei tergicristalli, etc.).
Sono inoltre esclusi dalle Garanzie Assicurative i Guasti direttamente o indirettamente causati da:
• Usura (componenti e materiali che si trovano in stato di Usura, logoramento o corrosione; componenti soggetti a sfregamento che si trovano in stato di Usura o logoramento o bruciatura)
• mancata manutenzione ordinaria e/o programmata e mancato adempimento delle indicazioni definite dalla casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione
• mancata esecuzione delle azioni e misure necessarie a titolo preventivo, per impedire il verificarsi del danno, o a titolo conservativo per evitare un peggioramento
• impurità del carburante, utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all’origine dal costruttore
• difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dal costruttore e per i quali lo stesso è tenuto ad intervenire (c.d. “campagna di richiamo”); è comunque esclusa la sostituzione preventiva di componenti riportati nell’ambito di note, bollettini di servizio e campagne di richiamo del costruttore
• messa in conformità del Veicolo a seguito di un cambiamento della normativa dopo la messa in circolazione dello stesso
• fattori ambientali (per esempio, inquinanti atmosferici, agenti chimici, resine vegetali, salsedine, pioggia acida) e fenomeni atmosferici particolari (per esempio, grandine, bufere di vento, fulmini, inondazioni, frane e terremoti)
• modifiche delle dotazioni originali o installazione di parti estranee rispetto a quanto previsto dal costruttore del Veicolo
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• parti componenti non garantiti e pezzi di ricambio e/o materiali non idonei rispetto a quanto previsto dal costruttore del Veicolo
• fatti di cui è responsabile un terzo, in quanto fornitore di pezzo di ricambio o di manodopera, a titolo di manutenzione o di altro intervento effettuato non a regola d’arte
• incidenti stradali, furto, incendio interno o esterno, gelo, mancanza di lubrificazione, trasporto, rimozione da parte di un'autorità pubblica, requisizione od ogni avvenimento che comporta la sottrazione del Veicolo al possesso del suo utente
• campagne di manutenzione sistematiche o straordinarie di serie secondo quanto previsto dal costruttore per il Veicolo oggetto della garanzia
• volontarietà, dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo da parte del proprietario o di altro utilizzatore
• uso del Veicolo in condizioni di manutenzione rinforzata o “condizioni severe”
• uso anormale o abusivo, tenuto conto della sua destinazione e delle raccomandazioni del costruttore (utilizzo nei cantieri e lavori pubblici), il peggioramento dei danni, il “surmenage”, il sovraccarico, le operazioni di scaricamento o di stoccaggio;
• cause esterne quali:
○ l’azione deteriorante di agenti naturali (come, ad esempio, infiltrazioni d’acqua o sabbia); gli eventi non dipendenti da un Guasto meccanico, quali la collisione, l’incendio, l’errore di carburante, la perdita delle chiavi, la foratura del pneumatico, il vandalismo, l’incidente stradale (anche a seguito di un’avaria di un organo coperto), il furto o il tentativo di furto;
○ l’incidente di cantiere, l’azione di prodotti chimici aeriformi, i morsi dei roditori, l’azione di un agente naturale (ad esempio, grandine, tempesta, fulmine e altre condizioni atmosferiche, contaminazione con acqua, ossidazione, corrosione);
○ il sequestro, anche da parte di un’autorità pubblica, la requisizione o ogni evento che ha causato il ritiro del Veicolo dalla disponibilità;
○ l’esplosione, la liberazione di calore, l’irradiamento causato dalla trasmutazione di nuclei di atomi o dalla radioattività, la radiazione causata dall’accelerazione artificiale di particelle, guerra, guerra civile, sommosse o movimenti popolari, l’eruzione di vulcani, i terremoti e altri cataclismi naturali;
• guasto di una qualunque parte componente elencata nell’Art. 7.
Sono in ogni caso esclusi:
• i Guasti coperti dalla garanzia legale del venditore, dalla garanzia del costruttore ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 xx.xx. (Codice del Consumo) o ancora da altra garanzia convenzionale;
• i Guasti a Veicoli le cui caratteristiche tecniche siano state trasformate dopo l’acquisto per modificare, ad esempio, prestazioni, utilizzo rispetto a quanto previsto dal costruttore o tipo di carburante per il motore;
• i Guasti a Veicoli cui sia stato manomesso o alterato il contachilometri.
Inoltre, non sono assicurati i danni a terzi eventualmente derivanti dal Guasto al Veicolo:
• i danni o i pregiudizi dovuti a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, civile e/o penale;
• i danni o pregiudizi indiretti, sia per mancato guadagno sia per danno eventuale.
Le esclusioni indicate sopra operano qualunque sia la causa del Guasto sulle parti del Veicolo, anche se causato da un guasto ad un’altra parte del Veicolo non incluso nella Garanzia Guasti.
Art. 8. Quanto durano le Garanzie Assicurative?
8.1 Quando iniziano e quanto durano?
Le Garanzie Assicurative decorrono dal giorno di firma del Modulo di Adesione, purché sia stato pagato il Premio.
Le Garanzie Assicurative possono avere una durata di 12, 24, 36 mesi a partire dalla Data di Efficacia, in base alla scelta fatta dall’Aderente nel Modulo di Adesione.
8.2 Quando cessano le Garanzie Assicurative?
Le Garanzie Assicurative finiscono alle ore 24:00 del giorno di:
• scadenza del periodo di durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi scelto dall’Aderente; oppure, se precedente
• spedizione da parte dell’Aderente della comunicazione di recesso dalla Polizza;
• ricezione da parte dell’Aderente della comunicazione di recesso dalla Polizza della Compagnia.
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Le Garanzie Assicurative finiscono anche se si verifica uno dei seguenti eventi, prima della scadenza del periodo di durata delle Garanzie Assicurative scelto dall’Aderente:
Evento | Data cessazione Garanzie Assicurative |
Trasferimento della residenza dell’Aderente fuori dal territorio italiano | Data di acquisizione della nuova residenza |
Inclusione dell’Aderente in liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) | Data dell’inclusione |
Vendita del Veicolo | Data di trasferimento della proprietà del Veicolo |
Perdita, per ragioni differenti dalla vendita, della proprietà del Veicolo prima della Data di Efficacia delle Garanzie Assicurative | Data della perdita della proprietà del Veicolo |
Art. 9. Chi è il beneficiario delle Garanzie Assicurative?
Il beneficiario della Garanzia Guasti è l’Aderente, il quale autorizza, e chiede che, la Compagnia paghi all’officina della Rete dei Riparatori a cui è stato affidato il Veicolo le spese inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo;
Art. 10. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia?
Rispetto alla Garanzia Guasti, ci sono casi in cui le spese necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo non sono interamente pagate dalla Compagnia, in base a quanti chilometri abbia percorso il Veicolo al momento del Guasto.
Per verificare se vi sia o meno il diritto al pagamento integrale delle spese di riparazione del Guasto, il punto della Rete dei Riparatori dove è stato portato il Veicolo deve distinguere tra il costo della manodopera e il costo dei pezzi di ricambio utilizzati, quando calcola le spese sostenute (comprensive di IVA).
Una volta fatto il calcolo, rispetto al solo costo dei pezzi di ricambio, la Compagnia paga una somma pari a (i) il prezzo di acquisto del pezzo di ricambio, (ii) ridotto di un Coefficiente di Vetustà calcolato in base ai chilometri percorsi dal Veicolo al momento del Guasto, come segue:
Tipo di Veicolo | Chilometri percorsi al momento del Guasto | Coefficiente di Vetustà |
Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone/cose e autocarri | da 0 a 120.000 km | 0% |
Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone/cose e autocarri | da 120.001 a 140.000 km | 10% |
Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone/cose e autocarri | da 140.001 a 160.000 km | 20% |
Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone/cose e autocarri | da 160.001 a 180.000 km | 30% |
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Tipo di Veicolo | Chilometri percorsi al momento del Guasto | Coefficiente di Vetustà |
Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone/cose e autocarri | da 180.001 a 200.000 km | 40% |
Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone/cose e autocarri | Oltre 200.001 Km | 50% |
Art. 11. Quali sono i Massimali?
L’importo totale della prestazione a carico della Compagnia per le Garanzie Assicurative è comunque sempre soggetto a un Massimale che varia in base al tipo di Garanzia Assicurativa.
Oltre alle limitazioni indicate nell’art. 10 , il Massimale si applica come indicato nella tabella seguente.
Tipologia Garanzia Assicurativa | Massimale |
Garanzia Guasti | Valore di rivendita del Veicolo in base alla quotazione Eurotax al momento del Guasto. Esempio: se il veicolo al momento del guasto ha un valore di quotazione di Eurotax di €5.000, questo sarà il massimale della copertura. |
Art. 12. Come si calcola e come si paga il Premio?
Il Premio è anticipato dalla Contraente con un unico pagamento ed è incluso nel capitale finanziato dalla Contraente stessa. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione e comprende le imposte di assicurazione. L’Aderente restituisce il Premio al Contraente insieme alle rate mensili del finanziamento.
Art. 13.Dove valgono le Garanzie Assicurative?
Opera se il Veicolo si trova:
• in Italia;
• nei Paesi indicati sulla carta verde della polizza R.C.A. del Veicolo, ma solo se il Veicolo vi si trovi per periodi non superiori a 90 giorni consecutivi o cumulati in ciascun anno di validità della Garanzia Assicurativa.
Garanzia Guasti
Art. 00.Xx può recedere dall’Assicurazione?
COME RECEDERE
14.1 Recesso dell'Aderente
Quando? | In che modo? | Quali sono le conseguenze? |
Entro 60 giorni dalla Data di Adesione | Con comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata A/R con le modalità indicate all’Art. 18 | - Le Garanzie Assicurative cessano dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata - La Compagnia, tramite la Contraente, rimborsa all’Aderente il Premio non goduto al netto delle tasse, entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti che |
consentono il rimborso. |
Art. 14.2 Recesso della Compagnia
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La Compagnia può recedere se:
• le dichiarazioni rilasciate dall’Aderente alla firma del Modulo di Adesione o nell’ambito delle formalità di volta in volta previste, risultano inesatte e incomplete;
• l’Aderente, l’Assicurato o il Titolare Effettivo dell’Aderente entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
In questi casi, le Garanzie Assicurative cessano alle ore 24:00 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
Art. 15. In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?
In caso di:
• perdita, per ragioni diverse dalla vendita, della proprietà del Veicolo prima della Data di Efficacia delle Garanzie Assicurative, le stesse non si attivano. Pertanto, la Compagnia restituisce il Premio non goduto al netto delle imposte;
• perdita di uno o più requisiti dell’Art. 3.2 in corso di Polizza. In tal caso, la Compagnia restituisce la parte di Premio relativa al periodo di Garanzie Assicurative non godute, al netto delle imposte;
• vendita del Veicolo, l’Assicuratore restituisce la parte di Premio relativa al periodo di Garanzie Assicurative non godute al netto delle imposte;
• recesso dell’Aderente dall’Assicurazione La Compagnia, tramite la Contraente, rimborsa all’Aderente il Premio non goduto al netto delle tasse, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso.
• recesso della Compagnia dall’Assicurazione, la Compagnia restituisce la parte di Premio relativa al periodo di Garanzie Assicurative non godute, al netto delle tasse.
Il Premio è restituito nei modi indicati all’Art. 14.1.
Art. 16. Quali obblighi ulteriori hanno Aderente e Assicurato?
OBBLIGHI DA OSSERVARE
16.1 Obblighi generali
Il Veicolo deve essere utilizzato:
• secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
• solo su strada ed autostrada;
• nel rispetto delle norme tecniche indicate dal costruttore.
Il Veicolo deve essere sottoposto alle manutenzioni e revisioni periodiche previste dal costruttore. Per provare di aver rispettato questo obbligo, l'Assicurato deve conservare tutte le fatture rilasciate dall’officina che ha fatto i diversi controlli, revisioni e manutenzioni. In caso di violazione, la prestazione non verrà erogata e quindi la Compagnia non pagherà le spese sostenute dall’Assicurato.
In caso di violazione degli obblighi, la Compagnia può non erogare la prestazione.
16.2 Obblighi in caso di vendita del Veicolo
L’Aderente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia la vendita o, comunque, la perdita di proprietà del Xxxxxxx e richiedere la restituzione del Premio non goduto ai sensi dell’Art. 15 .
Art. 17. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze che riguardano circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni oggetto delle Garanzie Assicurative, nonché la stessa cessazione delle Garanzie Assicurative come previsto dagli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
Art. 18. Come comunicare con la Compagnia?
COME COMUNICO CON LA COMPAGNIA
Le comunicazioni dell’Aderente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:
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Cardif, Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Fax: 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Le comunicazioni della Compagnia saranno inviate a mezzo posta all'indirizzo indicato dall’Aderente nel Modulo di Adesione, oppure per email se l’Aderente ne ha dato autorizzazione.
La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 19. È possibile cedere o trasferire a terzi le garanzie o altri diritti di Xxxxxxx?
L’Aderente/l’Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Polizza.
Art. 20. OnerI
Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell’Aderente.
Art. 21. Quale legge si applica?
Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.
Art. 22. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente, Assicurato e/o avente diritto.
GESTIONE SINISTRI
Art. 23. Come si denuncia un Sinistro?
COME DENUNCIARE UN GUASTO
Art. 23.1 Procedura di denuncia per la Garanzia Guasti X. Xxxxxx di contatto
In caso di Guasto, l’Assicurato deve telefonare, entro 3 giorni dal Guasto o dalla scoperta del Guasto (se successiva), alla Centrale Operativa Guasti, al seguente numero:
dall’Italia: 800 950 060
dall’estero: x00 0 00 00 00 00
attivo da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
La Compagnia non può pagare nessuna spesa senza il preventivo accordo o consenso della Centrale Operativa Guasti.
Si deve comunicare all’operatore telefonico:
• il numero di identificazione del contratto di finanziamento presente sul Modulo di Adesione;
• il numero di targa del Veicolo;
• il tipo di problema rilevato; e
• il proprio numero di telefono.
L’operatore telefonico indica l’officina della Rete dei Riparatori più vicina, preferibilmente la stessa che ha consegnato il Veicolo, a cui occorre rivolgersi tempestivamente per la riparazione.
Dopodiché occorre procedere con la denuncia formale di Sinistro alla Compagnia, che deve essere fatta solo presso l’officina della Rete dei Riparatori e per il tramite del personale cui è affidato il Xxxxxxx.
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Per farlo, occorre consegnare:
• il Modulo di Adesione;
• la documentazione che prova lo stato di manutenzione e revisione del Veicolo;
• la documentazione che prova la data di consegna del Veicolo.
L’officina di riparazione contatterà la Centrale Operativa Guasti, che potrà decidere di far esaminare il Veicolo da un esperto prima di dare il consenso alla riparazione.
B. Riparazione del Veicolo
In nome e per conto dell’Assicurato, l’officina appartenente alla Rete dei Riparatori dovrà:
• inviare alla Centrale Operativa Guasti il modulo di denuncia del Guasto, compilato in modo adeguato;
• aspettare il consenso della Centrale Operativa Guasti prima di iniziare le riparazioni;
• fornire tutta la documentazione richiesta dalla Centrale Operativa Guasti per analizzare il Sinistro;
• conservare (o far conservare) per un periodo di almeno 30 giorni dal termine delle riparazioni le parti danneggiate e permettere alla Compagnia o ai suoi addetti di esaminarle.
La Compagnia pagherà, in nome e per conto dell’Assicurato e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le spese inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto direttamente all’officina della Rete dei Riparatori a cui è stato affidato il Veicolo.
C. Denuncia di Sinistro all’estero
In caso di Guasto avvenuto al di fuori dell’Italia, in uno dei Paesi indicati dall’Art. 13, l’Assicurato può rivolgersi a una qualsiasi officina di riparazione per l’intervento. Le spese per le riparazioni o sostituzioni necessarie all’eliminazione del Guasto, se accettate dalla Compagnia, sono rimborsate direttamente all’Assicurato sulla base delle tariffe per pezzi di ricambio e manodopera applicabili in Italia alla data del Guasto.
Per poter beneficiare della Garanzia Guasti, l’Assicurato deve contattare la Centrale Operativa Guasti e inviare il preventivo per l’intervento di riparazione. Il preventivo deve contenere la descrizione dettagliata delle cause del Guasto e delle parti del Veicolo colpite, nonché degli interventi necessari per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo.
La Centrale Operativa Guasti deve verificare e approvare il preventivo: in questo caso, indicherà all’Assicurato il numero di dossier che deve essere riportato, terminata la riparazione, sulla fattura dell’intervento intestata all’Assicurato, insieme ad una espressa indicazione di quietanzamento.
L’Assicurato deve inviare l’originale della fattura, insieme ai documenti di cui all’Art. 23.1, lettera A., all’indirizzo indicato dalla Centrale Operativa Guasti.
Se l’Assicurato e la Centrale Operativa Guasti non si mettono d’accordo riguardo al preventivo, ognuno di loro, a proprie spese, potrà incaricare un esperto per preparare un rapporto da mettere a disposizione dell’altra parte, che potrà a sua volta provvedere ad una perizia contraddittoria. La parte che l’ha richiesta tiene in ogni caso a proprio carico le spese della propria perizia e non risponde delle conseguenze dei tempi della perizia.
RECLAMI
Art. 24. A chi inviare un eventuale reclamo?
COME FARE UN RECLAMO
24.1 Reclami alla Compagnia Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o E-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
E-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia:
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La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.
Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all’IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale risposta di quest’ultima.
24.2 Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l’intermediario (ad esempio, reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti e, consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo. Se non rispondesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest’ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
24.3 Reclami all’IVASS
I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia
(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione dedicata ai reclami).
L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx.
Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:
• il nome, cognome e domicilio del reclamante;
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
• la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a supporto della stessa.
In ogni caso, può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo ricorso alla mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
DATI PERSONALI
Art. 25. Protezione dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Contraente/Aderente, all’Assicurato, al Beneficiario dell’Assicurazione, ovvero ai soggetti che li rappresentano, o al Titolare Effettivo (di seguito, in generale, il “Cliente”), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione dell’Assicurazione e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “Catena Assicurativa”, come di seguito specificati, ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
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I dati personali raccolti dalla Compagnia sono necessari:
a) Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:
• adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• risposta ad una richiesta ufficiale di un’autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
b) Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, inclusi:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei Sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti della Compagnia;
• l’Assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione della Compagnia della possibilità di offrire al Cliente un contratto di Assicurazione e a quali condizioni.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
• soggetti Xxxxx interessati dal contratto di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
(i) i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
(ii) gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
(iii) i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni;
• alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
• Società del Gruppo BNP Paribas.
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della Compagnia.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
c) Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore
La Compagnia tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di Assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
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• prova del pagamento del Premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• adesione a contratti di coAssicurazione o di riAssicurazione;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull’analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario della Compagnia o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale della Compagnia attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta della Compagnia dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
○ miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
○ promozione dei propri contratti di Assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo del Cliente. Tale obiettivo può essere raggiunto:
○ segmentando i potenziali e gli attuali clienti della Compagnia;
○ analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che la Compagnia rende disponibili (E-mail o messaggi, visite al sito web della Compagnia, ecc.);
○ condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è - o diventerà - Cliente di un’altra società del Gruppo;
○ incrociando i dati raccolti dal contratto di Assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che la Compagnia già tratta su di lui (es. la Compagnia potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’Assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare);
• organizzazione di competizioni a Premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni alla Compagnia, ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa” quali:
• intermediari, agenti, subagenti, mediatori di Assicurazione e di riAssicurazione, partners per la gestione dei contratti di Assicurazione;
• altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
• enti previdenziali se coinvolti in Sinistri assicurativi o quando la Compagnia fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
• autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell'Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori della Compagnia autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto della stessa Compagnia, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata dell’Assicurazione e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di
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protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo).
Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali;
• diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati;
• diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge;
• diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
• diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, il Cliente ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito alla Compagnia o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a Terzi.
Se l'Assicurato desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato alla Compagnia, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che la Compagnia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati della Compagnia) a mezzo E-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
> Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza
GARANZIA GUASTO AI VEICOLI
Xxxxx ha sottoscritto la copertura per 36 mesi ed ha acquistato una macchina usata di 2 anni da un concessionario Renault.
Trascorsi 2 anni, la macchina di Xxxxx ha un guasto al motore.
Xxxxx a seguito del guasto, si reca presso un meccanico, che chiama la Centrale Operativa Guasti comunicando:
• Nome del cliente\assicurato (Xxxxx)
• Dati presenti sul libretto di circolazione (nr. di serie, modello etc…)
La Centrale Operativa Guasti analizza il guasto e comunica direttamente la conferma alla riparazione del guasto al motore.
La Compagnia pagherà direttamente il meccanico e Xxxxx non dovrà pagare nulla per la riparazione.
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Allegato 1
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
informiamo di quanto segue:
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, XXX 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l’esecuzione del vostro contratto:
• dati relativi all’identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel
contratto;
• dati relativi alla situazione famigliare (se il contratto prevede l’estensione al nucleo famigliare);
• dati necessari alla stipula, l’esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri;
• informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio;
• dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati;
• dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo
polizze assistenza medica).
I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti ed in particolare per:
• la stipula del contratto;
• la gestione del contratto;
• l’esecuzione del contratto;
• l’elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali;
• l’esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere;
• tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell’assistenza fornita
(es: customer care);
• l’implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione;
• gestione delle richieste di diritto d’accesso, di rettifica e di opposizione;
• l’esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative.
Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l’obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d’esser trasmessi fuori dell’Unione Europea in caso di un evento che si verifichi fuori della UE . Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento “tecnici” di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica.
La richiesta d’esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d’esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l’incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Xxx accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica).
IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico
con il nostro operatore.
I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge.
Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), oppure a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d’accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo.
Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali
qualora ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprensive del Glossario
“Programma Estensione Garanzia Veicoli d’Occasione Sélection”
GLOSSARIO
Assicurato: il proprietario del veicolo usato acquistato presso un Dealer convenzionato a cui vengono rilasciate le presenti condizioni.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito
del verificarsi di un sinistro.
Contraente: R.C.I. BANQUE S.A. con Sede Legale in Roma 75, Via Tiburtina 1159 – P.IVA 05574741004
Dealer convenzionato: è il centro autorizzato da Renault Dacia alla vendita di veicoli usati, anche tramite finanziamento, ed inoltre abilitato alla riparazione degli stessi.
Errore Carburante: si intende l'Evento subito dal Veicolo a seguito dell’introduzione nel serbatoio del
Veicolo di un carburante diverso da quello previsto dalla carta di circolazione.
Esaurimento Batteria: si intende l'Evento subito dal Veicolo a seguito dell’esaurimento della batteria che
comporti l’immobilizzo del Veicolo o non ne consenta la marcia.
Esaurimento Carburante: si intende l'Evento subito dal Veicolo a seguito dell’esaurimento del carburante che comporti l’immobilizzo del Veicolo o non ne consenta la marcia.
Evento: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del presente Contratto e che determina la richiesta di assistenza dell'Utente.
Foratura: si intende il danno ad uno pneumatico del Veicolo determinato da foratura o scoppio accidentale
che non permetta l’utilizzo del Veicolo in condizioni normali.
Guasto: si intende l'Evento subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti del Veicolo tali da rendere impossibile per l'Utente l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Restano comunque esclusi gli immobilizzi del veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla Casa, di montaggio di accessori.
Officina Mobile: veicolo attrezzato in grado di effettuare riparazioni sul posto, in grado di effettuare anche il traino del Veicolo, ove necessario.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, il Contraente e l'Assicurato.
Premio: la somma dovuta alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Riparatore: officina convenzionata appartenente alla Rete Renault Dacia.
Rottura /Perdita Chiavi: si intende l’Evento subito dal Veicolo in caso di rottura, smarrimento chiavi o
quando le stesse siano state dimenticate all’interno del Veicolo chiuso.
Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.
Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
Veicolo: l'autovettura usata, immatricolata in Italia, ad uso privato e/o commerciale, acquistata presso un Dealer convenzionato Renault Dacia con peso complessivo a pieno carico fino a 3500 Kg.
Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al Contraente per il tramite del Dealer convenzionato e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o Alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.
Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.
Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
In caso disaccordo tra l'Assicurato e la Società, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5
D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Art. 5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 6. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art. 7. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 8. PREMIO
Il premio dovuto da ciascun Assicurato, in base alla durata della copertura, alla durata del pagamento e ai requisiti del veicolo è indicato nella tabella sotto riportata.
Programma Veicoli d'Occasione Renault - Dacia | Criteri di eleggibilità | Durata mesi | Premio lordo Assicurazione Assistenza Ramo 18 | di cui imposte | Premio netto Assicurazione Assistenza Ramo 18 | |
VO | Sélection | Veicoli ≤ 15 anni | 12 | 12,42 € | 1,13 € | 11,29 € |
24 | 24,84 € | 2,26 € | 22,58 € | |||
36 | 37,26 € | 3,39 € | 33,87 € | |||
48 | 49,68 € | 4,52 € | 45,16 € |
Art. 9. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Art. 10. Oggetto e Operatività dell’ Assicurazione Assistenza
L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di seguito elencate.
Le prestazioni "Spese di albergo" e "Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio" sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione.
Art. 11. Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.
Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di targa del veicolo, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance S.p.A., X.xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX), tel. 000 000000.
Art. 12. Mancato utilizzo delle prestazioni
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 13. Struttura Organizzativa
Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico 800 904409 dall'Italia e +39 02 24128.672 dall'Estero dedicato all’assistenza stradale, ed al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi “Assistenza RENAULT, buongiorno..”.
Art. 14. Decorrenza e Durata dell’Assicurazione
Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di rilascio all’ Assicurato delle presenti condizioni, cosi come comunicato dal Contraente alla Società e scadrà il 12°, 24°, 36°, 48° mese successivo rispetto al periodo di decorrenza, senza alcun tacito rinnovo, fermo comunque il pagamento del relativo premio.
Art. 15. Estensione Territoriale
L'assicurazione Assistenza avrà vigore in: Italia, Repubblica San Marino, Città del Vaticano, Germania, Bulgaria, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Kossovo, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Islanda,
Norvegia, Serbia Montenegro, Svizzera, Albania, Irlanda del Nord, Polonia, Russia Europea (esclusi Monti Urali), Turchia (parte europea) e Ucraina, Paesi e territori d’oltremare.
Art. 16. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente polizza sarà competente in via esclusiva il Foro del convenuto.
Art. 17 Prestazioni
OFFICINA MOBILE (DÉPANNAGE)
Il servizio di Officina Mobile (Dépannage) offre la riparazione sul luogo di immobilizzo del Veicolo.
Qualora a seguito di Guasto, Foratura, Rottura/Perdita Chiavi, Esaurimento Batteria, Esaurimento Carburante, Errore Carburante, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa valuterà l'entità ed il tipo di Evento; se lo stesso risulterà riparabile sul posto dall'Officina Mobile, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove l'Evento si è verificato e la invierà sul luogo.
Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, l'Officina Mobile procederà al Traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "TRAINO".
Qualora il Guasto comporti la sostituzione di una parte di ricambio e tale sostituzione non sia coperta da forma di garanzia applicabile all’Assicurato, i costi di sostituzione della suddetta parte di ricambio restano a carico dell’ Assicurato medesimo. In ogni caso all’Assicurato non dovrà essere richiesto di sopportare alcun costo di manodopera.
TRAINO
Qualora a seguito di Guasto, Foratura, Rottura/Perdita Chiavi, Esaurimento Batteria, Esaurimento Carburante, Errore Carburante avvenuto in Italia e all’estero, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all' Assicurato, tenendo a proprio carico i costi sostenuti per l’invio, il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo danneggiato al più vicino Riparatore. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei Riparatori, il Veicolo danneggiato verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, al Riparatore più vicino, con costi a carico della Struttura Organizzativa. In caso di chiusura prolungata del Riparatore più vicino, la vettura verrà trasportata al successivo Riparatore aperto.
VEICOLO DI SOSTITUZIONE
Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo resti immobilizzato e la riparazione richieda almeno 3 ore di manodopera, come previsto dal tempario RENAULT DACIA (ore certificate da un Riparatore), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo di categoria “tipo Clio” (1200 cc) e – limitatamente ai Veicoli commerciali Kangoo Express, Trafic, Master e Master Propulsion immobilizzati in Italia – un veicolo di portata utile equivalente al veicolo dell’ Assicurato per 1 giorno per riparazione superiore a 3 ore di manodopera, fino a 2 giorni per riparazione di oltre 6 ore di manodopera, fino a 3 giorni per riparazione di oltre 9 ore di manodopera.
A carico dell' Assicurato restano comunque le spese di carburante e le assicurazioni non obbligatorie per legge (penalità risarcitoria danni e furto), i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, nonché le eventuali cauzioni che potranno essere richiesti dalla società di autonoleggio e che dovranno essere corrisposti direttamente dall' Assicurato.
Poiché la presente prestazione viene effettuata attraverso organizzazioni di autonoleggio se il Veicolo di Sostituzione non è disponibile presso il Riparatore, la prestazione stessa è condizionata alla disponibilità locale di autovetture da parte di dette organizzazioni, dall'orario di apertura dei loro uffici.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• immobilizzo di roulotte, camper, carrello o rimorchio, veicoli frigoriferi, autoscuole, taxi, veicoli modificati e/o trasformati.
TAXI PER RITIRO VETTURA DI SOSTITUZIONE
Qualora l’ Assicurato, a seguito del trasporto del Veicolo presso un Riparatore per Guasto, debba recarsi da tale punto di assistenza alla stazione di autonoleggio per il ritiro del Veicolo di sostituzione messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa su precisa richiesta dell' Assicurato metterà a disposizione dello stesso un Taxi per permettere all’ Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio, tenendo a proprio carico la somma di € 52,00 (IVA inclusa) per Evento.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
SPESE DI ALBERGO
(Prestazione valida ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell' Assicurato; in alternativa alla prestazione Rientro dell’
Assicurato / Proseguimento del viaggio)
Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo resti immobilizzato sul posto ad oltre 50 (cinquanta) km dal luogo di residenza dell' Assicurato, e si renda necessaria una sosta per una o più notti, la Struttura Organizzativa provvede alla sistemazione dell' Assicurato e degli eventuali passeggeri trasportati in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico, quale partecipazione alle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 78,00 (IVA inclusa) per persona e per giorno, nei limiti dei posti massimi indicati nel libretto di circolazione del Veicolo, per la durata massima di 3 notti e fino ad un massimo per Evento di Euro 546,00 (IVA inclusa).
RIENTRO DELL' ASSICURATO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO SINO AL LUOGO DI DESTINAZIONE
(Prestazione valida ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell' Assicurato; in alternativa alla prestazione Spese di Albergo)
Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo resti immobilizzato sul posto ad oltre 50 (cinquanta) km dal luogo di residenza dell’ Assicurato e non possa essere riparato in giornata, per certificazione del Riparatore o per chiusura dello stesso per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il rientro dell' Assicurato e degli eventuali passeggeri o il proseguimento del viaggio prenotando un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario o marittimo di sola andata in prima classe oppure inviando un taxi. In alternativa la Struttura Organizzativa mette a disposizione un veicolo di categoria preferibilmente di marca RENAULT (1.200 c.c.) a chilometraggio illimitato per 1 giorno.
La Struttura Organizzativa, relativamente all’invio del taxi, terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di
Euro 52,00 (IVA inclusa) per Evento.
RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO
Qualora l'Assicurato abbia usufruito della prestazione "Rientro dell' Assicurato o proseguimento del viaggio sino al luogo di destinazione", la Struttura Organizzativa prenota all' Assicurato un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario o marittimo di sola andata in prima classe per consentire il recupero del Veicolo o provvede ad inviare un taxi. Nel solo caso di utilizzo del taxi, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 52,00 (IVA inclusa) per Evento.
Art. 18. Esclusioni
Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni sopra indicate valgono inoltre le seguenti:
1. qualora l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
2. Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonchè fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.
3. Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l' Assicurato sottoponga ad uso improprio.
4. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
5. Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore
6. Dolo o colpa grave dell'Assicurato.
7. Frode o possesso illegale del veicolo.
8. Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
9. Tentato suicidio o suicidio.
10. Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.
11. Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.
12. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
Art. 19. Limitazione di Responsabilità
La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D’ASSISTENZA
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l' Assicurato dovrà telefonare ai seguenti numeri:
800 904.409 dall'Italia e 02 24128.672 dall'Estero
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n.
02/00000000.
L’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
4. Modello e targa del Veicolo
5. Chilometri del Veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.