CONSEGNA DEI SERVIZI. La consegna dei servizi di cui all'art. 1 da parte del Comune di TRECASE avverrà sotto riserva di legge nelle more di perfezionamento degli atti amministrativi e di controllo. L'Appaltatore non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione del servizio neanche di un giorno dalla data di consegna, pena la decadenza "de jure e de facto" dell'appalto; saranno inoltre posti a suo carico i danni causati al COMUNE DI TRECASE in conseguenza del ritardo dell'inizio dei servizi.
CONSEGNA DEI SERVIZI. Dopo l'aggiudicazione definitiva, il Committente procede alla consegna dei singoli servizi che do- vrà risultare da appositi verbali, sottoscritti in contraddittorio per accettazione da entrambe le parti. I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma di detti verbali ed avranno termine alla scadenza del contratto. Contestualmente si procederà, inoltre, alla consegna degli immobili, che dovrà risultare da apposito verbale di presa in consegna degli impianti, sottoscritto in contradditto- rio per accettazione da entrambe le parti. Con la firma del verbale suddetto l'Assuntore accetta comunque l'impegno di fornire tutte le pre stazioni, i servizi e le attività oggetto del presente appalto, senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione sugli immobili o per qualsiasi altro motivo. L'Assuntore si impegna formalmente a prendersi cura degli immobili e della loro manutenzione in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi. All'Assuntore spetta comunque l'obbligo di mantenere lo standard di funzionalità del bene nello sta- to in cui si trova, garantendo in ogni caso le prestazioni minime pattuite e descritte nei capitolati tecnici e nei documenti contrattuali. Qualora l'Assuntore non si presenti nel giorno che gli verrà comunicato dal Responsabile del proce- dimento per la consegna dei beni, il Committente potrà stabilire un ulteriore termine (non superiore a 5 giorni) trascorso inutilmente il quale l'Assuntore sarà dichiarato decaduto dall'appalto. In tal caso il Committente ha diritto di non stipulare o di dichiarare risolto il contratto, incamerando la garanzia di esecuzione, con riserva di ogni azione per i danni ed i disagi subiti. Le modifiche fatte da terzi ai beni oggetto di appalto dovranno essere prese in carico dall'Assuntore dal momento della riconsegna degli stessi al Committente e trattate alla stregua di tutti gli altri beni.
CONSEGNA DEI SERVIZI. La consegna dei servizi di cui all’articolo 1 del presente capitolato da parte dell’Ente appaltante avverrà nel giorno indicato nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, e comunque dopo l’aggiudicazione definitiva dell'appalto. La Società appaltatrice non potrà ritardare l’inizio dell’esecuzione del servizio, pena la decadenza “de jure e de facto” del contratto. Saranno posti a carico della Società appaltatrice i danni causati all’Ente appaltante in conseguenza del ritardo dell’inizio dello svolgimento dei servizi.
CONSEGNA DEI SERVIZI. Il Comune di Faleria, esaurita la procedura concorsuale, comunicherà l’aggiudicazione e fisserà la data di inizio del servizio della quale dovrà dare ufficialità mediante redazione di apposito verbale sottoscritto tra le parti. Qualora ricorrano motivi di urgenza, l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, nelle more di stipula del contratto, l’avvio del servizio sotto riserva di legge.
CONSEGNA DEI SERVIZI. Subito dopo l’avvenuta aggiudicazione approvata da Serravalle, la Direzione dell’esecuzione del contratto convoca l’Acquirente per la firma del Verbale di Inizio Servizio, anche in pendenza della stipula del Contratto, e secondo le normative vigenti. Nel giorno e nell’ora fissati dal Direzione del Servizio, l’Acquirente deve trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei servizi, che è certificata mediante formale Verbale redatto in contraddittorio ai sensi degli art. 304 del D.P.R. 207/2010. Qualora l’acquirente non si presenti nel giorno stabilito per la redazione del verbale di inizio Servizio, alla stessa viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Committente ha il diritto o di non stipulare o, laddove l’assunzione di inizio del servizio avvenga successivamente alla stipula del contratto, di risolverlo ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Qualora dopo la consegna del servizio, non si addivenisse alla stipula del contratto si tiene conto di quanto eseguito, al netto delle eventuali penali e fatto salvo il maggior danno. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Committente, si applicano le vigenti norme in materia. L’Acquirente è tenuta a trasmettere a Serravalle, prima dell’effettivo inizio dei Servizio e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici.
CONSEGNA DEI SERVIZI. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna delle aree. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore Esecuzione Contratto fisserà una nuova data. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal Direttore Esecuzione Contratto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La consegna dei luoghi, per ciascuna località, deve risultare da Verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore. Le prestazioni oggetto del contratto, non si intendono affidate in esclusiva, in quanto AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte ogni intervento che, a suo esclusivo giudizio, richieda una tecnica specializzata e/o sia oggetto di speciali brevetti. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere ad AMA S.p.A., prima dell’effettiva assunzione dell’incarico delle attività di manutenzione, comunque, entro cinque giorni dalla consegna dello stesso, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare per tutta la durata del contratto. Per quanto riguarda la denuncia agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore Esecuzione Contratto. Lo stesso obbligo incombe sull’Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio delle attività e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte di AMA S.p.A., del subappalto.
CONSEGNA DEI SERVIZI. La consegna dei servizi potrà avvenire in via d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se, nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il Direttore dell’Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
CONSEGNA DEI SERVIZI. La VUS, consegnerà i servizi in modo ripartito mediante apposite distinte commesse di lavoro settimanali /giornaliere sulla base delle proprie necessità in base al formato “trasmissione ordini” Allegato E
CONSEGNA DEI SERVIZI. La consegna dell’appalto di gestione dei servizi di cui all'art. 1, da parte del Comune di San Giorgio del Sannio, avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva. L'appaltatore non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione del servizio neanche di un giorno dalla data di consegna, pena la decadenza "de jure e de facto" dell'appalto; saranno inoltre posti a suo carico i danni causati al Comune di San Giorgio del Sannio in conseguenza del ritardo dell'inizio dell’appalto.
CONSEGNA DEI SERVIZI. La consegna del servizio all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto o del foglio d’oneri. Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dell’Esecuzione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei servizi, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei servizi. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dell’Esecuzione fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche il nuovo termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei servizi in via di urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..