INDICE
INDICE
ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 1
ART. 2 OGGETTO E CONDIZIONI DI VENDITA 2
ART. 3 – MODALITÀ ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO A CARICO DELL’ACQUIRENTE. RESPONSABILITÀ 3
ART. 4– DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 4
ART. 5 –SUBAPPALTO - INTERMEDIAZIONE 7
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA 7
ART. 7 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE SERVIZI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 7
ART. 8 - CONSEGNA DEI SERVIZI 8
Condotta dei servizi 9
ART. 9 – ESECUZIONE D’UFFICIO 9
ART. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 9
ART. 11 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA APPALTATRICE DURANTE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 10
ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 10
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO 12
ART. 15 - CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA 12
ART. 16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 12
ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 12
ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.
L’oggetto del contratto consiste nell’acquisto e recupero di materiali in lamiera metallica zincata provenienti dalla dismissione di sicurvia attualmente presenti lungo la Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx (X00).
Il quantitativo presunto del materiale ferroso in vendita è pari a circa 2500 Tonnellate.
I quantitativi sono indicativi e non impegnativi da parte di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (nel seguito Serravalle).
Il produttore di tali materiali ferrosi è Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e l’Unità Locale è l’area denominata “Cantalupa”, al km 0 + 556 Nord dell’Autostrada A7.
Il materiale oggetto di vendita da ritirare e da recuperare da parte dell’Acquirente e l’area di deposito, possono essere visionate, dalle ditte interessate, nei giorni che sono fissati nell’avviso di vendita previo invio della richiesta via email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
L’Acquirente dovrà rispettare la normativa di legge in materia di alienazione di materiali e di tutte le specifiche tecniche e modalità operative descritte nel presente Capitolato, nonché quanto prescritto dalle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Sono a carico dell’Acquirente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione del contratto di compravendita, comprese eventuali opere provvisionali .
L’Acquirente deve avere a disposizione tutte le attrezzature, i mezzi e i macchinari idonei e necessari per l’esecuzione del contratto.
L’Acquirente diverrà proprietario del materiale ferroso al momento della sottoscrizione della 1° copia del Formulario Identificativo dei Rifiuti.
Nella formulazione dell’offerta di acquisto, l’Acquirente terrà conto delle dimensioni degli elementi ferrosi e degli oneri per la raccolta e movimentazione mediante l’impiego di appositi container scarrabili da 30 mc.
Il servizio si articola in due fasi distinte:
- una prima fase di avvio del servizio, che deve prevedere il recupero del materiale già smontato e stoccato a terra in corrispondenza dell’Unità Locale. Tale prima fase prevede, quindi il trasferimento tramite gru idraulica dotata di ragno o ganasce del materiale da recuperare stoccato a terra entro appositi container
che dovranno essere posizionati nell’area gratuitamente dall’Acquirente, .Tali container, una volta a pieno carico, saranno trasferiti all’impianto di destinazione.
Contemporaneamente l’Acquirente dovrà depositare, sempre a titolo gratuito, ulteriori container nell’area “Cantalupa”, la cui posizione dovrà essere coerente con quella rappresentata nella planimetria allegata al DUVRI (Allegato 6), e nei quali l’impresa appaltatrice dei lavori di sostituzione delle barriere, depositerà il materiale ferroso recuperato (stimabile fino ad un massimo di 20 tonnellate/giorno, quantitativo indicativo non vincolante per Serravalle) e che saranno anch’essi trasferiti all’impianto di destinazione a cura dell’Acquirente.
- una seconda fase a regime, che prevede il posizionamento gratuito dei container scarrabili, da 30 mc, ove l’impresa che opera nel sito depositerà il materiale ferroso prodotto giornalmente per il suo l’invio all’impianto di trattamento. La “presa” dei container potrà avvenire sia in giorni fissi, sia a chiamata da parte del Serravalle.
In entrambe le fasi, è obbligo dell’Acquirente ripulire l’area di sedime del materiale alienato. Terminate tutte le operazioni di carico, le aree dovranno essere lasciate pulite da qualsiasi residuo di materiale.
ART. 2 OGGETTO E CONDIZIONI DI VENDITA
Il quantitativo totale previsto di materiale ferroso zincato oggetto di vendita è stimato in circa 2.500 tonnellate, tale quantitativo è considerato indicativo ed eventuali scostamenti, in più od in meno, non potranno costituire motivo di contenzioso da parte dell’Acquirente.
Il materiale ferroso viene venduto nello stato di fatto in cui si trova, pertanto si intende per “merce vista ed accettata”. In nessun caso l’Acquirente potrà avanzare pretese o sollevare eccezioni per difetti o vizi palesi, od occulti ed in generale per differenze di qualità.
Il prezzo minimo posto a base di vendita, unico e inscindibile, è fissato in 75/00€/ton (euro settantacinque/00 per tonnellata).
Serravalle riconoscerà all’Acquirente quanto maturato relativamente al compenso dei costi della sicurezza interferenziali, pari a € 565,66 descritti nel DUVRI.
I concorrenti, nella formulazione dell’offerta, dovranno considerare che sono poste a loro carico tutte le spese per le prestazioni atte a garantire la corretta esecuzione delle attività nel seguito specificate e comunque ogni
onere relativo al personale, alla sua gestione, alla fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature compresa l’emissione dei documenti di trasporto e formulari.
Il personale dell’Acquirente preposto alla rimozione, al carico e al ritiro dei materiali, dovrà essere regolarmente assicurato in base alle norme di legge attualmente in vigore e dovrà attenersi alle disposizioni del DUVRI.
L’importo che l’Acquirente pagherà a Serravalle, esente IVA (art. 74 del D.P.R. 66/1972 e s.m.i.), verrà contabilizzato “a misura” con le modalità previste all’art.15 del presente capitolato.
Le attività di sostituzione delle barriere metalliche, e quindi la produzione del materiale che dovrà essere allontanato dall’Acquirente si protrarranno indicativamente fino al 01/02/2015. Tale termine temporale potrà essere soggetto a proroghe in caso di ritardi da parte dell’impresa che opera la sostituzione delle barriere.
ART. 3 – MODALITÀ ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO A CARICO DELL’ACQUIRENTE. RESPONSABILITÀ
Il servizio deve essere garantito con regolarità ed efficienza.
L’Acquirente, in possesso delle autorizzazioni di cui all’art. 6 deve disporre fin dall’inizio del contratto tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio.
L‘Acquirente dovrà terminare la prima fase descritta all’articolo 1 entro 15 giorni dalla firma del verbale di consegna del servizio, tale attività deve essere coordinata con quelle dell’impresa operante nell’area.
L’acquirente fornirà un referente il cui nominativo e numero telefonico deve essere comunicato prima dell’inizio delle attività di prima fase. Il referente stesso tiene i rapporti tra l’impresa stessa e il referente di Serravalle che sarà all’uopo nominato e con l’impresa che opera per la sostituzione delle barriere.
Qualsiasi interferenza tra le imprese viene gestita con apposite riunioni di coordinamento, tramite Serravalle.
Settimanalmente l’Acquirente fornirà il dettaglio dei quantitativi consegnati agli impianti di destinazione, l’elenco dei mezzi che hanno eseguito il trasporto e l’elenco degli impianti di destinazione.
L’elenco degli impianti di destinazione e relative autorizzazioni deve essere fornito in sede di presentazione dell’offerta e tali impianti potranno essere sostituiti previa autorizzazione di Serravalle.
Più precisamente, qualora l’Acquirente venga meno la disponibilità di conferimento agli impianti inclusi nell’elenco presentato in fase di offerta, lo stesso ne darà tempestiva comunicazione a Serravalle (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) e fornirà il dettaglio degli impianti sostitutivi di cui intende avvalersi, Serravalle, verificati i requisiti autorizzativi, fornirà il proprio consenso.
L’Acquirente dovrà consegnare a Serravalle le attestazioni di avvenuto conferimento, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente. In particolare, al termine di ogni settimana l’impresa invierà via email (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) la scansione delle 4° copie dei Formulari e ogni 15 giorni fornirà gli originali (1° e 4° copia). I Formulari devono essere correttamente compilati, corredati di scontrino di pesata e deve essere sempre apposto il timbro accertante l’esito negativo del controllo radiometrico (Legge 230/95).
Qualsiasi evento o fatto anomalo che si verifichi nell’ area dedicata allo stoccaggio del materiale da recupero, durante lo svolgimento delle attività, deve essere riportato e documentato fotograficamente in maniera tempestiva a Serravalle (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx).
Eventuali prestazioni che si rendessero necessarie per cause dovute all’Acquirente durante la fase di prelievo, carico e/o trasporto, dovranno essere tempestivamente effettuate dall’Acquirente stesso a propria cura e spese; pertanto, nell’esecuzione del contratto l’Acquirente dovrà munirsi delle attrezzature e/o materiali necessari.
Dall’avvio delle operazione di movimentazione l’Acquirente sarà responsabile del materiale oggetto di vendita sino al conferimento finale ed in particolare sarà obbligato a rispettare la normativa vigente in materia di salvaguardia dell’ambiente.
Serravalle sarà quindi sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’esecuzione del contratto, anche verso terzi ed altri eventuali danni dovuti a una destinazione del materiale diversa da quella consentita e per la mancata osservanza delle leggi vigenti in materia.
ART. 4– DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Nel dettaglio il servizio prevede:
1. il noleggio gratuito dei container scarrabili con capacità di 30 mc con spondine posteriori aventi apertura a libro, coperti da un telo e di lunghezza superiore a m. 5.
2. Il riempimento dei container con materiale ferroso accatastato a terra in precedenza;
3. il recupero dei container, con posa di container vuoti con le medesime caratteristiche;
4. il trasporto del materiale ferroso ed il conferimento ad impianto autorizzato, previa sosta per pesatura, con la predisposizione di tutta la documentazione attestante l’avvenuto conferimento.
In particolare,
1. Per i container:
• Il loro posizionamento deve avvenire entro e non oltre 7 lavorativi giorni dalla firma del Verbale di consegna del Servizio;
• a regime, almeno due sono i container previsti dal presente Capitolato, dei quali uno recuperabile a chiamata. Tale numero potrà essere aumentato nel corso dell'appalto, sulla base delle esigenze contingenti;
• i container avranno capacità di 30 mc ed essendo da posizionare in area aperta, dovranno avere caratteristiche idonee a resistere alle intemperie, oltre ad essere a tenuta;
• i container dovranno essere dotati di adesivi indicanti la ragione sociale dell’impresa ed il Codice Europeo dei Rifiuti;
• se ammalorati, i container dovranno essere sostituiti a cura dell’ impresa entro 72 ore dalla segnalazione e sempre senza oneri per il Committente;
• il monitoraggio dello stato dei container è a carico dell’impresa Acquirente .
2. Per il riempimento dei container (nella prima fase di cui all’art. 1):
• l’Acquirente opererà, tramite gru idraulica dotata di ragno o ganasce, per il trasferimento del materiale ferroso da terra ai container;
• le attività svolte nel sito denominato “Cantalupa” dovranno essere svolte da personale dell’acquirente, preventivamente autorizzato ad operare da parte della Committente;
• gli operatori previsti per questa operazione non possono essere inferiore a due e devono indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) e in particolare dall'art.37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.). Il vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M. 9.06.95 o dalla Norma Europea UNI EN 471, e in particolare dovrà possedere rifrangenza di classe 2a o superiore.
3. Per il recupero dei container:
• il ritiro del materiale avviene sempre mediante prelievo di un container scarrabile pieno e sostituzione immediata con altro container con medesime caratteristiche, entro 24 ore dalla richiesta di recupero ed in modalità tale da non interrompere il servizio;
• durante tutte le fasi operative, durante le manovre e le operazioni di ritiro del materiale dovranno essere effettuate rispettando la vigente normativa in materia di sicurezza (D.lgs n.81/2008 e s.m.i.), senza interferenze con l’impresa che opera nel sito. Il coordinamento
viene effettuato dalla Committente ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs n.81/2008 e s.m.i. e come richiamato nel DUVRI;
• lo stesso personale dovrà indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) e in particolare dall'art.37 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.). Il vestiario deve essere conforme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M. 9.06.95 o dalla Norma Europea UNI EN 471, e in particolare deve possedere caratteristiche di rifrangenza di classe 2a o superiore.
4. Per quanto concerne il trasporto:
• i mezzi dovranno essere dotati di idonei dispositivi visivi ed acustici di segnalazione da utilizzare nelle fasi di manovra;
• ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza relativamente all’utilizzo, alla manutenzione delle macchine, in particolare Allegati V, VI, VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e X.Xxx 17/2010 in attuazione alla Direttiva 2006/42/CE, l’acquirente si impegna a mantenere i mezzi e le attrezzature mediante frequenti ed attente manutenzioni ordinarie e straordinarie, in stato di perfetta efficienza e di presentabilità, garantendo anche eventuali mezzi in sostituzione con le medesime caratteristiche;
• la pesatura del materiale ferroso dovrà essere effettuata presso una pesa pubblica, identificata già in sede di formulazione dell’offerta, in funzione dei percorsi effettuati dal luogo di recupero all’impianto di destino. Gli scontrini della doppia pesata (peso lordo del carico e tara del mezzo) dovranno essere allegati al relativo Formulario di Identificazione dei Rifiuti . L'eventuale pagamento per l'utilizzo della pesa sarà a carico dell’Acquirente. Serravalle potrà, a sua discrezione essere presente alle operazioni di pesatura, qualora lo ritenga necessario. Nel caso sarà compilato apposito verbale da firmarsi in contradditorio.
• Il percorso per l’impianto individuato deve essere il più breve e dovrà essere comunicato preventivamente al Committente;
ART. 5 –SUBAPPALTO - INTERMEDIAZIONE
Il subappalto delle attività oggetto del contratto è normato ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. È vietata sotto ogni forma l’intermediazione.
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’acquirente deve prestare a Serravalle la cauzione definitiva nella misura, nei modi e nelle forme che saranno indicate nella lettera di aggiudicazione.
La cauzione in oggetto viene versata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dal non adempimento delle obbligazioni stesse e resta a disposizione della Committente fino alla data di scadenza contrattuale e, comunque, fino all’accertamento e alla verifica della regolare esecuzione dei servizi e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
L’acquirente ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui Serravalle abbia dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto.
La cauzione può restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli dovuti e danni.
Resta inteso che l’acquirente dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente.
La costituzione della cauzione definitiva è disciplinata dall’art. 113 del D.lgs 163/2006 coordinato con l’art. 123 DPR 207/2010
ART. 7 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE SERVIZI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
L’impresa Aggiudicataria dovrà, al momento della stipulazione del Contratto e preventivamente all’inizio dei servizi, esibire le polizze di assicurazione per R.C.T. e R.C.O. (e relative quietanze dell’ultimo pagamento effettuato) tali da tenere indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione e da prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza. Serravalle resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente tra l’Acquirente e la predetta compagnia in quanto la stipula delle garanzie non solleva in alcun modo l’appaltatore dalle proprie responsabilità anche e soprattutto in eccedenza ai massimali sotto indicati.
Le polizze R.C.T. e R.C.O., stipulate in dipendenza dell’esecuzione dei servizi, devono avere massimali non inferiori ai seguenti:
R.C.T. : - per sinistro | € 2.600.000,00 |
- per persona | €. 2.600.000,00 |
- per danni a cose e animali | €. 2.600.000,00 |
R.C.O. : - per sinistro | €. 2.000.000,00 |
- per persona lesa | €. 1.100.000,00 |
La suddetta polizza deve essere valida per tutto il periodo contrattuale e deve riportare la dicitura “copertura del rischio per l’esecuzione dei lavori su strade ed autostrade in presenza di traffico”.
La mancata stipulazione della polizza assicurativa (nonché la mancata consegna di copia dei rinnovi annuali e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporta per Serravalle il diritto di considerare l’impresa aggiudicataria decaduta dall’aggiudicazione stessa.
ART. 8 - CONSEGNA DEI SERVIZI
Subito dopo l’avvenuta aggiudicazione approvata da Serravalle, la Direzione dell’esecuzione del contratto convoca l’Acquirente per la firma del Verbale di Inizio Servizio, anche in pendenza della stipula del Contratto, e secondo le normative vigenti.
Nel giorno e nell’ora fissati dal Direzione del Servizio, l’Acquirente deve trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei servizi, che è certificata mediante formale Verbale redatto in contraddittorio ai sensi degli art. 304 del D.P.R. 207/2010.
Qualora l’acquirente non si presenti nel giorno stabilito per la redazione del verbale di inizio Servizio, alla stessa viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Committente ha il diritto o di non stipulare o, laddove l’assunzione di inizio del servizio avvenga successivamente alla stipula del contratto, di risolverlo ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
Qualora dopo la consegna del servizio, non si addivenisse alla stipula del contratto si tiene conto di quanto eseguito, al netto delle eventuali penali e fatto salvo il maggior danno.
Qualora la consegna non avvenga per fatto della Committente, si applicano le vigenti norme in materia.
L’Acquirente è tenuta a trasmettere a Serravalle, prima dell’effettivo inizio dei Servizio e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici.
Condotta dei servizi
I servizi devono essere eseguiti in conformità a quanto prescritto nel presente Capitolato, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione del Servizio.
Qualora la Direzione del Servizio presuma che esistano difetti di esecuzione del servizio, potrà ordinare le necessarie verifiche.
Le spese delle verifiche sono a carico dell’Acquirente.
L’Acquirente non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del Committente, sia che riguardino il modo di esecuzione dei servizi stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni in base all’art. 191 del D.P.R. 207/2010.
Nessuna variante o aggiunta nell’esecuzione dei servizi e nelle forniture è ammessa o riconosciuta se non risulta ordinata per iscritto dalla Direzione del Servizio.
ART. 9 – ESECUZIONE D’UFFICIO
In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, Serravalle ha la facoltà, qualora l’Acquirente diffidato ad adempiere, non vi ottemperi nel termine impostogli da Serravalle stessa, di eseguire d’ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di altre imprese.
ART. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Serravalle emetterà fattura al termine di ogni mese con riferimento al quantitativo di rottami di ferro zincato ceduto nel mese precedente, come risulta dalle pesate allegate ai Formulari di Identificazione dei Rifiuti.
Il pagamento delle fatture da parte dell’Acquirente sarà a 30 giorni a partire dalla fine del mese di emissione della fattura da parte di Serravalle.
L’importo corrispondente ai costi della sicurezza effettivamente maturati, inclusa IVA, sarà detratto dall’ultimo pagamento a Serravalle al termine del servizio. L’Acquirente dovrà comunque emettere una fattura corrispondente al costo riconosciuto dal Direttore del Servizio per i costi della sicurezza interferenziali.
ART. 11 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA APPALTATRICE DURANTE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
All’atto della stesura del Verbale di inizio servizio, l’Acquirente è tenuta a nominare un proprio referente che rappresenti l’impresa stessa durante tutto lo svolgimento delle attività. Tale incaricato deve essere titolato a rappresentare il legale rappresentante dell’impresa limitatamente alla conduzione tecnica dell’esecuzione del servizio, alle verifiche, se richieste da Milano Serravalle.
L’Acquirente è tenuto, altresì a comunicare a Serravalle anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza o d’impedimento, sostituisca il soggetto incaricato di cui al comma precedente ed a comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso di cessazione del mandato il nome del nuovo rappresentante.
ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9 e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prima della redazione del Verbale di Consegna dei Servizi, Serravalle o il RUP verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’Acquirente, attraverso la documentazione in allegato al DUVRI (PROCEDURA OPERATIVA N. 04. Pag. 25), consegnata già compilata in sede di offerta. Ai sensi della normativa vigente in materia e, in particolare, dell’articolo 97del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i., l’Acquirente è obbligato a:
1. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 e all’Allegato XIII allo stesso Decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs. 81/ 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.
3. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati.
4. osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i., l’Acquirente è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Acquirente; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi di Serravalle ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010.
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e previo contradditorio tra le parti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione del servizio.
b) Inadempimento alle disposizioni del Direttore del Servizio riguardo ai tempi di intervento o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti.
c) Manifesta incapacità o inidoneità, nell’esecuzione del servizio.
d) Inadempienza accertata alle norme di legge in materia ambientale, di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e relativamente alle assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali.
e) Sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Impresa Aggiudicataria senza giustificato motivo.
f) Rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la correttezza del servizio erogato.
g) Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore del Servizio.
h) Qualora venisse constatato dal personale del Servizio Ambiente e Sicurezza un ritardo nel ritiro dei container superiore a 20 giorni naturali e consecutivi senza che l’Acquirente abbia fornito motivata relazione circa la propria non imputabilità, il contratto verrà risolto per grave inadempimento senza che l’Acquirente abbia nulla a che pretendere.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'impresa acquirente , dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente è fatta all’Impresa affidataria con raccomandata R/R.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore del Servizio del contratto e l’Acquirente suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio erogato.
ART. 14 – ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del contratto, l’Acquirente deve comunicare per iscritto dove intende eleggere il proprio domicilio.
Il suindicato domicilio legale viene eletto e mantenuto per tutta la durata del contratto fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia e costituisce il luogo dove Serravalle e la Direzione di esecuzione del contratto dovranno notificare eventuali Ordini di Servizio, atti amministrativi e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente il contratto.
ART. 15 - CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AFFIDATARIA
Sono oggetto di trattamento informatico o manuale, da parte di Serravalle, i dati conferiti dall’Acquirente ai fini della stipula del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Si ritengono realizzati i presupposti per l’esenzione del consenso dell’interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
ART. 16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto d’appalto il Capitolato d’Appalto, il DUVRI con i suoi Allegati.
ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualunque controversia che insorgesse sull'interpretazione e sull’esecuzione del presente capitolato e degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, nessuna esclusa né eccettuata, che non si sia potuta definire con accordo diretto o con accettazione da parte dell’Acquirente, delle determinazioni definitive adottate da Serravalle, le parti eleggono quale unico competente il Foro di Milano.