Consegna e dismissione Clausole campione

Consegna e dismissione. Il processo di consegna ha come fine quello di assegnare beni del demanio pubblico o del patrimonio alle amministrazioni statali per lo svolgimento di attività istituzionali (uso governativo), mentre il processo di dismissione ha come fine quello di riprendere in consegna da amministrazioni statali, in tutto o in parte, beni immobili patrimoniali e demaniali non più ritenuti necessari per lo svolgimento delle suddette attività istituzionali. Il processo comprende le fasi di seguito riportate, distinte per i due momenti: • controllo formale della richiesta e verifica del piano dei fabbisogni e dei piani di razionalizzazione dell’amministrazione richiedente • sopralluogo ai fini della verifica di compatibilità del bene in rapporto alle esigenze dell’amministrazione richiedente e dello stato manutentivo dell’immobile • predisposizione relazione tecnica, con relativa valutazione di merito, e determinazione del “costo d’uso” commisurato ai valori di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare • predisposizione e sottoscrizione congiunta del verbale di consegna • invio verbale all’amministrazione e alla competente Direzione Centrale • aggiornamento schede e basi dati informatiche • invio flusso informatico alla ragioneria territoriale dello stato • X.X. x. 0000/00 • X.X. x. 000/00 • D.P.R. n. 367/98 • L. n. 296/06, art. 1, cc. 214 e 215 • L. n. 296/06, art. 1 cc. 204-209, come modificato dalla L. 244/07, art. 3, cc. 1 e 2 • L. n. 244/07, art. 2, cc 618-623 • D.L.n. 112/08, art. 74 • L. 191/2009 art. 2 c. 222 • D.L.95/2012 convertito in L.135/2012 • ricevimento della dichiarazione di dismissione da parte dell’amministrazione usuaria oppure del verbale a seguito di una verifica ispettiva, dal quale emerge una sottoutilizzazione od un uso improprio dell’immobile da parte dell’amministrazione stessa • sopralluogo congiunto di verifica delle condizioni in cui si trova il bene ed eventuali utilizzazioni in atto • predisposizione verbale di sopralluogo e sottoscrizione congiunta • eventuale richiesta di ripristino o messa in sicurezza dell’immobile a favore della stessa amministrazione • convocazione dell’amministrazione interessata, predisposizione e sottoscrizione del verbale di dismissione • invio verbale all’amministrazione usuaria e alla competente Direzione Centrale • aggiornamento schede e basi dati informatiche • invio informatizzato alla Ragioneria Territoriale dello Stato Non è consentita (L. 296/06) la di...
Consegna e dismissione. Il processo di consegna ha come fine quello di assegnare beni del demanio pubblico o del patrimonio alle amministrazioni statali per lo svolgimento di attività istituzionali (uso governativo), mentre il processo di dismissione ha come fine quello di riprendere in consegna da amministrazioni statali, in tutto o in parte, beni immobili patrimoniali e demaniali non più ritenuti necessari per lo svolgimento delle suddette attività istituzionali. Il processo comprende le fasi di seguito riportate, distinte per i due momenti: 4.4.a - Consegna a) controllo formale della richiesta e verifica del piano dei fabbisogni e dei piani di razionalizzazione dell’amministrazione richiedente; b) sopralluogo ai fini della verifica di compatibilità del bene in rapporto alle esigenze dell’amministrazione richiedente e dello stato manutentivo dell’immobile; c) predisposizione relazione tecnica, con relativa valutazione di merito, e determinazione del “costo d’uso” commisurato ai valori di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare; d) predisposizione e sottoscrizione congiunta del verbale di consegna; e) invio verbale all’amministrazione e alla competente Direzione Centrale; f) aggiornamento schede e basi dati informatiche; g) invio flusso informatico alla ragioneria territoriale dello stato.
Consegna e dismissione. Il processo di consegna ha come fine quello di assegnare beni del demanio pubblico o del patrimonio alle amministrazioni statali per lo svolgimento di attività istituzionali (uso governativo), mentre il processo di dismissione ha come fine quello di riprendere in consegna da amministrazioni statali, in tutto o in parte, beni immobili patrimoniali e demaniali non più ritenuti necessari per lo svolgimento delle suddette attività istituzionali. Il processo comprende le fasi di seguito riportate, distinte per i due momenti:

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  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

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  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.