Obblighi del Provider. 2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”.
2.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il DR. (di seguito “Responsabile Scientifico”).
2.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e
2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor.
2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell’Evento nel sistema di accreditamento ECM e sul materiale formativo dell’Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.
2.6 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.
Obblighi del Provider. 2.1 Il Provider garantisce:
a) che l’individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all’Evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali dello Sponsor;
b) l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell’ambito dell’Evento;
c) l’osservanza delle regole di trasparenza previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM in relazione alla sponsorizzazione dell’Evento;
d) il rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. “Codice dei Medicinali”, del D. Lgs. 196/2003, cd. “Codice della Privacy”;
Obblighi del Provider. Il Provider si obbliga: - a realizzare l’evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto dei regolamenti e delle circolari applicabili all’Educazione Continua in Medicina; - a dichiarare, nella domanda di accreditamento dell’evento, il supporto offerto dallo Sponsor; - ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui pubblici dipendenti siano chiamati a svolgere, nell’ambito dell’evento, il ruolo di relatori retribuiti; - a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e dell’azienda dello Sponsor, secondo le modalità stabilite tra il Provider e lo Sponsor, e sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali; - a fornire allo sponsor, se richiesto, il diritto ad utilizzare uno spazio pubblicitario al di fuori della sala congressuale e secondo le disposizioni della Commissione Nazionale Educazione Continua in Medicina; - a dichiarare l’eventuale presenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 48, comma 25, del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
Obblighi del Provider. 2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento”. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.
Obblighi del Provider. 3.1. Il provider elabora i dati delle persone interessate solo nell'ambito del rapporto contrattuale ai sensi delle CGC, della DPD e del presente AEO, a meno che non vi sia un caso eccezionale regolato dalla legge.
3.2. All'interno della propria area di responsabilità, il provider predisporrà l'organizzazione interna in modo tale da soddisfare i particolari requisiti in merito alla protezione dei dati. Adotterà misure tecniche e organizzative volte a proteggere adeguatamente i dati del committente nel rispetto dei relativi requisiti legali. In particolare, garantirà la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi relativi al trattamento su base permanente. Il committente è a conoscenza di queste misure tecniche e organizzative e ha la responsabilità di garantire che forniscano un livello adeguato di protezione dai rischi dei dati da elaborare.
3.3. Le misure adottate dal provider sono precisate nell'allegato B. Le misure tecniche e organizzative sono soggette al progresso tecnico e all'ulteriore sviluppo. A questo proposito, il provider è autorizzato ad attuare in qualsiasi momento misure alternative adeguate. Il livello di sicurezza non deve essere inferiore a quello concordato contrattualmente con il presente AEO.
3.4. Nella misura in cui è stato concordato, il provider sosterrà il committente, nell'ambito delle sue possibilità, nell'adempimento delle richieste e delle rivendicazioni delle persone interessate e nell'osservanza degli obblighi previsti dalla legge sulla protezione dei dati. Secondo le CGC, il provider ha il diritto di richiedere un'indennità per le spese sostenute.
3.5. I dipendenti coinvolti nell'elaborazione dei dati del committente e altri terzi che lavorano per il provider elaborano i dati esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale in conformità con le CGC, la DPD e il presente AEO e sono obbligati a mantenere la riservatezza.
3.6. Se il Provider dovesse venire a conoscenza di qualsiasi violazione della protezione dei dati personali, prenderà misure ragionevoli per assicurare i dati e per mitigare qualsiasi possibile conseguenza negativa per gli interessati. Inoltre, il provider rispetta pienamente le disposizioni di legge vigenti in materia di notifica di violazioni della protezione dei dati.
3.7. Il provider rispetta pienamente le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e verifica regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicur...
Obblighi del Provider. 4.1 4.1 Il Provider si impegna, in particolare, a:
(a) Organizzare l'Evento ECM secondo il programma indicato nell'Allegato A (Programma), nel rispetto della normativa applicabile, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo, il D.Lgs. n. 502/1992, il D.Lgs. n. 219/2006, il D.P.C.M del 22 luglio 2010 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, il Regolamento applicativo dell’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, approvato dalla Commissione Nazionale per la
Obblighi del Provider. 4.1 Il Provider si impegna, in particolare, a:
(a) Organizzare, anche con l’apporto di FONDAZIONE SIFO S.r.l., l'Evento ECM secondo il programma indicato nell'Allegato A (Programma), nel rispetto della normativa applicabile, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo, il D.Lgs. n. 502/1992, il D.Lgs. n. 219/2006, il D.P.C.M del 22 luglio 2010 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, il Regolamento applicativo dell’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (Commissione) nella seduta del 13 gennaio 2010 e successive modifiche, i principi del Codice Deontologico di Farmindustria (disponibile presso il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx), nonché gli orientamenti e le istruzioni del Ministero della Salute, dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di Farmindustria e della Commissione;
(b) validare il programma scientifico dell'Evento ECM nel sito web della Commissione o dell'Age.Na.S e comunicare allo Sponsor il numero identificativo di accreditamento ECM almeno 62 giorni prima dell'Evento per consentire allo Sponsor di presentare la relativa domanda di autorizzazione all'AIFA (Autorizzazione);
(c) non modificare il Programma, la data, il nominativo dei relatori ed il luogo dell'Evento ECM successivamente alla domanda di Autorizzazione presentata dallo Sponsor;
(d) seguire le istruzioni dello Sponsor relative alle attività di sponsorizzazione, ove fosse necessaria la collaborazione del Provider in relazione alle stesse;
(e) utilizzare il marchio ed il logo dello Sponsor su programmi scientifici e materiale durevole secondo le indicazioni dello Sponsor, sempre nel rispetto della normativa applicabile e unicamente in relazione all'Evento ECM, per i fini di cui al presente Contratto e per la durata dello stesso. Il logo sarà inviato dallo Sponsor al Provider ;
(f) al termine dell’Evento ECM, effettuare le procedure di verifica della partecipazione, valutazione della qualità percepita e dell'apprendimento dei singoli partecipanti e comunicare per iscritto allo Sponsor l’espletamento di tali attività;
(g) consentire a richiesta dello Sponsor, effettuata con ragionevole preavviso, di consultare la documentazione (ivi compresa quella contabile) relativa all'organizzazione dell'Evento ECM sia presso la sede del Provider che presso la sede dell'Evento ECM, limitatamente a quei documenti che si riferiscono ai rapporti economici tra le Parti;
(...
Obblighi del Provider. 5.1 Il Provider svolgerà le attività previste dal presente Contratto con la diligenza professionale e la competenza adeguate alla complessità dell’Incarico commissionato e nel rispetto delle modalità concordate.
5.2 Il Provider si impegna ad impiegare personale qualificato e dotato di un adeguato grado di professionalità e competenza, riservandosi la facoltà di sostituire a propria discrezione al bisogno tale personale e di avvalersi, in alcuni casi, di consulenti e specialisti esterni alla propria organizzazione aziendale.