Condizioni. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto. Salva la normativa comunitaria e di recepimento e salve apposite disposizioni di legge, qualora non si tratti di spese minute e urgenti e non si possa ricorrere al a procedura per le spese in economia disciplinate nel presente regolamento può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi: quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale; per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa; per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi; quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca; qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall’Amministrazione; quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialm ente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionam ento dell'appalto iniziale ed il loro valore com plessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT; qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base peril quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto; per l'affidam ento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche; per l'acquisizione di servizi o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l’acquisizione di servizi o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l’offerta e le relative condizioni; per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni m obili registrati; quando l'impellente urgenza, derivante da avvenim enti imprevedibili per l’Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione; per l’im possibilità di predeterminare le specifiche dell’appalto tramite un capitolato speciale o di fissare preliminarm ente un prezzo, purché la tra tativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara; per l’acquisto di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione dei lavori, il cui valore non superi l’importo di 100.000 Euro, oneri fiscali esclusi, laddove, a motivato giudizio del dirigente, i costi per la pubblicità e gli ulteriori oneri delle altre procedure di scelta del contraente risultino eccessivi rispetto all’importo del contratto, tenuto conto dei principi di economicità ed efficacia dell’attività am ministrativa.
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Sources: Regolamento Contratti
Condizioni. 1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione l’Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contrattocontratto fra quelli che hanno offerto le condizioni più vantaggiose.
2. Salva la normativa comunitaria e di recepimento recepimento, per i contratti di importo non superiore alle soglie ivi fissate e salve apposite disposizioni di legge, qualora non si tratti di spese minute e urgenti e non si possa ricorrere al a procedura disciplinate dal vigente regolamento per le l’esecuzione delle spese in economia disciplinate nel presente regolamento economia, può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi: quando, :
a) quando a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione motivo, l’aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale; ;
b) per l'acquisto acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione l’esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto l’acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; ;
c) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste richiesta la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese imprese, purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa; ;
d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi; ;
e) quando l'oggetto l’oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e o di ricerca; ;
f) qualora si tratti di prestazioni prestazione di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall’Amministrazione; ;
g) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialm ente inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e ed a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto dell’appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazioneall’Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionam ento dell'appalto perfezionamento dell’appalto iniziale ed il loro valore com plessivo complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT; qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base peril quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto; ;
h) per l'affidam ento l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche; tecniche o estetiche;
i) per l'acquisizione l’acquisizione di servizi beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati sorvegliati, nonché per l’acquisizione di servizi beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l’offerta e le relative condizioni; ;
j) per la locazione, a titolo passivo, di immobili mobili o di beni m obili immobili registrati; ;
k) quando l'impellente l’impellente urgenza, derivante da avvenim enti avvenimenti imprevedibili per l’Ente, non consenta l'indugio l’indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza l’urgenza non siano imputabili all'Amministrazione; all’Amministrazione;
l) salvo diversa disposizione di legge, per l’im possibilità di predeterminare le specifiche dell’appalto tramite un capitolato speciale o di fissare preliminarm ente un prezzo, purché la tra tativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara; per l’acquisto di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione dei lavori, appalti il cui valore non superi l’importo di 100.000 Euro, • 100.000,00 - oneri fiscali esclusi, laddoveesclusi - e in ogni altro caso in cui, a motivato giudizio del dirigenteDirigente, i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e gli ulteriori degli altri oneri delle altre procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all’importo del contratto;
m) nel caso di lavori pubblici, tenuto conto dei principi di economicità ed efficacia dell’attività am ministrativaper il ricorso all’affidamento mediante trattativa privata, si rimanda alla normativa vigente in materia.
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Sources: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti E Degli Appalti
Condizioni. 1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini e le modalità del contratto; L'affidamento di forniture e servizi mediante trattativa privata è sempre ammessa purchè il corrispettivo non superi l'importo di Euro 100.000, sulla base di una valutazione del Responsabile del Servizio interessato all'acquisto;
2. Salva la normativa comunitaria e di recepimento e salve apposite disposizioni di legge, qualora non si tratti di spese minute e urgenti e non si possa ricorrere al a procedura per le spese in economia disciplinate nel presente regolamento può Può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi: quando, :
a) quando a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché purchè non siano modificate le condizioni della proposta iniziale; ;
b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché nonchè quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; qualora industiale;
c) qualora, per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché purchè tutte siano invitate ad una gara ufficiosa; ;
d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi; ;
e) quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca; ;
f) qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall’Amministrazione; dall'Amministrazione;
g) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel dal contratto inizialm ente inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché purchè siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti pregiudizi all'Amministrazione, ovvero, ovvero pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionam ento perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore com plessivo complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT; ;
h) qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché e semprechè tale servizio sia conforme ad un progetto base peril per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto; appalto e sia previsto nel contratto originario tale possibilità di proroga alle stesse condizioni, risultando conveniente per l'affidam ento l'Amministrazione;
i) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche; per ;.
j) Per l'acquisizione di servizi beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché nonchè per l’acquisizione l'acquisizione di servizi beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l’offerta l'offerta e le relative condizioni; per ;
k) Per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni m obili mobili registrati; quando ;
l) Quando l'impellente urgenza, derivante da avvenim enti avvenimenti imprevedibili per l’Entel'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione; per l’im possibilità di predeterminare le specifiche dell’appalto tramite un capitolato speciale o di fissare preliminarm ente un prezzo, purché la tra tativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara; per l’acquisto di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione dei lavori, il cui valore non superi l’importo di 100.000 Euro, oneri fiscali esclusi, laddove;
m) In ogni altra caso in cui, a motivato giudizio del dirigenteResponsabile del Servizio competente (o Responsabile Unico del Procedimento), i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e gli ulteriori degli altri oneri delle altre procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all’importo all'importo del contratto, tenuto conto dei principi .
1. Sono salve le disposizioni di economicità ed efficacia dell’attività am ministrativalegge in materia di lavori pubblici.
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Condizioni. La trattativa privata L’Offerta di Acquisto è soggetta alle seguenti condizioni (le “Condizioni”):
(a) che, successivamente alla pubblicazione dell’Offerta di Acquisto ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento (come definita al Paragrafo F.1 del Documento di Offerta), non sia minacciato, ovvero non sia intentato, né risulti pendente dinanzi ad un organo giudiziario, dinanzi ad un’agenzia o ad un’autorità governativa o amministrativa, alcuna azione, causa o procedimento che:
(i) dichiari illegittimo o sia volto a far dichiarare l’illegittimità dell’acquisto delle Obbligazioni nell’ambito dell’Offerta di Acquisto;
(ii) causi o possa causare il ritardo o una procedura negoziata restrizione alla possibilità da parte di Banco Hipotecario di acquistare le Obbligazioni nell’ambito dell’Offerta di Acquisto; o
(iii) limiti o sia volto a limitare la capacità da parte di Banco Hipotecario di acquistare le Obbligazioni nell’ambito dell’Offerta di Acquisto;
(b) che, successivamente alla pubblicazione dell’Offerta di Acquisto ed entro il giorno antecedente la Data di Pagamento (come definita al Paragrafo F.1 del Documento di Offerta), non si verifichi alcun cambiamento o sviluppo, anche in prospettiva, che abbia o possa avere un significativo impatto negativo sull’Offerente o sul valore17 delle Obbligazioni. L’Offerta di Acquisto non è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni; pertanto, l’Offerente procederà all’acquisto di tutte le Obbligazioni validamente apportate all’Offerta di Acquisto. Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (ed in particolare nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 43 del Regolamento CONSOB) e dai termini della presente Offerta di Acquisto, Banco Hipotecario si riserva il diritto di dichiarare l’Offerta di Acquisto decaduta se le Condizioni non si siano verificate, restituendo le Obbligazioni eventualmente portate in adesione; in tale ipotesi, le Obbligazioni apportate all’Offerta di Acquisto saranno restituite ai rispettivi titolari, senza spese a carico degli stessi, entro il quinto giorno di borsa aperta successivo al relativo Comunicato (cfr. successivo Paragrafo c.7), trasmesso a CONSOB e a due agenzie di stampa, salvo il caso di impedimenti tecnici. Banco Hipotecario si riserva altresì il diritto di rinunciare alle Condizioni, nella misura in cui l'Amministrazione consulta soggetti sia consentito dalla normativa applicabile, conseguendo la titolarità delle Obbligazioni portate in adesione all’Offerta di propria scelta e negozia Acquisto; l’Offerente darà comunicazione di eventuali modifiche dell’Offerta di Acquisto con uno o più di essi i termini le modalità previste dall’art. 37 del contratto. Salva la normativa comunitaria e di recepimento e salve apposite disposizioni di legge, qualora non si tratti di spese minute e urgenti e non si possa ricorrere al a procedura per le spese in economia disciplinate nel presente regolamento può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi: quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale; per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiestiRegolamento CONSOB, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; qualora per disposizioni mediante pubblicazione sul quotidiano indicato al successivo Paragrafo L, entro il terzo giorno di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado borsa aperta antecedente l’ultimo giorno del Periodo di perfezione richieste la fornituraOfferta, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa; per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi; quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca; qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall’Amministrazione; quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialm ente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionam ento dell'appalto iniziale ed il loro valore com plessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT; qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base peril quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto; per l'affidam ento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche; per l'acquisizione di servizi o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l’acquisizione di servizi o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l’offerta e le relative condizioni; per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni m obili registrati; quando l'impellente urgenza, derivante da avvenim enti imprevedibili per l’Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione; per l’im possibilità di predeterminare le specifiche dell’appalto tramite un capitolato speciale o di fissare preliminarm ente un prezzo, purché la tra tativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara; per l’acquisto di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione dei lavori, il cui valore non superi l’importo di 100.000 Euro, oneri fiscali esclusi, laddove, a motivato giudizio del dirigente, i costi per la pubblicità e gli ulteriori oneri delle altre procedure di scelta del contraente risultino eccessivi rispetto all’importo del contratto, tenuto conto dei principi di economicità ed efficacia dell’attività am ministrativacome eventualmente prorogato.
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Sources: Offerta Pubblica Di Acquisto
Condizioni. 1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione l’Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
2. Salva la normativa comunitaria e per i contratti di recepimento importo superiore alle soglie ivi fissate e salve apposite disposizioni di legge, qualora non legge si tratti di spese minute e urgenti e non si possa ricorrere al a procedura per le spese in economia disciplinate nel presente regolamento può procedersi procedere alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi: :
a) quando, a seguito di esperimento di garagara ad evidenza pubblica, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione l’aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale; ;
b) per l'acquisto l’acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione l’esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto l’acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; ;
c) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa; ;
d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi; ;
e) quando l'oggetto l’oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca; ;
f) qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall’Amministrazione; ;
g) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialm ente inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell'appalto dall’appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazioneall’Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionam ento dell'appalto perfezionamento dell’appalto iniziale ed il loro valore com plessivo complessivo non superi il 50% dell'importo dell'appalto dell’importo dell’appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT; ;
h) qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio purché tale servizio sia conforme ad un progetto base peril per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione del primo appalto; ;
i) per l'affidam ento l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche; ;
l) per l'acquisizione l’acquisizione di servizi beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l’acquisizione di servizi beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l’offerta e le relative condizioni; ;
m) per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni m obili mobili registrati; ;
n) quando l'impellente l’impellente urgenza, derivante da avvenim enti avvenimenti imprevedibili per l’Ente, non consenta l'indugio l’indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza l’urgenza non siano imputabili all'Amministrazione; all’Amministrazione;
o) salve le limitazioni di legge, per l’im possibilità di predeterminare le specifiche dell’appalto tramite un capitolato speciale o di fissare preliminarm ente un prezzo, purché la tra tativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara; per l’acquisto di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione dei lavori, appalti il cui valore non superi l’importo di 100.000 Eurolire 150.000.000, oneri fiscali esclusi, laddovee in ogni altro caso in cui, a motivato giudizio del dirigenteDirigente, i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e gli ulteriori degli altri oneri delle altre procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all’importo del contratto, tenuto conto dei principi di economicità ed efficacia dell’attività am ministrativa.
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Sources: Regolamento Dei Contratti