Confidenzialità e riservatezza. 9.1) Il Fornitore prende atto che, in occasione della fornitura, potrebbe venire a conoscenza di elementi, notizie, informazioni e più genericamente di dati soggetti ad estremo riserbo e/o a vincoli di privativa industriale, nonché di qualsiasi altra notizia, confidenza, fatto, progetto, informazione nel più ampio significato del termine, appresi su e/o dalla Società. Per tale motivo, il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo su tutto ciò di cui comunque avesse scienza e/o apprendesse, in occasione della fornitura e/o della richiesta di fornitura formulate dalla Società, dai suoi dipendenti o collaboratori, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i cinque anni successivi alla cessazione dello stesso.
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