Condizioni risolutive. 11.5.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1353 c.c., il verificarsi di alcuno dei seguenti Eventi Rilevanti: a) il Tribunale di Milano emetta un provvedimento di diniego dell’omologa della Procedura di Concordato, salvo che Aimeri presenti tempestivamente reclamo ad esito del quale sia emesso, entro il termine indicato al paragrafo 2.1, lett. a), quale eventualmente prorogato ai sensi del paragrafo 2.2, il Decreto; b) la convocazione dei competenti organi deliberativi di una delle Società per la presentazione, da parte di tale Società, di istanze finalizzate all’ammissione ad una Procedura Concorsuale, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato; c) la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanze di avvio di una qualunque Procedura Concorsuale per una qualsiasi delle Società, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato, , e salvo che detta istanza sia fondatamente contestata e sia rigettata o ritirata entro 90 giorni; d) il verificarsi di una causa di scioglimento di una delle Società, salvo che tale causa di scioglimento sia venuta meno entro 30 giorni. 11.5.2 La risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e 1360 c.c. si verificherà con efficacia ex nunc dalla data in cui una delle Società abbia ricevuto, anche per conto delle altre Società, la comunicazione scritta delle Banche relativa alla decisione delle stesse di avvalersi dell’intervenuta risoluzione del presente Accordo per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva, secondo quanto previsto nel successivo Paragrafo 11.6.
Appears in 1 contract
Samples: Not Specified in the Provided Text
Condizioni risolutive. 11.5.1 Senza pregiudizio per 29.1. Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1353 c.c.all’articolo 28.4, il verificarsi di alcuno dei presente Contratto è sottoposto alle seguenti Eventi Rilevanticondizioni risolutive, poste nell’esclusivo interesse del Concedente:
a) il Tribunale Concessionario sia colpito da provvedimento definitivo di Milano emetta un provvedimento applicazione di diniego dell’omologa della Procedura una misura di Concordatoprevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/2011, salvo che Aimeri presenti tempestivamente reclamo ad esito ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti o reati nei riguardi del quale sia emessoConcedente, entro il termine indicato al paragrafo 2.1di appaltatori, lett. a)di subappaltatori, quale eventualmente prorogato di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del paragrafo 2.2, il DecretoD.Lgs. 163/2006;
b) la convocazione comprovata violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia dei competenti organi deliberativi di una delle Società per la presentazionesoggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori ovvero inidoneità, da parte di tale Societàanche legale, di istanze finalizzate all’ammissione ad una Procedura Concorsuale, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordatoeseguire i lavori;
c) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanze di avvio di una qualunque Procedura Concorsuale per una qualsiasi delle Società, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato, , e salvo che detta istanza sia fondatamente contestata e sia rigettata o ritirata entro 90 giorniPubblica Amministrazione;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il verificarsi di una causa di scioglimento subappalto;
f) applicazione di una delle Societàmisure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 81/2008;
g) ammissione del Concessionario a procedure di liquidazione coatta, di concordato preventivo fatto salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. 16/03/1942 n. 267, nonché di fallimento del Concessionario. Resta inteso che tale causa il fallimento del Concessionario non scioglie i contratti di scioglimento sia venuta meno entro 30 giorniassicurazione contro i danni conclusi dal predetto a garanzia dell'esecuzione e gestione dell'impianto.
11.5.2 La risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e 1360 c.c29.2. si verificherà con efficacia ex nunc dalla data in cui In caso di avveramento di una delle Società abbia ricevutocondizioni risolutive testé elencate, anche per conto la caducazione del Contratto non avrà effetto riguardo ai canoni già versati e alle opere già realizzate, salva in ogni caso l'applicazione dei limiti stabiliti all’articolo 41 e delle conseguenze stabilite dall’art. 41.5.
29.3. Nel caso il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione tra le imprese aderente al contratto di rete, consorzio ordinario o stabile di concorrenti o GEIE, e in caso ricorra una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, o di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, o ancora quelle di divieto di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 159/2011, a carico di un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di caducazione di cui al presente articolo non operano nei confronti delle altre Società, imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione scritta delle Banche relativa alla decisione delle stesse di avvalersi dell’intervenuta risoluzione informazioni da parte del presente Accordo per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva, secondo quanto previsto nel successivo Paragrafo 11.6Prefetto.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione
Condizioni risolutive. 11.5.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1353 c.c., il verificarsi di alcuno dei 8.1 Il presente Contratto (e la compravendita delle Azioni qui contemplata) e soggetto alle seguenti Eventi Rilevanticondizioni risolutive:
a) 8.1.1 il Tribunale di Milano emetta un provvedimento di diniego dell’omologa della Procedura di Concordato, salvo che Aimeri presenti tempestivamente reclamo ad esito del quale sia emesso, entro il termine indicato al paragrafo 2.1, lett. a), quale eventualmente prorogato ai sensi del paragrafo 2.2, il Decreto;
b) la convocazione dei competenti organi deliberativi di una delle Società per la presentazione, mancato rilascio dell'incondizionata autorizzazione da parte di tale Società, di istanze finalizzate all’ammissione ad una Procedura Concorsuale, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato dell'Autorita Garante della Concorrenza e per la Procedura di Concordato;
c) la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanze di avvio di una qualunque Procedura Concorsuale per una qualsiasi delle Società, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato, , e salvo che detta istanza sia fondatamente contestata e sia rigettata o ritirata entro 90 giorni;
d) il verificarsi di una causa di scioglimento di una delle Società, salvo che tale causa di scioglimento sia venuta meno entro 30 giorni.
11.5.2 La risoluzione del Mercato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 all'operazione prevista nel presente Contratto e 1360 c.cnei Patti Parasociali; o
8.1.2 il mancato rilascio di una comunicazione da parte del Ministero che prenda atto del fatto che i termini del presente Contratto, e dei Patti Parasociali, non sono in violazione della Convenzione o dell'autorizzazione del Ministero dell'11 Novembre 1999.
8.2 Le parti si impegnano a cooperare in buona fede per il sollecito compimento delle condizioni di cui sopra, ponendo in essere ogni piu opportuna attivita a tal fine necessaria. si verificherà con efficacia ex nunc Resta espressamente inteso che il compimento di attivita (o le omissioni) di ciascuna parte volte ad impedire o ritardare il verificarsi di una o entrambe le condizioni di cui all'Articolo 8.1 che precede, in violazione di quanto sopra pattuito nel presente Articolo 8.2, costituira inadempimento grave alle obbligazioni assunte dalle parti e dovra essere equitativamente valutato dal collegio di arbitri nominati ai sensi dell'Articolo 11.
8.3 Il rilascio dell'autorizzazione e/o della comunicazione di cui ai precedenti Articoli 8.1.1 e 8.1.2 o l'eventuale rifiuto di rilasciare tale autorizzazione e/o comunicazione saranno comunicati dalla parte che per prima ne avesse conoscenza all'altra parte entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui la parte ne sara venuta a conoscenza.
8.4 Il presente Contratto (e la compravendita delle Azioni), i Patti Parasociali e il Contratto di Gestione dovranno intendersi automaticamente risolti su semplice richiesta che una delle Società abbia ricevuto, anche parte dovra far pervenire all'altra in conformita al successivo Articolo 10.4 qualora l'Autorita Garante per conto delle altre Società, la Concorrenza e per il Mercato e/o il Ministero (i) neghino espressamente per iscritto il rilascio dell'approvazione di cui all'Articolo 8.1.1 o la comunicazione scritta delle Banche relativa alla decisione delle stesse di avvalersi dell’intervenuta risoluzione cui all'Articolo 8.1.2, o (ii) non rilascino l'autorizzazione e/o la comunicazione di cui sopra entro sei mesi dalla data del presente Accordo per effetto dell’avveramento Contratto (salvo proroga concordata fra le parti). In tal caso, il presente Contratto, i Xxxxx Parasociali e il Contratto di una condizione risolutivaGestione si intenderanno non produttivi di alcun effetto, secondo quanto previsto nel successivo Paragrafo 11.6fatte salve le disposizioni dell'Articolo 10.5 che segue (ne alcuna responsabilita di alcun tipo ne potra derivare ad alcuna delle parti, ferma restando l'applicabilita della clausola arbitrale di cui all'Articolo 11 che segue in relazione alle eventuali responsabilita contrattuali che potessero essere insorte tra le parti in relazione agli impegni di cui all'Articolo 8.2 che precede).
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Compravendita Azionaria (Crown Castle International Corp)
Condizioni risolutive. 11.5.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo 11.1, si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1353 c.c., il verificarsi di alcuno dei seguenti Eventi Rilevanti:
a) il Tribunale di Milano emetta un provvedimento di diniego dell’omologa della Procedura di Concordato, salvo che Aimeri presenti tempestivamente reclamo ad esito del quale sia emesso, entro il termine indicato al paragrafo 2.1, lett. a), quale eventualmente prorogato ai sensi del paragrafo 2.2, il Decreto;
b) la convocazione dei competenti organi deliberativi di una delle Società per la presentazione, da parte di tale Società, di istanze finalizzate all’ammissione ad una Procedura Concorsuale, fatta eccezione per la Concorsuale diversa dalla Procedura di Pre-Concordato e per la dalla Procedura di Concordato;
c) la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanze di avvio di una qualunque Procedura Concorsuale per una qualsiasi delle Società, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato, , e salvo che detta istanza sia fondatamente contestata e sia rigettata o ritirata entro 90 (novanta) giorni;
d) il verificarsi di una causa di scioglimento di una delle Società, salvo che ce tale causa di scioglimento sia venuta meno entro 30 (trenta) giorni.
11.5.2 La risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e 1360 c.c. si verificherà con efficacia ex nunc dalla data in cui una delle Società abbia ricevuto, anche per conto delle altre dell’altra Società, la comunicazione scritta delle Banche Società di Leasing relativa alla decisione delle stesse di avvalersi dell’intervenuta risoluzione del presente Accordo per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva, secondo quanto previsto nel successivo Paragrafo paragrafo 11.6.
Appears in 1 contract
Samples: Leasing Agreement
Condizioni risolutive. 11.5.1 Senza pregiudizio per quanto previsto Il contratto è condizionato in via risolutiva al precedente paragrafo 11.1, si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1353 c.c., verificarsi di uno dei seguenti eventi: - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il verificarsi venir meno di alcuno dei seguenti Eventi Rilevanti:
a) requisiti minimi richiesti per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’l’Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.------------ - qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Tribunale direttore generale o il responsabile tecnico dell’Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di Milano emetta subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, o sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo di diniego dell’omologa applicazione di una o più misure di prevenzione, di cui all’art. 3 della Procedura legge 27 dicembre 1956, n. 1423;--------------------------------------- - per grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di Concordatolavoro, salvo che Aimeri presenti tempestivamente reclamo ad esito del quale sia emesso, entro il termine indicato al paragrafo 2.1, lett. a), quale eventualmente prorogato ai sensi del paragrafo 2.2ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro.----------------- Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, il Decreto;
b) presente Contratto si intende risolto e la convocazione dei competenti organi deliberativi Regione avrà diritto di una delle Società per incamerare la presentazionecauzione, da parte di tale Società, di istanze finalizzate all’ammissione ad una Procedura Concorsuale, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato;
c) la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanze di avvio di una qualunque Procedura Concorsuale per una qualsiasi delle Società, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato, , e resta salvo che detta istanza sia fondatamente contestata e sia rigettata o ritirata entro 90 giorni;
d) il verificarsi di una causa di scioglimento di una delle Società, salvo che tale causa di scioglimento sia venuta meno entro 30 giorni.
11.5.2 La risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e 1360 c.c. si verificherà con efficacia ex nunc dalla data in cui una delle Società abbia ricevuto, anche per conto delle altre Società, la comunicazione scritta delle Banche relativa alla decisione delle stesse di avvalersi dell’intervenuta risoluzione del presente Accordo per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva, secondo quanto previsto nel successivo Paragrafo 11.6.diritto della Regione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.----------------------------------------
Appears in 1 contract
Condizioni risolutive. 11.5.1 Senza pregiudizio per quanto previsto Il contratto è condizionato in via risolutiva al precedente paragrafo 11.1, si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1353 c.c., verificarsi di uno dei seguenti eventi: - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il verificarsi venir meno di alcuno dei seguenti Eventi Rilevanti:
a) requisiti minimi richiesti per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Incaricato di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; - in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Incaricato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.------------------ - qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Tribunale direttore generale o il responsabile tecnico dell’Incaricato siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di Milano emetta subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, o sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo di diniego dell’omologa applicazione di una o più misure di prevenzione, di cui all’art. 3 della Procedura legge 27 dicembre 1956, n. 1423;----------------------------- - per grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di Concordatolavoro, salvo che Aimeri presenti tempestivamente reclamo ad esito del quale sia emesso, entro il termine indicato al paragrafo 2.1, lett. a), quale eventualmente prorogato ai sensi del paragrafo 2.2ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro.------------- Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, il Decreto;
b) presente Contratto si intende risolto e la convocazione dei competenti organi deliberativi Regione avrà diritto di una delle Società per incamerare la presentazionecauzione, da parte di tale Società, di istanze finalizzate all’ammissione ad una Procedura Concorsuale, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato;
c) la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanze di avvio di una qualunque Procedura Concorsuale per una qualsiasi delle Società, fatta eccezione per la Procedura di Pre-Concordato e per la Procedura di Concordato, , e resta salvo che detta istanza sia fondatamente contestata e sia rigettata o ritirata entro 90 giorni;
d) il verificarsi di una causa di scioglimento di una delle Società, salvo che tale causa di scioglimento sia venuta meno entro 30 giorni.
11.5.2 La risoluzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e 1360 c.c. si verificherà con efficacia ex nunc dalla data in cui una delle Società abbia ricevuto, anche per conto delle altre Società, la comunicazione scritta delle Banche relativa alla decisione delle stesse di avvalersi dell’intervenuta risoluzione del presente Accordo per effetto dell’avveramento di una condizione risolutiva, secondo quanto previsto nel successivo Paragrafo 11.6.diritto della Regione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.-------------------------------------
Appears in 1 contract